Legge regionale n. 15 del 30 marzo 1988  ( Versione vigente )
"Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo".
(B.U. 06 aprile 1988, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina le attività di produzione organizzazione e intermediazione di viaggi, nel rispetto dei principi della legge 17 maggio 1983, n. 217 e delle disposizioni della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) ratificata e resa esecutiva con legge 27 febbraio 1977, n. 1084 .
Art. 2. 
(Agenzie di viaggio e turismo)
1. 
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese di cui all' art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.
2. 
In particolare rientrano nelle attività proprie delle agenzie di viaggio e turismo:
a) 
l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
b) 
la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie;
c) 
l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
d) 
la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
e) 
l'accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza e l'accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per l'espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell'agenzia;
f) 
la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
g) 
la raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l'interno e per l'estero.
3. 
Le agenzie di viaggio e turismo possono inoltre svolgere le seguenti attività complementari:
a) 
l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
b) 
l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
c) 
l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
d) 
la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
e) 
il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta, in quanto attinenti ai servizi turistici, e sempre che il titolare dell'agenzia abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
f) 
le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese e assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
g) 
la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, piante, opere illustrative;
h) 
la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
i) 
la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
l) 
ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.
Art. 3. 
(Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
1. 
L'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 2 è soggetto ad autorizzazione che è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'agenzia, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. 
Le altre attività indicate all'art. 2, comma 3 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano e munendosi delle specifiche autorizzazioni nei casi in cui siano prescritte.
3. 
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente Autorità di Pubblica Sicurezza relativo al possesso da parte del titolare e del direttore tecnico dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, nonchè al nulla osta della Provincia di cui al successivo art. 5.
4. 
L'autorizzazione deve indicare espressamente le singole attività di cui all'art. 2, comma 2 per le quali l'autorizzazione stessa è concessa.
5. 
Nell'autorizzazione viene indicato altresì il periodo minimo di apertura per le agenzie che intendono svolgere la loro attività in località di turismo prevalentemente stagionale.
6. 
L'apertura di succursali o filiali o la variazione all'autorizzazione di un'agenzia di viaggio e turismo sono soggette alle modalità di rilascio di una nuova autorizzazione.
7. 
Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo a persone fisiche o giuridiche straniere, sono fatte salve le norme previste dall' art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
8. 
Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini previsti dalla specifica legislazione. Sono escluse dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale le autorizzazioni concernenti le succursali o filiali a gestione non autonoma.
Art. 4. 
(Domanda per il rilascio di autorizzazione)
1. 
La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 3 deve essere presentata al Comune e deve contenere le generalità del titolare, l'indicazione delle attività di cui all'art. 2, comma 2 proprie delle agenzie di viaggio e turismo nonchè delle attività complementari che si intendono esercitare, delle attrezzature e dell'organizzazione predisposte per la gestione dei servizi, della ubicazione dei locali di esercizio, delle denominazione prescelta per l'agenzia, nonchè tutte le altre indicazioni, opportunamente documentate, utili per gli accertamenti di cui all'art. 5.
2. 
La domanda deve essere corredata dal progetto di sistemazione dei locali, da una relazione tecnico-illustrativa, dalle planimetrie e da atti, anche di carattere preliminare, attestanti la disponibilità dei locali stessi.
Art. 5. 
(Nulla osta per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
1. 
Il Comune trasmette le domande di cui all'art. 4 alla Provincia al fine del rilascio del nulla osta all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.
2. 
La Provincia concede il nulla osta dopo aver accertato che:
a) 
sussistono i requisiti professionali e strutturali previsti dall'art. 8;
b) 
la denominazione adottata dalla nuova agenzia di viaggio non è tale da ingenerare confusione nel consumatore e non coincide con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale;
[1]
c) 
l'apertura dell'agenzia è opportuna in rapporto alle esigenze turistiche e socio-economiche locali e regionali e rientra nei limiti dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 6.
3. 
