Legge regionale n. 31 del 06 luglio 1988  ( Versione vigente )
"Ulteriori integrazioni della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi socio-assistenziali della Regione Piemontè".
(B.U. 13 luglio 1988, n. 28)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' art. 24 bis della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , così come integrata dall' art. 5 della L.R. 7 marzo 1988, n. 12 , è aggiunto il seguente ultimo comma: "
Qualora il destinatario delle prestazioni provenga da Comune appartenente ad altra Regione si applica la normativa nazionale vigente in materia di domicilio di soccorso
".
 
Il titolo dell' art. 31 bis della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , così come integrata dall' art. 8 della L.R. 7 marzo 1988, n. 12 , è così sostituito: "
Art. 31 bis
(Definizione della pianta organica funzionale del Servizio socio-assistenziale)
".
 
Il sesto comma dello stesso articolo è così modificato: "
La pianta organica va modificata con le procedure di cui al precedente comma ai fini dell'assegnazione del personale dipendente da II.PP.A.B., nel caso di estinzione e di suo trasferimento al Comune, qualora tale personale sia addetto alle prestazioni socio-assistenziali gestite dalla Unità Socio-Sanitaria Locale
".
 
All' art. 33 bis della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , così come integrata dall' art. 12 della L.R. 7 marzo 1988, n. 12 , dopo le parole "
apposita delibera
" è soppressa la parola "
quadro
" e dopo il termine "
approvata
" è aggiunto il seguente inciso "
in conformità agli indirizzi emanati dal Consiglio Regionale
".
Art. 2. 
1. 
Alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , così come modificata dalla L.R. 7 marzo 1988, n. 12 , è aggiunto il seguente articolo 31 ter: "
Art. 31 ter
(Copertura dei posti)
È assegnato alla pianta organica di cui al precedente articolo il personale di ruolo in servizio presso i Comuni o i loro eventuali Consorzi, destinato esclusivamente o prevalentemente ai Servizi socio-assistenziali gestiti dalla Unità Socio-Sanitaria Locale.
Alla pianta organica del Servizio socio-assistenziale presso le Unità Socio-Sanitarie Locali sub-comunali di Torino è assegnato il personale di ruolo in servizio presso l'Amministrazione Comunale, destinato esclusivamente o prevalentemente ai Servizi socio-assistenziali gestiti dalle medesime Unità Socio-Sanitarie Locali ai sensi del successivo art. 36.
In ogni caso rimarrà inserito nella pianta organica del Comune ed in servizio presso il medesimo il personale addetto alle funzioni di coordinamento di cui all' art. 4 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9 , così come sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 agosto 1986, n. 35 .
Può essere altresì assegnato alla pianta organica dell'Associazione dei Comuni il personale messo a disposizione delle Comunità Montane a seguito di convenzione, di intesa con le Comunità Montane stesse e con gli interessati.
Analoga procedura può essere attivata per il personale messo a disposizione dalle Province a seguito della convenzione di cui al 2° comma del precedente art. 13.
Il personale di cui ai commi precedenti e al punto 2) del successivo comma, che conserva il rapporto di impiego con l'Ente o l'Unità Socio-Sanitaria Locale di appartenenza, è assegnato solo funzionalmente al Servizio Sociale.
I posti vacanti sono coperti dal Comitato di Gestione:
1) mediante assunzioni secondo le norme del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni, fatta salva per la prima attuazione l'applicazione di quanto previsto dal successivo 9° comma;
2) avvalendosi di personale comandato dagli Enti locali, dalle II.PP.A.B., dalla Regione e dalle UU.SS.SS.LL. ai sensi della normativa vigente.
Il personale assunto direttamente dall'Associazione dei Comuni rientra nel comparto del personale degli Enti locali e in tale ambito sono fatti salvi i processi di mobilità secondo le disposizioni del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive integrazioni e modificazioni.
Nella fase di prima attuazione, la pianta organica, fino al 50% dei posti complessivamente disponibili nella medesima, può essere coperta attraverso concorsi riservati al personale in servizio nel settore socio-assistenziale in base a rapporto instaurato con atto formale dell'Ente con orario non inferiore a 28 ore settimanali e con anzianità di servizio di almeno 2 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per il posto messo a concorso, fatta eccezione per il limite massimo di età per il quale si fa riferimento alla data di instaurazione del rapporto.
Fino alla attuazione dei concorsi di cui al precedente comma restano prorogati i rapporti di cui al comma medesimo.
Il personale che non avrà superato le prove concorsuali cesserà il rapporto di lavoro dalla data di approvazione delle graduatorie.
Alla copertura delle spese per il personale di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie di cui al successivo art. 32
".
Art. 3. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell' art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 luglio 1988
Vittorio Beltrami