Legge regionale n. 46 del 21 dicembre 1988  ( Versione vigente )
"Ulteriori modifiche alla L.R. 24 marzo 1986, n. 14 'Finanziamento presidi socio-assistenziali a carattere residenziale '".
(B.U. 28 dicembre 1988, n. 52)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 2. 
1. 
Il 7° comma dell'articolo unico della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 , è così sostituito: "
Fino al 31 dicembre 1988 gli interventi di cui al 1° comma, non previsti nel Piano di Attività e Spesa di cui all' art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 o in assenza dello stesso, sono finanziati previo parere favorevole dell'U.S.S.L. competente per territorio e previa verifica, da parte della Giunta Regionale, di congruità dei medesimi rispetto al Piano Socio-Sanitario Regionale
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 1988
Vittorio Beltrami