Per l'accertamento dell'idoneità della denominazione dell'agenzia deve essere preventivamente sentita la Regione.
Art. 6. 
(Piani di sviluppo e adeguamento)
1. 
Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato di intermediazione dei servizi turistici le Province procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete delle agenzie di viaggio e turismo.
2. 
Il piano deve tendere ad assicurare la miglior funzionalità e produttività del servizio da rendere all'utente e le condizioni più idonee per lo sviluppo delle attività e della pratica turistica.
3. 
Il piano rileva la consistenza e lo stato di funzionalità della rete di servizi di intermediazione turistica in atto e detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, tenuto conto della situazione demografica e socio economica, del movimento turistico e della consistenza delle strutture turistiche e ricettive.
4. 
Il piano è predisposto sulla base dei criteri e degli indirizzi di programmazione dello sviluppo e adeguamento dei servizi turistici formulati dalla Regione, ha validità per un quadriennio e può essere aggiornato nel corso del quadriennio stesso.
5. 
Il piano è approvato dalla Provincia previa consultazione degli Enti locali, delle organizzazioni degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Art. 7. 
(Deposito cauzionale e garanzia assicurativa)
1. 
Entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione della autorizzazione di esercizio, il titolare dovrà versare una cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo intestati al titolare stesso oppure in titoli al portatore, la cui entità è determinata dalla Provincia con la concessione del nulla osta di cui all'art. 5 fra un minimo di L. 5 milioni e un massimo di L. 20 milioni, in relazione alla natura e dimensione delle attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.
2. 
In alternativa al versamento della cauzione può essere prestata una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia, preventivamente approvata dalla Giunta Regionale, fornita da mutue di garanzia costituite secondo le vigenti disposizioni di legge, per una somma di entità pari a quella dovuta per la cauzione.
3. 
La cauzione è vincolata a favore del Comune per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, su domanda dell'interessato, non prima di 180 giorni dalla regolare liquidazione dell'agenzia e dalla cessazione della sua attività.
4. 
Le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte verso i clienti con il contratto di viaggio ai sensi del C.C.V., proporzionate al costo complessivo dei servizi offerti.
Art. 8. 
(Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)
1. 
L'impresa di viaggio e turismo è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale.
2. 
Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare dovrà dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare:
a) 
conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'art. 2;
b) 
conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) 
conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.
3. 
Qualora il titolare dell'agenzia non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia stessa o non possieda le caratteristiche professionali di cui sopra, oppure nel caso di succursali o filiali, le caratteristiche di cui al comma 2 devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente a tempo pieno dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.
4. 
Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 giorni deve proporre un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'autorizzazione.
5. 
Il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 9.
6. 
A tali fini la Giunta Regionale determina criteri e modalità per l'effettuazione delle prove di esame, definendone le materie.
7. 
L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è richiesta l'autorizzazione, nonchè, nel caso di vendita al pubblico, di locali facilmente accessibili, convenientemente arredati e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo.
Art. 9. 
(Accertamento dei requisiti professionali)
1. 
Per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 8 la Provincia nomina una Commissione esaminatrice composta da:
a) 
l'Assessore Provinciale competente in materia o suo delegato;
b) 
4 esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dall'Associazione delle agenzie di viaggio e turismo maggiormente rappresentativa;
c) 
1 docente per ciascuna delle lingue proposte dai candidati;
d ) 
1 funzionario dell'Amministrazione Provinciale che svolge anche i compiti di segretario.
2. 
Per ciascuno dei membri indicati al comma 1 è nominato un sostituto.
3. 
La Commissione dura in carica un biennio e i suoi membri possono essere riconfermati.
4. 
I risultati degli accertamenti sono comunicati alla Regione.
5. 
La Provincia tiene un elenco di coloro la cui idoneità ad assumere le funzioni e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è accertata ai sensi del presente articolo, nonchè di coloro la cui idoneità risulta ai sensi dell'art. 20, comma 3.
6. 
