Legge regionale n. 42 del 31 agosto 1988  ( Versione vigente )
"Integrazione e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale)".
(B.U. 07 settembre 1988, n. 36)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale) sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.
2. 
L'articolo 2 è modificato nel seguente modo: "
Art. 2.
1.
Le modalità di espletamento della collaborazione richiesta a persone ed Enti estranei all'Amministrazione Regionale possono essere configurate esclusivamente in una delle seguenti forme:
1) ''progettazioni '';
2) ''consulenze '';
3) ''ricerche '';
4) ''incarichi '';
5) ''commissioni di studio ''
".
3. 
All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "
I piani previsionali
" aggiungere le parole: "
della Giunta Regionale
".
4. 
Dopo l'articolo 7, viene introdotto l'articolo 7 bis del seguente tenore: "
Art. 7 bis.
1.
Quando altre forme di collaborazione non siano possibili o sia ritenuto opportuno per la specificità dei problemi da esaminare, possono essere costituite Commissioni di studio composte anche da professionisti o esperti esterni all'Amministrazione.
2.
Ai componenti esterni delle suddette Commissioni spettano i compensi di cui alla L.R. 2 luglio 1976, n. 33 e sue modifiche ed aggiornamenti
".
5. 
Nell'articolo 11, in calce al comma 2, è aggiunta la frase: "
posteriore all'entrata in vigore della presente legge
".
6. 
Sempre all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma 3: "
Le norme finanziarie di cui ai commi precedenti non si applicano alle progettazioni, ricerche e consulenze, affidate per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali, recepiti o meno in leggi regionali di settore, e finanziate con fondi statali vincolati.
".
Art. 2. 
 
L'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 11, commi 1° e 2°, è fissata al 1° gennaio 1989.
Art. 3. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 agosto 1988
Vittorio Beltrami.