Legge regionale n. 48 del 23 dicembre 1988  ( Versione vigente )
"Disposizioni in merito ai concorsi speciali di cui all'art. 46 L.R. l6 agosto 1984, n. 40 ed all'accesso della 1a qualifica dirigenziale".
(B.U. 28 dicembre 1988, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Concorsi speciali)
1. 
L'attuazione dei concorsi speciali di cui all' art. 46 della L.R. 40/84 e successive modifiche viene programmata con deliberazione della Giunta Regionale.
2. 
Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dalla Giunta Regionale relativi alla definizione dei profili professionali e rispettivi requisiti di accesso ai sensi dell' art. 46, L.R. 40/84 e successive modifiche.
3. 
Ai fini dell'ammissione ai concorsi speciali, sono esclusi i dipendenti che abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica prevista quale requisito d'ammissione mediante altri concorsi speciali di cui all' art. 46, L.R. 40/84 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2. 
(Accesso alla 1a qualifica dirigenziale)
1. 
Il secondo comma dell'art. 21 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , è sostituito dal seguente: "
Per accedere alla prima qualifica dirigenziale dall'esterno occorre essere in possesso del diploma di laurea, nonchè ricoprire presso pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private, una qualifica direttiva corrispondente, per contenuti, alle funzioni proprie dell'8a qualifica funzionale ed avere un'esperienza di servizio adeguatamente documentata maturata in tali Enti o aziende, di almeno 5 anni in qualifiche direttive
".
2. 
Alla riserva dei posti prevista dall' art. 21, 1° comma, della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , così come modificato dalla L.R. 11 giugno 1986, n. 22 , può altresì accedere il personale regionale inquadrato nell'8a qualifica, in possesso del diploma di laurea e di una anzianità di servizio di almeno 8 anni maturata nelle qualifiche 7a e 8a o livelli corrispondenti.
Art. 3. 
(Corsi-concorsi per l'accesso alla 1a qualifica dirigenziale)
1. 
Per la prima attuazione dell' art. 29bis della L.R. 8 settembre 1986, n. 42 i corsi-concorsi per l'accesso alla 1a qualifica dirigenziale approvati entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riservati al personale regionale in possesso dei prescritti requisiti di legge per l'accesso alla qualifica nonchè titolare di profilo professionale di responsabile di unità operativa o di incarico di responsabilità di servizio, attribuiti con provvedimenti della Giunta Regionale.
2. 
Nei corsi-concorsi di cui al 1° comma la selezione dei candidati prevista all'art. 29bis comma 2°, punto a), avviene mediante valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonchè della esperienza professionale maturata dai candidati.
Art. 4. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 dicembre 1988
Vittorio Beltrami