Ai componenti della Commissione sono corrisposti i compensi nella misura prevista dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
Art. 10. 
(Chiusura temporanea dell'agenzia. Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. 
L'autorizzazione di cui all'art. 3 può essere revocata in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti oggettivi o soggettivi per il rilascio.
2. 
Nel caso di carenza sopravvenuta di alcuno dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio e quando comunque l'attività dell'agenzia sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata od abbia dato luogo ad irregolarità di ordine tecnico-amministrativo, il Comune per iniziativa propria o su richiesta della Provincia, procede alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, l'agenzia non ottemperi entro 60 giorni alle prescrizioni fatte; nel caso di carenze o violazioni più gravi o nel caso di recidiva il Comune procede immediatamente alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione.
3. 
Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva dell'agenzia deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al Comune e alla Provincia.
4. 
Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune per fondati motivi, per altri 7 mesi; superato tale termine l'autorizzazione si intende decaduta.
Art. 11. 
(Elenco delle agenzie di viaggio e turismo)
1. 
Il Comune entro 15 giorni dall'adozione trasmette alla Provincia e all'Autorità di Pubblica Sicurezza comunicazione dei provvedimenti di rilascio, modificazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività di agenzia di viaggio e turismo.
2. 
Dell'avvenuta autorizzazione di nuove agenzie di viaggio e turismo la Provincia dà comunicazione alla Regione e al Ministero competente.
3. 
La Regione pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate e lo trasmette al Ministero competente.
Art. 12. 
(Programmi di viaggio)
1. 
I programmi concernenti viaggi o crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, ed escursioni organizzati da agenzie di viaggio e turismo devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) 
data di svolgimento del viaggio, crociera od escursione;
b) 
itinerario;
c) 
durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;
d) 
prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
e) 
qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
f) 
termini per le iscrizioni;
g) 
termini e condizioni per le rinunce;
h) 
condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggio e turismo;
i) 
estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 7;
l) 
dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione di cui all'art. 1.
2. 
Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.
3. 
Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.
4. 
Le agenzie di viaggio e turismo fanno pervenire per conoscenza alla Provincia, prima della diffusione, copia delle pubblicazioni concernenti i programmi di viaggio.
Art. 13. 
(Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
1. 
Le Associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare, ai sensi dell' art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , le attività disciplinate dalla presente legge esclusivamente a favore dei propri associati senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 3.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, le associazioni ivi indicate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) 
presenza operativa dell'Associazione su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più Regioni;
b) 
assenza di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali, nonchè di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
c) 
organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
d) 
fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
e) 
finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale o culturale della personalità degli associati.
3. 
Le Associazioni di cui al presente articolo per esercitare le attività dallo stesso previste devono trasmettere alla Provincia una relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, copia dell'atto costitutivo, dello Statuto , e del bilancio dell'ultimo esercizio. Le stesse Associazioni devono inviare alla Provincia entro il 31 marzo il programma annuale di attività con l'indicazione delle iniziative previste, nonchè ogni successiva variazione od integrazione.
4. 
Alle attività delle Associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 .
5. 
Le Associazioni di cui al presente articolo devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi.
6. 
Le previsioni di cui al presente articolo si applicano alle Associazioni nazionali, anche di natura federativa, che abbiano in Piemonte la sede principale o succursale con dipendenza diretta e organica prevista dallo Statuto .
7. 
Le Associazioni nazionali le cui sedi o succursali sono site e operano in altra Regione, qualora organizzino viaggi che abbiano per meta località del Piemonte, sono tenute a rispettare le norme vigenti nelle Regioni di provenienza.
Art. 14. 
(Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale)
1. 
Gli Enti, le Associazioni e i Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali e non rientranti nelle previsioni dall'art. 13, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi, devono avvalersi per l'organizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate: tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
2. 
Gli organismi di cui al comma 1 possono altresì organizzare direttamente, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, gite di durata non superiore a due giorni oppure gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze; dell'organizzazione di gite di durata superiore a due giorni deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia indicando la data di svolgimento il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio.
