Legge regionale n. 36 del 21 luglio 1988  ( Versione vigente )
"Modifica alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 . Disposizioni varie".
(B.U. 27 luglio 1988, n. 30)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 11 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 , è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Dotazione organica e assegnazione del personale)
Alla determinazione della dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale si provvede con legge regionale.
Alla articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali ed alla articolazione degli organici nei settori, nonchè alla assegnazione del personale ai profili ed alle dotazioni organiche si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto dei contenuti delle declaratorie relative alle qualifiche funzionali regionali.
Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e delle qualifiche dirigenziali sono le seguenti:
2a qualifica
3a qualifica
100
4a qualifica
300
5a qualifica
80
6a qualifica
676
7a qualifica
1.060
8a qualifica
800
1a qualifica dirig
378
2a qualifica dirig
126
" .
Art. 2. 
1. 
Sono fatti salvi gli incrementi di dotazione organica complessiva di 7a qualifica previsti dall' art. 3, 1° comma, della L.R. 9 gennaio 1987, n. 2 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 luglio 1988
Vittorio Beltrami