"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 gennaio 1988, n. 4 'Determinazione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari, nonchè negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle UU.SS.SS.LL. '".
(B.U. 20 aprile 1988, n. 16)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il titolo della
legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4 , è così modificato: "
".
Determinazione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari e socio-assistenziali, nonchè negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle UU.SS.SS.LL.
Art. 2.
1.
Il
1° comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4 , è così modificato: "
".
Ai componenti ed al segretario delle Commissioni istituite per gli esami finali, di passaggio e di selezione nei corsi di base per operatori sanitari e socio-assistenziali, attivati presso le UU.SS.SS.LL. della Regione, ai sensi degli articoli 21 della
L.R. 25 febbraio 1980 , nn. 8 e 26 della
L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza di L. 50.000
2.
L'
ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1988, n 4 è così modificato: "
".
I compensi di cui al 1° comma del presente articolo sono attribuiti altresì ai componenti esterni delle Commissioni nelle scuole gestite da privati
Art. 3.
1.
All'
art. 5 della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4 , è aggiunto il seguente 2° comma: "
".
La copertura delle spese relative ai corsi per operatori socio-assistenziali istituiti dalle UU.SS.SS.LL. è assicurata con i finanziamenti di cui all'
art. 28 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20
Art. 4.
1.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'
art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 Aprile 1988
Vittorio Beltrami