Legge regionale n. 12 del 07 marzo 1988  ( Versione vigente )
"Integrazioni e modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte '".
(B.U. 16 marzo 1988, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il primo comma dell'art. 8 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 è così modificato: "
Le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate dai soggetti previsti e disciplinati dalla L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo l'organizzazione prevista dalla stessa e dalla L.R. 22 maggio 1980, n. 60
".
2. 
Allo stesso art. 8 è aggiunto il seguente comma: "
Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento, a livello regionale, dei servizi socio-assistenziali, nonchè la verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi del Piano Socio-Sanitario Regionale
".
Art. 2. 
1. 
Alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è aggiunto il seguente art. 8 bis: "
Art. 8 bis.
(Altri soggetti)
Nell'ambito degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e della U.S.S.L. competente per territorio, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale gli altri Enti ed Istituzioni pubbliche, le Cooperative e gli altri soggetti privati, dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono attività socio-assistenziale, nonchè i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano, anche volontariamente, servizi e prestazioni socio-assistenziali, nel rispetto dell' art. 38 della Costituzione e delle norme e dei principi stabiliti dalle leggi regionali
".
Art. 3. 
1. 
Il primo comma dell'art. 16 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è così modificato: "
I servizi, le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalità previste dalla presente legge, sono garantiti a tutti i cittadini residenti nella Regione Piemonte
".
2. 
L'ultimo comma dello stesso art. 16 è abrogato.
Art. 4. 
1. 
All' art. 17 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è aggiunto il seguente ultimo comma: "
Gli indirizzi per l'organizzazione e le attività del sistema dei servizi di assistenza sociale verranno approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, in conformità ai principi di cui alla presente legge e al Piano Socio-Sanitario Regionale
".
Art. 5. 
1. 
Alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è aggiunto il seguente art. 24 bis: "
Art. 24 bis.
(Oneri dei servizi socio-assistenziali)
Fatta salva la vigente normativa nazionale in materia di domicilio di soccorso, gli oneri per le prestazioni socio-assistenziali di cui agli articoli precedenti sono a carico dell'U.S.S.L. di cui fa parte il Comune in cui il destinatario delle prestazioni è residente o, nei casi previsti al secondo comma del precedente art. 16, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate nel territorio di una U.S.S.L. diversa, gli oneri gravano comunque sulla U.S.S.L. di cui fa parte il Comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità.
La stessa normativa si applica per gli oneri che gravano sui Comuni ai sensi del successivo art. 36.
Nei casi di urgenti necessità di intervento, le prestazioni socio-assistenziali di cui ai precedenti articoli sono effettuate dal Comune o dalla U.S.S.L. nel cui territorio il destinatario delle stesse dimora al momento del verificarsi del bisogno, fatto salvo il diritto per gli Enti suddetti di rivalersi nei confronti della U.S.S.L. o del Comune su cui gravano gli oneri ai sensi del presente articolo o nei confronti dei soggetti obbligati secondo quanto previsto al successivo art. 33 bis
".
Art. 6. 
1. 
Il secondo comma dell'art. 29 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è così modificato: "
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi del presente articolo, nonchè in attuazione del provvedimento di estinzione delle II.PP.AA.BB., ed i relativi redditi netti derivanti dalla loro gestione sono vincolati allo svolgimento di attività socio-assistenziali; i beni immobili non possono essere alienati o trasformati senza autorizzazione della Giunta Regionale, ferma restando la destinazione dei relativi proventi ad attività assistenziali. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione possono essere eccezionalmente autorizzate dalla Giunta Regionale, sulla base di motivate proposte ed acquisito in via preventiva il parere dell'U.S.S.L. nel cui ambito territoriale il Comune medesimo è compreso, qualora si siano comunque soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali della zona in cui hanno sede e fermo restando che i proventi relativi dovranno essere destinati permanentemente ai fini socio-assistenziali
".
2. 
Allo stesso art. 29 è aggiunto il seguente ultimo comma: "
La Giunta Regionale, nel provvedimento con il quale autorizza lo svincolo, potrà stabilire particolari oneri per salvaguardare le finalità previste dalle tavole di fondazione delle Istituzioni estinte
".
