Legge regionale n. 22 del 22 aprile 1988  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 17 ottobre 17 ottobre 1979, n. 60 'Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia ', modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 38 ".
(B.U. 22 aprile 1988, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' art. 1 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 , è abrogato e sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Finalità della legge)
1.
La Regione, in attuazione dell' art. 5 dello Statuto della Regione Piemonte , ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela.
2.
A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 , ed in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'attività venatoria e persegue in particolare i seguenti scopi:
a)
attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale faunistico del Piemonte;
b)
dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione e al potenziamento quantitativo e qualitativo delle specie faunistiche autoctone;
c)
eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
d)
coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;
e)
disciplinare, compatibilmente alle risorse faunistiche, l'attività venatoria finalizzando l'impegno dei cacciatori e le risorse economiche agli scopi della presente legge.
3.
A tal fine si tiene conto:
a)
delle specie minacciate di sparizione;
b)
delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c)
delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d)
di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
4.
Per effettuare le valutazioni si tiene conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
".
Art. 2. 
1. 
All' art. 4 della L.R. n. 60/79 , come modificato dall' art. 1 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 38 , dopo le parole "
galli cedroni
" la congiunzione "
e
" è soppressa e sostituita con il segno di interpunzione della virgola e dopo le parole "
francolini di monte
" sono aggiunte le parole seguenti: "
,airone rosso, airone cenerino, airone bianco maggiore, airone guardabuoi, nitticora, sterna scura, piro-piro culbianco, picchio tridattilo, picchio rosso minore, picchio dorsobianco, picchio rosso mezzano, picchio rosso di Siria, picchio rosso maggiore, picchio cenerino, martin pescatore, rampichino, cannareccione, nottola, nottola di Leisler, nottola gigante, pipistrello nano, pipistrello nathusi, pipistrello albolimbato, pipistrello di Savi, pipistrello cenerino.
".
Art. 3. 
1. 
Al primo comma dell'art. 6 della L.R. n. 60/79 , ai punti 1) e 4), sono soppresse le parole seguenti: "
i comprensori,
".
Art. 4. 
1. 
All' art. 11 della L.R. n. 60/79 , come modificato dall' art. 5 della L.R. n. 38/85 , l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "
Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone di tipo a), b) e c) e può autorizzare lo svolgimento di gare dei cani da ferma e da seguito all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e, previo consenso dei concessionari, nelle aziende faunistico-venatorie.
".
Art. 5. 
1. 
All' art. 15 della L.R. n. 60/79 , modificato dall' art. 9 della L.R. n. 38/85 , al secondo comma le lett. i), l), m) sono sostituite dalle seguenti: "
i)
sette rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale;
l)
sette rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
m)
sette rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Regione;
".
Art. 6. 
1. 
All' art. 16 della L.R. n. 60/79 , come modificato dall' art. 9 bis della L.R. 38/85 , al secondo comma le lettere l), m), n) sono sostituite dalle seguenti: "
l)
sette rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative a livello provinciale;
m)
sette rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
n)
sette rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Provincia;
".
Art. 7. 
1. 
All' art. 18 della L.R. n. 60/79 , come modificato dall' art. 11 della L.R. 38/85 , al primo comma, quinto trattino, il numero "
3
" è sostituito dal seguente: "
5
".
Art. 8. 
1. 
L' art. 22 della L.R. n. 60/79 , come modificato dall' art. 15 della L.R. n. 38/85 , è abrogato e sostituito dal seguente: "
Art. 22.
(Controllo della fauna)
1.
La Giunta provinciale, sulla base di censimenti che accertino la composizione e la consistenza faunistica a livello provinciale o di area vasta dai quali emerga che l'eccessivo moltiplicarsi di determinate specie determina alterazioni dell'equilibrio naturale e arreca gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alla piscicoltura o pone gravi problemi di ordine sanitario, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può disporre l'abbattimento delle specie di cui all' art. 11 della legge n. 968/77 , con mezzi selettivi e da persone nominativamente designate.
2.
Degli abbattimenti di cui al comma 1 sono incaricati agenti venatori provinciali, con l'eventuale collaborazione di guardie giurate volontarie, del pari nominativamente designati, nei periodi tecnicamente più idonei al raggiungimento dei risultati prefissati.
3.
Con gli agenti venatori provinciali possono collaborare cacciatori, sempre nominativamente designati ai sensi del comma 1, limitatamente agli abbattimenti da effettuarsi nelle zone in regime di caccia controllata, nelle zone faunistiche omogenee di gestione sociale e nella zona delle Alpi.
4.
Il provvedimento di cui al comma 1 indica altresì le zone di intervento, il numero massimo degli esemplari della specie da abbattere, il periodo e i mezzi.
5.
