"Integrazione articolo 5, legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 ".
(B.U. 26 ottobre 1988, n. 43)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
articolo 5 della L.R. 5 novembre 1987, n. 55 , è integrato mediante l'inserimento, in calce, del seguente comma: "
".
Limitatamente agli accertamenti preventivi e periodici previsti dal
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 , i laboratori possono effettuare prelievi anche sui posti di lavoro presso locali idonei o mediante strutture mobili dandone comunicazione all'U.S.S.L. ove ha sede l'azienda presso la quale si eseguono i prelievi; la responsabilità igienico organizzativa dei prelievi è del Direttore di cui al successivo articolo 10
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 ottobre 1988
Vittorio Beltrami