Legge regionale n. 33 del 14 luglio 1988  ( Versione vigente )
"Piano regionale sangue e plasma."
(B.U. 20 luglio 1988, n. 29)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione assicura il soddisfacimento nel proprio territorio del fabbisogno di sangue, emocomponenti e plasmaderivati.
2. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente la Regione:
a) 
detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei Servizi di Immunoematologia e Trasfusionali (S.I.T.) e loro articolazioni operative, come previsti dalla presente legge e secondo gli ambiti territoriali definiti dalle leggi regionali di Piano socio-sanitario;
b) 
riconosce ed afferma la funzione civica della donazione volontaria e gratuita del sangue, favorendo le attività delle Associazioni di volontariato in attuazione dell' art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 , anche attraverso una idonea azione di informazione e di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;
c) 
promuove la preparazione e l'aggiornamento degli operatori sui problemi della raccolta, preparazione, conservazione, distribuzione e corretto utilizzo del sangue e sue componenti, anche mediante l'organizzazione di appositi corsi.
Art. 2. 
(Strutture)
1. 
I Servizi di Immunoematologia e Trasfusionali assicurano tutte le prestazioni concernenti la donazione di sangue e la preparazione e distribuzione degli emocomponenti, nonchè i supporti necessari per la terapia trasfusionale e la diagnosi immunoematologica; per svolgere tali funzioni si possono avvalere di articolazioni operative denominate antenne o sezioni trasfusionali, emoteche, centri di raccolta.
2. 
Le antenne o sezioni trasfusionali hanno organico proprio e sede nei presidi ospedalieri in cui operano divisioni o servizi ad indirizzo ematologico o ad alto utilizzo di emocomponenti e svolgono le funzioni che il S.I.T. territorialmente competente e da cui dipendono loro demanda.
3. 
Le emoteche, prive di organico proprio, sono ubicate nei presidi ospedalieri a basso utilizzo di emocomponenti e poste sotto la vigilanza del Servizio assistenza sanitaria integrativa di base o del Direttore sanitario della casa di cura, se trattasi di struttura privata; al rifornimento dell'emoteca provvede il S.I.T. territorialmente competente in modo diretto o tramite una propria antenna/sezione.
4. 
I centri di raccolta possono essere fissi o mobili e provvedono, previo accertamento dell'idoneità alla donazione, alle operazioni di raccolta sangue umano totale per uso trasfusionale ed al suo successivo trasferimento al S.I.T. o ad una sua antenna/sezione cui sono collegati e da cui dipendono sotto il profilo tecnico.
5. 
La Giunta Regionale, sulla base dello schema di convenzione tipo di cui all'art. 6 della presente legge e sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, può autorizzare le Associazioni o le Federazioni di donatori volontari alla istituzione di centri di raccolta, fissi o mobili, gestiti con le modalità di cui al precedente comma.
Art. 3. 
(Prelievi in aferesi)
1. 
Ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza regionale degli emocomponenti e dei plasmaderivati, il Consiglio Regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, emana apposite norme per i prelievi in aferesi ed i requisiti minimi in personale, locali ed attrezzature necessarie in conformità con la legislazione vigente.
Art. 4. 
(Utilizzo del sangue)
1. 
Per il miglior utilizzo del sangue, l'Assessorato regionale alla Sanità, sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, emana apposite direttive e protocolli terapeutici finalizzate al raggiungimento dell'indice di separazione di almeno il 90% del sangue raccolto e la conseguente cessione, da parte dei S.I.T., di sole emocomponenti anzichè di sangue intero.
Art. 5. 
(Costi di raccolta e di separazione del sangue ed emocomponenti)
1. 
La determinazione dei costi di raccolta e di preparazione del sangue ed emocomponenti, nonchè la quota riservata alle Associazioni di donatori volontari di cui alla legge 14 luglio 1967, n. 592 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256 , è effettuata, salvo diversa disciplina a livello nazionale, in misura unica per l'intero territorio regionale, dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 10 della presente legge, entro il 31 dicembre di ogni anno e le relative tariffe entrano in vigore l'anno successivo.
2. 