Il provvedimento della Giunta provinciale che dispone il controllo della fauna, con allegati gli elenchi nominativi di cui ai commi 2 e 3 viene immediatamente trasmesso alla Giunta Regionale ai fini di una puntuale informazione.
".
Art. 9. 
1. 
Il primo comma dell'art. 23 della L.R. n. 60/79 , come modificato dall' art. 16 della L.R. n. 38/85 , è abrogato e sostituito dal seguente: "
La Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può disporre per le specie autoctone non cacciabili, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, catture a scopo di ripopolamento.
".
Art. 10. 
1. 
All' art. 24 della L.R. n. 60/79 , modificato dall' art. 17 della L.R. n. 38/85 , dopo il primo comma è aggiunto il secondo comma seguente: "
È comunque vietato, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia e per le aziende faunistico-venatorie, immettere selvaggina sul territorio nel periodo dal 1° aprile alla data di chiusura della caccia.
".
Art. 11. 
1. 
All' art. 30 della L.R. n. 60/79 , modificato dall' art. 22 della L.R. n. 38/85 , al primo comma, lett. d), dopo le parole "
al tordo
", sono soppresse le parole: "
, fatta eccezione per gli storni e i passeri nel periodo in cui ne è consentita la caccia;
".
Art. 12. 
1. 
All' art. 34 della L.R. n. 60/79 , dopo il terzo comma è aggiunto il comma quarto seguente: "
Le prove d'esame sono pubbliche.
".
Art. 13. 
1. 
L' art. 38 della L.R. n. 60/79 , come modificato dall' art. 25 della L.R. n. 38/85 , è abrogato e sostituito dal seguente: "
Art. 38.
(Specie cacciabili e periodi di caccia)
1.
È vietato abbattere o catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.
2.
È fatta eccezione per le specie che, nell'ambito di quelle elencate dall' art. 11 della legge n. 968/77 , saranno indicate nel calendario venatorio di cui all'art. 42, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, e comunque entro i limiti delle seguenti e per i periodi sottoindicati:
a)
specie cacciabili dal terzo lunedì di settembre fino alla seconda domenica di dicembre: beccaccino, lepre comune, starna;
b)
specie cacciabili dal terzo lunedì di settembre fino al 31 dicembre: fagiano, coniglio selvatico, colino della Virginia, beccaccia;
c)
specie cacciabili dal terzo lunedì di settembre fino al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, germano reale, gallinella d'acqua;
d)
specie cacciabili dal terzo lunedì di settembre fino alla seconda domenica di dicembre in base a piani di prelievo predisposti dalle Province, sentiti i soggetti gestori delle zone speciali: fagiano di monte, pernice bianca, lepre bianca, coturnice;
e)
specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.
3.
È sempre vietato abbattere o catturare:
a)
giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano nonchè i camosci di età inferiore ai 18 mesi riconoscibili dalla lunghezza delle corna, normalmente inferiore alla lunghezza delle orecchie; salvo questi ultimi nei comparti alpini ove esiste piano di abbattimento annuale anche selettivo da effettuarsi su tutte le classi di età ed ambo i sessi;
b)
la femmina del fagiano di monte;
c)
i giovani cinghiali dell'anno con manto striato.
4.
È inoltre vietata la caccia alla starna per un periodo di tre anni e alla femmina del germano reale per un periodo di due anni. Tale divieto può essere prorogato con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, previa verifica della consistenza della popolazione delle medesime specie.
5.
L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo.
6.
Nella zona delle Alpi la caccia alle specie di cui al comma 2 è consentita dal terzo lunedì di settembre fino alla seconda domenica di dicembre.
7.
Per una razionale tutela della popolazione degli ungulati, ed al fine di consentire l'equilibrio della popolazione di tali specie e mantenere una giusta densità di capi rispetto alle capacità naturali dell'ambiente, i piani di prelievo selettivo sono effettuati sulla base di censimenti qualitativi e quantitativi.
8.
Le Province, sentiti i soggetti gestori delle zone speciali, effettuano i censimenti delle popolazioni di cervi, caprioli, daini, mufloni, camosci e, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, predispongono i relativi piani di prelievo da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, salvo quanto disposto nell' ultimo comma dell'art. 45 della legge regionale n. 38/85 e successive modificazioni.
".
Art. 14. 
1. 
L' art. 40 della L.R. n. 60/79 , è abrogato e sostituito dal seguente: "
Art. 40.
(Giornate e orario di caccia)
1.
Ai sensi dell' art. 14 della legge n. 968/77 , il cacciatore può esercitare la caccia complessivamente per non più di tre giornate la settimana, a scelta fra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato.
2.
Dalla seconda domenica di ottobre il cacciatore può scegliere, nell'ambito delle tre giornate di caccia consentite alla settimana, anche la domenica.
