Legge regionale n. 45 del 20 dicembre 1988  ( Versione vigente )
"Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 1987, n. 1 'Interventi regionali in materia di movimenti migratori '".
(B.U. 28 dicembre 1988, n. 52)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "
agli articoli 10, 14, 18, 19 e 22 della presente legge
" sono soppresse e sostituite dalle parole: "
alla presente legge
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 24, 1° capoverso recante la denominazione del capitolo, sono soppresse le parole: "
per gli interventi di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22
".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 24 è soppresso e sostituito dal seguente: "
Per l'attuazione degli interventi settoriali di cui agli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 20 della presente legge, possono essere altresì utilizzate le risorse disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio degli Assessorati competenti, nelle rispettive materie, secondo le indicazioni del programma di cui al precedente articolo 3
".
Art. 2. 
1. 
Dopo l'articolo 25 viene inserito un nuovo articolo 25 bis (Norme transitorie) con il seguente testo: "
Art. 25 bis.
(Norme transitorie)
Per l'anno 1988 gli interventi di attuazione della presente legge, fatti salvi quelli relativi agli articoli 10 e 14 già regolamentati dal Consiglio Regionale ai sensi del precedente articolo 3, ed in deroga allo stesso articolo, vengono deliberati dalla Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale per l'Emigrazione e la competente Commissione consiliare
".
Art. 3. 
1. 
In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/87 possono essere ammesse a contributo per il solo 1988 le Associazioni e Federazioni costituite con Statuto almeno 180 giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge e che operino a favore degli immigrati extra comunitari e degli emigrati piemontesi all'estero.
2. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 dicembre 1988
Vittorio Beltrami