Legge regionale n. 20 del 14 aprile 1988  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 gennaio 1988, n. 4 'Determinazione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari, nonchè negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle UU.SS.SS.LL. '".
(B.U. 20 aprile 1988, n. 16)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il titolo della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4 , è così modificato: "
Determinazione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari e socio-assistenziali, nonchè negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle UU.SS.SS.LL.
".
Art. 2. 
1. 
Il 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4 , è così modificato: "
Ai componenti ed al segretario delle Commissioni istituite per gli esami finali, di passaggio e di selezione nei corsi di base per operatori sanitari e socio-assistenziali, attivati presso le UU.SS.SS.LL. della Regione, ai sensi degli articoli 21 della L.R. 25 febbraio 1980 , nn. 8 e 26 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza di L. 50.000
".
2. 
L' ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1988, n 4 è così modificato: "
I compensi di cui al 1° comma del presente articolo sono attribuiti altresì ai componenti esterni delle Commissioni nelle scuole gestite da privati
".
Art. 3. 
1. 
All' art. 5 della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4 , è aggiunto il seguente 2° comma: "
La copertura delle spese relative ai corsi per operatori socio-assistenziali istituiti dalle UU.SS.SS.LL. è assicurata con i finanziamenti di cui all' art. 28 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20
".
Art. 4. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 Aprile 1988
Vittorio Beltrami