3.
L'esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed in ogni caso è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.
4.
Conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'art. 42, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
".
Art. 15. 
1. 
L' art. 41 della L.R. 60/79 , come modificato dall' art. 27 della L.R. n. 38/85 , è abrogato e sostituito dal seguente: "
Art. 41.
(Carniere giornaliero e stagionale)
1.
La Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali e la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, definisce ai sensi dell'art. 38 per ogni stagione venatoria, sulla base delle condizioni faunistiche, ambientali, stagionali o climatiche, nell'ambito del calendario venatorio di cui all'art. 42 l'elenco delle specie cacciabili.
2.
Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: due capi di selvaggina stanziale di cui una sola lepre, otto capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri, tra i quali ultimi non più di due beccacce.
3.
Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di selvaggina stanziale pari a 30 punti così computati:
a)
ungulati: quindici punti con il limite di un capo annuale, ad eccezione del cinghiale: cinque punti con il limite di due capi;
b)
coturnice, lepre bianca, pernice bianca e gallo forcello: dieci punti per ciascun capo con un limite di due capi annuali per specie;
c)
lepre comune: quattro punti per ciascun capo con un limite di cinque capi annuali;
d)
starna: cinque punti per ciascun capo con un limite di cinque capi annuali;
e)
colino della Virginia: mezzo punto per ciascun capo con un limite di dieci capi annuali;
f)
coniglio selvatico e fagiano: nessun punto con un limite di trenta capi annuali per specie.
4.
Fermo restando il limite di 30 punti, le Province possono stabilire per ogni stagione venatoria, nell'ambito della definizione del calendario per la zona delle Alpi il punteggio e il limite dei capi per quanto riguarda: cinghiale, coturnice, lepre bianca, pernice bianca, gallo forcello e starna.
5.
Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 3, non superiore a 70 di cui non più di 15 trampolieri e 30 palmipedi.
".
Art. 16. 
1. 
Al secondo comma dell'art. 42 della L.R. n. 60/79 , le parole "
informa sui
" sono sostituite dalle seguenti: "
riguarda i
".
Art. 17. 
1. 
All' art. 45 della L.R. n. 60/79 , come modificato dall' art. 28 della L.R. n. 38/85 , la lett. f) è abrogata e sostituita dalla seguente: "
f)
su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione delle specie espressamente indicate nel calendario venatorio, nonchè ad eccezione della fauna acquatica lungo i corsi d'acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a 4 metri purchè non ghiacciati e salvo quanto sia disposto dall'art. 22.
".
Art. 18. 
1. 
Al secondo comma dell'art. 53 della L.R. n. 60/79 , come modificato dall' art. 33 bis della L.R. n. 38/85 , le parole "
90 giorni
" sono sostituite dalle seguenti: "
30 giorni
".
Art. 19. 
1. 
All' art. 63 della L.R. n. 60/79 , come modificato dall' art. 41 della L.R. n. 38/85 , al primo comma, sesto trattino, il numero "
3
" è sostituito dal seguente: "
5
".
Art. 20. 
1. 
L' art. 67 della L.R. n. 60/79 , è abrogato e sostituito dal seguente: "
Art. 67.
(Giornate di caccia)
1.
L'esercizio venatorio nel territorio della zona delle Alpi è consentito dal terzo mercoledì di settembre al primo sabato di ottobre nei giorni di mercoledì e di sabato; dal primo mercoledì di ottobre è consentito per non più di due giornate la settimana a scelta fra il mercoledì, il sabato e la domenica.
".
Art. 21. 
1. 
All' art. 72 della L.R. n. 60/79 , come modificato dall' art. 45 della L.R. n. 38/85 , l'ultimo comma è abrogato e sostituito dai commi quinto, sesto e settimo seguenti: "
Nell'ambito delle aziende faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento - proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta Regionale - elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine stagione venatoria e delle immissioni stagionali di selvaggina a scopo di ripopolamento per le finalità naturalistiche e faunistiche in conformità degli atti di concessione.
Salvo quanto disposto al comma precedente anche nelle aziende faunistico-venatorie per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento, si applicano i limiti di carniere di cui all'art. 41.
Nelle aziende faunistico-venatorie i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla selvaggina, compresa nei piani di abbattimento, devono essere risarciti dal concessionario entro 90 giorni dall'accertamento.
".
Art. 22. 
1. 
Per la stagione venatoria 1988/89 in assenza di specifici censimenti di cui al settimo comma dell'art. 38, i prelievi verranno stabiliti dalle Province nel calendario venatorio per i territori di propria competenza compresi nella zona faunistica delle Alpi, sulla base degli abbattimenti autorizzati nell'anno precedente.
Art. 23. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45, sesto comma, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 Aprile 1988
Vittorio Beltrami