"Integrazione e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale)".
(B.U. 07 settembre 1988, n. 36)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Alla
legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6
(Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale) sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.
2.
L'articolo 2 è modificato nel seguente modo: "
Le modalità di espletamento della collaborazione richiesta a persone ed Enti estranei all'Amministrazione Regionale possono essere configurate esclusivamente in una delle seguenti forme:
".
Art. 2.
1.
1) ''progettazioni '';
2) ''consulenze '';
3) ''ricerche '';
4) ''incarichi '';
5) ''commissioni di studio ''
3.
All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "
" aggiungere le parole: "
".
I piani previsionali
della Giunta Regionale
4.
Dopo l'articolo 7, viene introdotto l'articolo 7 bis del seguente tenore: "
Quando altre forme di collaborazione non siano possibili o sia ritenuto opportuno per la specificità dei problemi da esaminare, possono essere costituite Commissioni di studio composte anche da professionisti o esperti esterni all'Amministrazione.
Ai componenti esterni delle suddette Commissioni spettano i compensi di cui alla
L.R. 2 luglio 1976, n. 33 e sue modifiche ed aggiornamenti ".
Art. 7 bis.
1.
2.
5.
Nell'articolo 11, in calce al comma 2, è aggiunta la frase: "
".
posteriore all'entrata in vigore della presente legge
6.
Sempre all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma 3: "
".
Le norme finanziarie di cui ai commi precedenti non si applicano alle progettazioni, ricerche e consulenze, affidate per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali, recepiti o meno in leggi regionali di settore, e finanziate con fondi statali vincolati.
Art. 2.
L'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 11, commi 1° e 2°, è fissata al 1° gennaio 1989.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 agosto 1988
Vittorio Beltrami.