Art. 7. 
1. 
L' art. 30 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è così modificato: "
Art. 30.
(Beni dei Comuni destinati ai servizi socio-assistenziali)
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, i Comuni compresi negli ambiti territoriali nei quali sia costituita l'Associazione dei Comuni o nei quali la gestione competa alla Comunità Montana, nonchè il Comune di Torino, provvedono a mettere a disposizione delle Unità Socio-Sanitarie Locali, in uso gratuito, i beni mobili ed immobili già destinati ai servizi socio-assistenziali, compresi quelli di cui al precedente art. 29.
I Comuni metteranno altresì a disposizione, secondo le modalità indicate al comma precedente, i beni mobili ed immobili destinati ai servizi socio-assistenziali già di proprietà di II.PP.AA.BB. estinte e trasferiti ai Comuni stessi in esecuzione del provvedimento di estinzione.
All'inviduazione dei beni provvede il Comune interessato, d'intesa con l'Associazione dei Comuni o con la Comunità Montana cui compete la gestione dei servizi.
In caso di mancato accordo, decide la Giunta Regionale, su richiesta del Comune, dell'Associazione o della Comunità Montana.
L'Unità Socio-Sanitaria Locale utilizza i beni di cui al presente articolo secondo le norme del codice civile in materia di comodato
".
Art. 8. 
1. 
Alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è aggiunto il seguente art. 31 bis: "
Art. 31 bis.
(Definizione della pianta organica del servizio socio-assistenziale)
Per i fini indicati al precedente art. 9 ed all' art. 3 della L.R. 22 maggio 1980, n. 60 , e comunque per la gestione dei servizi socio-assistenziali, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, ovvero l'Assemblea della Comunità Montana adottano, su proposta del Comitato di gestione e previo confronto con le Organizzazioni sindacali interessate, la pianta organica del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e necessario per la gestione coordinata ed integrata dei servizi sanitari prevista dall' art. 15, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
La pianta organica, previa articolazione delle aree funzionali di attività, fissa il numero dei posti previsti per le diverse qualifiche funzionali, nonchè il numero delle singole figure professionali in riferimento all'Allegato a) del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 .
Nella definizione della pianta organica vanno considerati:
a)
le funzioni demandate al servizio socio-assistenziale dal precedente art. 9, secondo comma, tenendo conto delle prestazioni eventualmente erogate dai singoli Comuni ai sensi del successivo art. 36;
b)
gli interventi socio-assistenziali la cui gestione è prevista dal programma di attività e spesa di cui al precedente art. 12 e all' art. 11 della L.R. 3 maggio 1985, n. 59 ;
c)
gli indirizzi per l'organizzazione del sistema dei servizi di assistenza sociale approvati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 17.
La pianta organica deve, comunque, comprendere:
1) i posti previsti nelle piante organiche dei Comuni e loro Consorzi riferiti ai servizi socio-assistenziali la cui gestione spetti alla Unità Socio-Sanitaria Locale;
2) i posti necessari al collocamento del personale di ruolo dei Comuni e loro Consorzi addetto esclusivamente o prevalentemente a supporto delle attività socio-assistenziali di cui al precedente numero 1).
Ai fini di cui al precedente comma, gli Enti interessati individuano i posti ed il personale di cui deve tenersi conto ai fini della determinazione della pianta organica.
La pianta organica va modificata con le procedure di cui al precedente primo comma ai fini dell'inquadramento del personale dipendente da II.PP.AA.BB., nel caso di estinzione e di suo trasferimento al Comune, qualora tale personale sia addetto alle prestazioni socio-assistenziali gestite dalla Unità Socio-Sanitaria Locale.
La pianta organica del Servizio socio-assistenziale presso le Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino è unica ed è adottata dal Consiglio Comunale, sentiti i Comitati di gestione e previo confronto con le Organizzazioni sindacali interessate sulla base dei criteri cui ai precedenti commi.
Il Consiglio del Comune di Torino destina il personale alle singole Unità Socio-Sanitarie Locali, secondo parametri oggettivi, determinati in relazione agli obiettivi che sono fissati dal Piano Socio-Assistenziale cittadino e sentito il Comitato di cui all' art. 4 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9 , così come sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 agosto 1986, n. 35 .
