"Ulteriori modifiche alla L.R. 24 marzo 1986, n. 14 'Finanziamento presidi socio-assistenziali a carattere residenziale '".
(B.U. 28 dicembre 1988, n. 52)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 2.
1.
Il
7° comma dell'articolo unico della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 , è così sostituito: "
".
Fino al 31 dicembre 1988 gli interventi di cui al 1° comma, non previsti nel Piano di Attività e Spesa di cui all'
art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 o in assenza dello stesso, sono finanziati previo parere favorevole dell'U.S.S.L. competente per territorio e previa verifica, da parte della Giunta Regionale, di congruità dei medesimi rispetto al Piano Socio-Sanitario Regionale
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 dicembre 1988
Vittorio Beltrami