Legge regionale n. 1 del 04 gennaio 1988  ( Versione vigente )
"Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamità atmosferiche di infrastrutture agricole".
(B.U. 13 gennaio 1988, n. 2)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Pronto intervento infrastrutture agricole)
 
La Regione può concedere contributi alle Comunità Montane per le zone montane ed alle Province per le altre zone per l'esecuzione di lavori di ripristino di infrastrutture agricole danneggiate da gravi calamità atmosferiche nel caso di urgenza ed indifferibilità dei lavori per consentire la continuazione dell'esercizio delle infrastrutture stesse.
 
La Giunta Regionale, previa la dichiarazione di calamità grave di cui all' art. 9 della L.R. 29 giugno 1978, n. 38 :
 
- riconosce l'urgenza ed indifferibilità dei lavori di ripristino;
 
- riconosce la spesa dei lavori sulla base di apposite richieste avanzate dagli Enti interessati e liquida, previa comunicazione alla Commissione Consiliare competente, i contributi fino ad un massimo del 50% sulla spesa ritenuta ammissibile. Per le infrastrutture di montagna di accesso agli alpeggi il contributo può essere elevato fino al 70%.
 
Gli Enti beneficiari provvederanno a tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi compresi gli accertamenti e collaudi trasmettendo alla Regione ad ultimazione dei lavori una relazione conclusiva specificando la spesa sostenuta.
Art. 2. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è prevista la spesa di L. 300.000.000 per l'anno 1988.
 
Alla spesa di L. 300.000.000 si provvede con la riduzione di pari ammontare dello stanziamento di competenza del capitolo 12600 del bilancio di previsione dell'anno 1988. Nel bilancio di previsione per l'anno 1988 viene iscritto il capitolo di spesa con la dotazione di L. 300.000.000 così denominato "Contributi alle Province ed alle Comunità Montane per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamità atmosferiche di infrastrutture agricole".
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad approvare le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli stanziamenti relativi agli anni successivi, si provvede con la legge di bilancio.
Art. 3. 
(Urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 Gennaio 1988
Vittorio Beltrami