Legge regionale n. 41 del 31 agosto 1988  ( Versione vigente )
"Snellimento di procedure in materia di funzionamento del C.U.R.".
(B.U. 07 settembre 1988, n. 36)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Alla lettera a) del 3° comma dell'articolo 76 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola "
presiede
", il punto e virgola è sostituito da un punto e sono aggiunte di seguito le parole: "
Il Presidente può delegare uno dei funzionari regionali di cui alla successiva lettera d) a presiedere il Comitato in sua vece ed in assenza del vice presidente.
".
2. 
Alla lettera d) del 3° comma dell'art. 76 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni dopo "
di norma
", le parole "
all'interno del Servizio Urbanistico Regionale
" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "
tra i dirigenti dei Settori dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
".
3. 
Il 9° comma dell'articolo 76 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e sue successive modificazioni ed integrazioni è soppresso e sostituito dal seguente: "
Il Presidente del Comitato designa uno o più relatori sulle singole pratiche scelti tra gli esperti ed i funzionari del 3° comma od anche tra funzionari regionali esterni al Comitato, purchè in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del 3° comma Le funzioni di Segretario del Comitato sono espletate da funzionari dell'Assessorato all'Urbanistica nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione dell'Assessore Presidente del Comitato stesso.
".
4. 
Alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 77 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e sue successive modificazioni ed integrazioni, prima delle parole: "
le varianti
" sono inserite le seguenti parole: "
Le varianti dei Piani Regolatori Generali, comunali o intercomunali, di cui al 3° comma dell'articolo 17, nonchè
".
 
Al quinto comma dello stesso articolo 77 le parole: "
lettera c)
" sono sostituite dalle parole: "
lettera d)
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 agosto 1988
Vittorio Beltrami