Legge regionale n. 15 del 30 marzo 1988  ( Versione vigente )
"Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo".
(B.U. 06 aprile 1988, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina le attività di produzione organizzazione e intermediazione di viaggi, nel rispetto dei principi della legge 17 maggio 1983, n. 217 e delle disposizioni della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) ratificata e resa esecutiva con legge 27 febbraio 1977, n. 1084 .
Art. 2. 
(Agenzie di viaggio e turismo)
1. 
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese di cui all' art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.
2. 
In particolare rientrano nelle attività proprie delle agenzie di viaggio e turismo:
a) 
l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
b) 
la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie;
c) 
l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
d) 
la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
e) 
l'accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza e l'accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per l'espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell'agenzia;
f) 
la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
g) 
la raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l'interno e per l'estero.
3. 
Le agenzie di viaggio e turismo possono inoltre svolgere le seguenti attività complementari:
a) 
l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
b) 
l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
c) 
l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
d) 
la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
e) 
il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta, in quanto attinenti ai servizi turistici, e sempre che il titolare dell'agenzia abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
f) 
le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese e assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
g) 
la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, piante, opere illustrative;
h) 
la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
i) 
la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
l) 
ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.
Art. 3.[1] 
(Apertura delle agenzie di viaggio e turismo)
1. 
L'apertura di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività presentata al comune in cui ha sede l'agenzia, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come da ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. 
Le attività indicate all'articolo 2, comma 3 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto della normativa di settore vigente e previo ottenimento delle specifiche autorizzazioni, ove richieste.
3. 
Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
4. 
La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.
5. 
Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette copia, anche solo in via telematica, alla provincia.
6. 
Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di inizio attività, è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio che procede ai sensi del comma 5.
7. 
L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, bensì a comunicazione al comune ove sono ubicati.
Art. 4.[2] 
(...)
Art. 5.[3] 
(...)
Art. 6.[4] 
(...)
Art. 7. 
(Deposito cauzionale e garanzia assicurativa)
1. 
(...)
[5]
2. 
(...)
[6]
3. 
(...)
[7]
4. 
Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte verso i clienti con il contratto di viaggio ai sensi del C.C.V., proporzionate al costo complessivo dei servizi offerti.
[8]
Art. 8.[9] 
(Abilitazione e requisiti del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1. 
La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico la cui abilitazione all'esercizio è rilasciata dalla Regione mediante accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, n. 1432 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2. 
In caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1 da parte del titolare dell'agenzia, è richiesto il possesso dei medesimi a favore di altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, il quale assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.
3. 
In caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare dell'agenzia propone un nuovo direttore tecnico, entro novanta giorni, pena la sospensione dell'attività fino al ripristino della conduzione tecnica.
4. 
Con apposito provvedimento della Giunta regionale è stabilita la disciplina di dettaglio per il percorso professionale, formativo e per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo.
5. 
La Giunta regionale tiene ed aggiorna un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del presente articolo.
Art. 9.[10] 
(Requisiti tecnico-strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)
1. 
L'agenzia di viaggio e turismo, ai fini della presentazione dell'istanza di avvio dell'attività, possiede i seguenti requisiti tecnico-strutturali:
a) 
disposizione di strutture e attrezzature tecnologiche idonee allo svolgimento dell'attività;
b) 
in caso di vendita diretta al pubblico, disposizione di appositi locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche interconnessi, al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo;
c) 
disposizione di apposita insegna resa visibile all'esterno denominante in modo chiaro l'esercizio d'impresa.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza; in tal caso, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell' articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).
Art. 10.[11] 
(Sospensione e cessazione dell'attività)
1. 
L'apertura o l'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la cessazione dell'attività medesima.
2. 
In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato la dichiarazione di cui all'articolo 3, il comune assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni.
[12]
3. 
Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.
4. 
Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.
Art. 11.[13] 
(...)
Art. 12. 
(Programmi di viaggio)
1. 
I programmi concernenti viaggi o crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, ed escursioni organizzati da agenzie di viaggio e turismo devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) 
data di svolgimento del viaggio, crociera od escursione;
b) 
itinerario;
c) 
durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;
d) 
prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
e) 
qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
f) 
termini per le iscrizioni;
g) 
termini e condizioni per le rinunce;
h) 
condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggio e turismo;
i) 
estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 7;
l) 
dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione di cui all'art. 1.
2. 
Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.
3. 
Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.
4. 
(...)
[14]
Art. 13. 
(Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
1. 
Le Associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare, ai sensi dell' art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , le attività disciplinate dalla presente legge esclusivamente a favore dei propri associati senza presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3.
[15]
2. 
Ai fini di cui al comma 1, le associazioni ivi indicate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) 
presenza operativa dell'Associazione su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più Regioni;
b) 
assenza di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali, nonchè di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
c) 
organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
d) 
fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
e) 
finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale o culturale della personalità degli associati.
3. 
Le Associazioni di cui al presente articolo per esercitare le attività dallo stesso previste devono trasmettere alla Provincia una relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, copia dell'atto costitutivo, dello Statuto , e del bilancio dell'ultimo esercizio. Le stesse Associazioni devono inviare alla Provincia entro il 31 marzo il programma annuale di attività con l'indicazione delle iniziative previste, nonchè ogni successiva variazione od integrazione.
4. 
Alle attività delle Associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 .
5. 
Le Associazioni di cui al presente articolo devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi.
6. 
Le previsioni di cui al presente articolo si applicano alle Associazioni nazionali, anche di natura federativa, che abbiano in Piemonte la sede principale o succursale con dipendenza diretta e organica prevista dallo Statuto .
7. 
Le Associazioni nazionali le cui sedi o succursali sono site e operano in altra Regione, qualora organizzino viaggi che abbiano per meta località del Piemonte, sono tenute a rispettare le norme vigenti nelle Regioni di provenienza.
Art. 14. 
(Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale)
1. 
Gli Enti, le Associazioni e i Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali e non rientranti nelle previsioni dall'art. 13, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi, devono avvalersi per l'organizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggio e turismo: tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
[16]
2. 
Gli organismi di cui al comma 1 possono altresì organizzare direttamente, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, gite di durata non superiore a due giorni oppure gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze; dell'organizzazione di gite di durata superiore a due giorni deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia indicando la data di svolgimento il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio.
3. 
Le Associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità religiose, operanti a livello diocesano regionale o pluriregionale, possono organizzare direttamente pellegrinaggi a santuari o luoghi di culto esclusivamente per i propri appartenenti o assistiti, senza gli obblighi di cui ai commi precedenti.
4. 
È esclusa dalla disciplina della presente legge l'organizzazione di viaggi da parte di Enti od organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Art. 15. 
(Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione)
1. 
Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo devono osservare le specifiche disposizioni in materia.
[17]
Art. 16. 
(Attività esercitate dalla imprese di trasporto)
1. 
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le attività esercitate dalla imprese di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.
2. 
Non sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 3 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato e delle linee di trasporto terrestre, lacuale, fluviale e funiviario.
Art. 17. 
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. 
Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla presente legge sono esercitate dal Comune.
[18]
Art. 18. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2, senza aver presentato dichiarazione di inizio attività, o comunque in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.500.000 e L. 15.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
[19]
2. 
In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1 la somma è raddoppiata.
3. 
La pubblicazione o diffusione di programmi in contrasto con le norme della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.
[20]
4. 
In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3 l'esercizio può essere sospeso o chiuso.
[21]
Art. 19. 
(Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni)
1. 
L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. 
I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall'art. 18.
Art. 20. 
(Norme transitorie)
1. 
Nella prima applicazione della presente legge coloro che sono titolari di efficace autorizzazione in base al R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 , per l'esercizio di attività di agenzia di viaggio e turismo conservano tale titolo fino alla data di ordinaria scadenza annuale; la continuazione dell'attività oltre tale termine è subordinata al rinnovo dell'autorizzazione che deve essere limitata all'esercizio delle attività previste dall'art. 3 corrispondenti a quelle già consentite dalla precedente normativa in relazione alla categoria di appartenenza.
2. 
La Provincia determina l'importo del deposito cauzionale da versare in relazione al rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 nei limiti di cui all'art. 7; l'adeguamento del deposito cauzionale deve essere effettuato dal titolare entro 6 mesi dal rinnovo dell'autorizzazione.
3. 
Qualora i soggetti di cui al comma 1 richiedano di poter esercitare ulteriori attività rispetto a quelle per cui erano autorizzati in base alla precedente normativa o di sostituire il direttore tecnico, si applicano le procedure ordinarie previste dall'art. 3.
4. 
Al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 si prescinde dall'esame di accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 per coloro la cui idoneità tecnica è già stata accertata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge in qualità di direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo di cat. A, nonchè per coloro la cui idoneità è stata accertata presso altre Regioni italiane in attuazione del disposto di cui all' art. 9, comma 2 della legge 17 marzo 1983, n. 217 .
5. 
Fino all'approvazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 6, il nulla osta per l'apertura e l'esercizio di nuove agenzie è concesso dalla Provincia valutando se la nuova apertura è opportuna in rapporto alle esigenze turistiche e socio-economiche locali e regionali tenuto conto del movimento turistico, della consistenza delle strutture turistiche e ricettive e della situazione demografica e socio-economica delle diverse aree e sub-aree provinciali.
6. 
Fino alla nomina delle Commissioni di cui all'art. 9, e comunque non oltre 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento dei requisiti professionali del direttore tecnico si applicano le disposizioni previste dal R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 e successive modificazioni per l'accertamento dei requisiti di direttore tecnico di ufficio di viaggio e turismo di cat. A.
Art. 21. 
(Norme finali)
1. 
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano più in Piemonte le disposizioni di cui al R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 , convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650 , e del decreto del Commissario per il Turismo 29 ottobre 1955.
2. 
A decorrere dalla stessa data è abrogata la legge regionale 31 agosto 1979, n. 55 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 Marzo 1988
Vittorio Beltrami

