Legge regionale n. 13 del 07 marzo 1988  ( Versione vigente )
"Abrogazione dell'articolo 9 della legge approvata dal Consiglio regionale in data 27 gennaio 1988 'Integrazioni e modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 '".
(B.U. 16 marzo 1988, n. 11)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L'art. 9 della legge approvata dal Consiglio Regionale in data 27 gennaio 1988 "Integrazioni e modifiche della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte ' " è abrogato.
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell' art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 Marzo 1988
Vittorio Beltrami