La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Dal 18 maggio 2017 data di entrata in vigore del regolamento regionale 9/2017 non trova più applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34, limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive alberghiere.
[2] Dal 14 giugno 2018 data di entrata in vigore del regolamento regionale 4/2018 non trova più applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34, limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive extralberghiere.
[3] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 13 del 2017.
[4] Il comma 4 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 del 2002.
[5] Il comma 1 dell'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2015.