Note:

[1] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 38 del 2009.

[2] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[3] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[4] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[5] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[6] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[7] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[8] Nel comma 4 dell'articolo 7 la parola "inoltre" è stata soppressa ad opera del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 38 del 2009.

[9] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2022.

[10] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2022.

[11] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 38 del 2009.

[12] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole "di dichiarazioni mendaci o " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 8 del 2010.

[13] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[14] Il comma 4 dell'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[15] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 3" sono state sostituite dalle parole "senza presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3" ad opera del comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 38 del 2009.

[16] Nel comma 1 dell'articolo 14 la parola "autorizzate" è stata soppressa ad opera del comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 38 del 2009.

[17] Nel comma 1 dell'articolo 15 la parola "autorizzate" è stata soppressa ad opera del comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 38 del 2009.

[18] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "dalla Provincia e" sono state abrogate ad opera della lettera b del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 del 2015.

[19] Nel comma 1 dell'articolo 18 le parole "senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione" sono state sostituite dalle parole "senza aver presentato dichiarazione di inizio attività" ad opera del comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 38 del 2009.

[20] Nel comma 3 dell'articolo 18 le parole "o non in conformità della copia inviata alla Provincia ai sensi dell'art. 12 della presente legge," e le parole "il mancato invio alla Provincia della copia del programma comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000" sono state soppresse ad opera del comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 38 del 2009.

[21] Il comma 4 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 38 del 2009.