"Snellimento di procedure in materia di funzionamento del C.U.R.".
(B.U. 07 settembre 1988, n. 36)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Alla
lettera a) del 3° comma dell'articolo 76 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola "
", il punto e virgola è sostituito da un punto e sono aggiunte di seguito le parole: "
".
presiede
Il Presidente può delegare uno dei funzionari regionali di cui alla successiva lettera d) a presiedere il Comitato in sua vece ed in assenza del vice presidente.
2.
Alla
lettera d) del 3° comma dell'art. 76 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni dopo "
", le parole "
" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "
".
di norma
all'interno del Servizio Urbanistico Regionale
tra i dirigenti dei Settori dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
3.
Il
9° comma dell'articolo 76 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e sue successive modificazioni ed integrazioni è soppresso e sostituito dal seguente: "
".
Il Presidente del Comitato designa uno o più relatori sulle singole pratiche scelti tra gli esperti ed i funzionari del 3° comma od anche tra funzionari regionali esterni al Comitato, purchè in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del 3° comma Le funzioni di Segretario del Comitato sono espletate da funzionari dell'Assessorato all'Urbanistica nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione dell'Assessore Presidente del Comitato stesso.
4.
Alla
lettera e) del secondo comma dell'articolo 77 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e sue successive modificazioni ed integrazioni, prima delle parole: "
" sono inserite le seguenti parole: "
".
le varianti
Le varianti dei Piani Regolatori Generali, comunali o intercomunali, di cui al 3° comma dell'articolo 17, nonchè
Al quinto comma dello stesso articolo 77 le parole: "
" sono sostituite dalle parole: "
".
lettera c)
lettera d)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 agosto 1988
Vittorio Beltrami