3. 
Le Associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità religiose, operanti a livello diocesano regionale o pluriregionale, possono organizzare direttamente pellegrinaggi a santuari o luoghi di culto esclusivamente per i propri appartenenti o assistiti, senza gli obblighi di cui ai commi precedenti.
4. 
È esclusa dalla disciplina della presente legge l'organizzazione di viaggi da parte di Enti od organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Art. 15. 
(Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione)
1. 
Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo autorizzate devono osservare le specifiche disposizioni in materia.
Art. 16. 
(Attività esercitate dalla imprese di trasporto)
1. 
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le attività esercitate dalla imprese di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.
2. 
Non sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 3 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato e delle linee di trasporto terrestre, lacuale, fluviale e funiviario.
Art. 17. 
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. 
Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Provincia e dal Comune.
Art. 18. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, o comunque in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.500.000 e L. 15.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
2. 
In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1 la somma è raddoppiata.
3. 
La pubblicazione o diffusione di programmi in contrasto con le norme della presente legge, o non in conformità della copia inviata alla Provincia ai sensi dell'art. 12 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 1.000.000; il mancato invio alla Provincia della copia del programma comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.
4. 
In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3, l'autorizzazione può essere sospesa e successivamente revocata.
Art. 19. 
(Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni)
1. 
L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. 
I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall'art. 18.
Art. 20. 
(Norme transitorie)
1. 
Nella prima applicazione della presente legge coloro che sono titolari di efficace autorizzazione in base al R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 , per l'esercizio di attività di agenzia di viaggio e turismo conservano tale titolo fino alla data di ordinaria scadenza annuale; la continuazione dell'attività oltre tale termine è subordinata al rinnovo dell'autorizzazione che deve essere limitata all'esercizio delle attività previste dall'art. 3 corrispondenti a quelle già consentite dalla precedente normativa in relazione alla categoria di appartenenza.
2. 
La Provincia determina l'importo del deposito cauzionale da versare in relazione al rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 nei limiti di cui all'art. 7; l'adeguamento del deposito cauzionale deve essere effettuato dal titolare entro 6 mesi dal rinnovo dell'autorizzazione.
3. 
Qualora i soggetti di cui al comma 1 richiedano di poter esercitare ulteriori attività rispetto a quelle per cui erano autorizzati in base alla precedente normativa o di sostituire il direttore tecnico, si applicano le procedure ordinarie previste dall'art. 3.
4. 
Al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 si prescinde dall'esame di accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 per coloro la cui idoneità tecnica è già stata accertata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge in qualità di direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo di cat. A, nonchè per coloro la cui idoneità è stata accertata presso altre Regioni italiane in attuazione del disposto di cui all' art. 9, comma 2 della legge 17 marzo 1983, n. 217 .
5. 
Fino all'approvazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 6, il nulla osta per l'apertura e l'esercizio di nuove agenzie è concesso dalla Provincia valutando se la nuova apertura è opportuna in rapporto alle esigenze turistiche e socio-economiche locali e regionali tenuto conto del movimento turistico, della consistenza delle strutture turistiche e ricettive e della situazione demografica e socio-economica delle diverse aree e sub-aree provinciali.
6. 
Fino alla nomina delle Commissioni di cui all'art. 9, e comunque non oltre 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento dei requisiti professionali del direttore tecnico si applicano le disposizioni previste dal R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 e successive modificazioni per l'accertamento dei requisiti di direttore tecnico di ufficio di viaggio e turismo di cat. A.
Art. 21. 
(Norme finali)
1. 
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano più in Piemonte le disposizioni di cui al R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 , convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650 , e del decreto del Commissario per il Turismo 29 ottobre 1955.
2. 
A decorrere dalla stessa data è abrogata la legge regionale 31 agosto 1979, n. 55 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 Marzo 1988
Vittorio Beltrami

Note:

[1] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 22 del 2009.