La Giunta Regionale può altresì, entro il 31 dicembre, prorogare la validità delle tariffe in corso nell'anno fino all'assunzione di nuovo provvedimento, che avrà comunque valore dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
3. 
In sede di prima applicazione della presente legge, le tariffe relative all'anno 1988, con decorrenza 1° gennaio 1988, sono determinate dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. 
(Convenzioni con le Associazioni donatori volontari)
1. 
In attesa dell'emanazione del Piano sangue e plasma nazionale e vista la legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 , la Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, emana schemi-tipo di convenzioni fra le UU.SS.SS.LL. sedi di S.I.T. e le Associazioni di donatori volontari operanti sul territorio afferente al S.I.T., o tra Associazioni e Regione qualora l'Associazione stessa sia presente su tutto il territorio regionale, e schemi tipo di convenzioni fra le UU.SS.SS.LL. e Associazioni per l'eventuale gestione di centri di raccolta fissi o mobili di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 7. 
(Frazionamento del plasma e produzione dei suoi derivati)
1. 
Nelle more della definizione di un Piano plasma nazionale e della eventuale realizzazione di una struttura pubblica regionale o interregionale per la produzione di plasmaderivati, la Giunta Regionale individua, mediante appalto-concorso, una industria operante nel settore della produzione di frazione plasmatiche, che assicuri idonee garanzie di qualità dei prodotti ottenuti con la lavorazione del plasma prodotto dai S.I.T. della Regione Piemonte.
2. 
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua una o più UU.SS.SS.LL. che, per i fini previsti dall' art. 74 della legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 , stipulino un contratto con la ditta vincitrice, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta Regionale.
Art. 8. 
(Distribuzione dei plasmaderivati)
1. 
Visto l' art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le UU.SS.SS.LL. utilizzano in via prioritaria i plasmaderivati ottenuti secondo le modalità di cui all'art. 7 della presente legge.
2. 
A tal fine le UU.SS.SS.LL. sede di S.I.T. provvederanno a fornire, secondo il fabbisogno e la disponibilità dei prodotti, i plasmaderivati alle UU.SS.SS.LL. afferenti per territorio.
Art. 9. 
(Standard di controllo di qualità e rilevazione dell'attività)
1. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, approva i programmi per il controllo di qualità sugli emocomponenti e per le indagini di immunoematologia, nonchè la rilevazione periodica dei dati sull'attività delle strutture trasfusionali.
Art. 10. 
(Commissione tecnico-consultiva)
1. 
La Commissione tecnico-consultiva è quella istituita dalla legge regionale 28 dicembre 1987, n. 67 .
Art. 11. 
(Norme finanziarie - Adeguamento degli organici e delle attrezzature dei S.I.T.)
1. 
Le UU.SS.SS.LL., in applicazione delle presente legge, devono adeguare i propri servizi alle nuove esigenze tenuto conto dei carichi di lavoro preesistenti e del risparmio sulla spesa occorrente per l'acquisto dei plasmaderivati.
2. 
Gli oneri relativi al personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale necessario per le finalità previste dalla presente legge e gli oneri derivanti dalle convenzioni tra le UU.SS.SS.LL. e le Associazioni di donatori volontari di sangue e tra le UU.SS.SS.LL. ed i Centri trasfusionali A.V.I.S. di Torino e Banca del Sangue e del Plasma della Città di Torino sono posti a carico del fondo sanitario regionale di parte corrente.
3. 
Gli oneri relativi all'acquisto di attrezzature per la separazione del sangue in emocomponenti e per la produzione di plasma, stimati in L. 1.000.000.000 sono posti a carico del fondo sanitario regionale destinato alle spese in conto capitale.
Art. 12. 
(Norme transitorie)
1. 
Nelle more dell'emanazione del Piano nazionale sangue e plasma, l'A.V.I.S. e la Banca del Sangue e del Plasma della Città di Torino, che gestiscono strutture trasfusionali con sede negli ospedali S. Anna e S. Giovanni (Molinette) di Torino, appartenenti alla rete regionale dei S.I.T., precedentemente autorizzate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, devono ottemperare alle disposizioni della presente legge e sono equiparati ai S.I.T. pubblici.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 luglio 1988
Vittorio Beltrami