Il Consiglio del Comune di Torino definisce altresì le modalità con cui procedere, d'ufficio o a domanda, a variazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del precedente comma.
Le piante organiche, così determinate, sono soggette alla autorizzazione della Giunta Regionale e dovranno essere comunque adeguate in relazione a mutamenti delle condizioni di cui al precedente 3° comma
".
Art. 9.[1] 
(...)
Art. 10. 
1. 
Alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è aggiunto il seguente art. 31 quater: "
Art. 31 quater.
(Responsabile del Servizio socio-assistenziale)
Il responsabile del Servizio socio-assistenziale, coordinatore dei servizi sociali ai sensi del precedente art. 10 partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Comitato di gestione.
Il responsabile dirige il Servizio socio-assistenziale della U.S.S.L., promuove e coordina il raccordo, in tutte le sedi competenti, fra le attività socio-assistenziali e quelle degli altri servizi dell'U.S.S.L.; promuove e assicura, altresì, il raccordo con le attività sociali a rilevanza socio-assistenziale gestite direttamente dai Comuni, dagli altri Enti ed organismi territoriali che interagiscono con le attività socio-assistenziali; assicura infine il raccordo fra gli interventi socio-assistenziali svolti dall'U.S.S.L. e quelli di competenza dei Comuni ai sensi del successivo art. 36; partecipa, di diritto, direttamente, agli organismi collegiali previsti dalla normativa nazionale e regionale cui competa l'espressione di pareri tecnici, nel settore di competenza, agli organi dell'U.S.S.L.
Al responsabile del Servizio socio-assistenziale coordinatore sociale è attribuita l'indennità prevista dalla normativa vigente per i coordinatori amministrativo e sanitario dell'Unità Socio-Sanitaria Locale.
Le funzioni di responsabile del servizio socio-assistenziale sono affidate, con deliberazione del Comitato di gestione dell'U.S.S.L., a personale con qualifica dirigenziale inquadrato nella pianta organica di cui al precedente art. 31 bis o a personale dirigente di Enti pubblici locali comandato ai sensi del precedente art. 31 ter.
Il personale di cui al precedente comma deve possedere documentata esperienza, almeno quinquennale, in attività direttiva nell'area dei servizi sociali.
Qualora non sia possibile procedere alla copertura del posto con le modalità di cui ai commi precedenti e limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, al concorso per la copertura del posto medesimo possono partecipare gli operatori inquadrati nella pianta organica, ovvero dipendenti dai Comuni e loro Consorzi e dalle UU.SS.SS.LL., che si trovino nelle seguenti situazioni:
- personale direttivo di Enti pubblici locali già responsabile dei servizi sociali con incarico formalmente attribuito da almeno quattro anni;
- assistenti sociali con almeno otto anni di effettivo servizio prestato, nella qualifica, presso pubbliche Amministrazioni.
In sede di prima applicazione della presente legge, gli attuali dipendenti ai quali è conferita la responsabilità del Servizio socio-assistenziale e che non siano in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, già nominati dall'U.S.S.L. con formale atto deliberativo alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la responsabilità fino alla copertura del posto.
Ai dipendenti di cui al precedente comma spetta il trattamento economico derivante dal loro livello funzionale di appartenenza integrato dall'indennità di coordinamento, nonchè dall'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione
".
Art. 11. 
1. 
All' art. 33 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è aggiunto il seguente ultimo comma: "
Il tesoriere è autorizzato ad effettuare i relativi trasferimenti
".
Art. 12. 
1. 
Alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è aggiunto il seguente art. 33 bis: "
Art. 33 bis.
(Concorso degli utenti al costo dei servizi)
Fatte salve diverse disposizioni stabilite dalla legge, gli utenti sono chiamati, nell'ambito di criteri definiti da apposita delibera quadro del Comitato di gestione approvata dalla Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni ovvero dalla Assemblea della Comunità Montana ovvero dal Consiglio Comunale di Torino, a concorrere in rapporto alle proprie condizioni economiche ai costi dei servizi erogati dall'U.S.S.L. o dal Comune singolo, fatta salva la possibilità da parte della U.S.S.L. e del Comune di intervenire, prescindendo dalla richiesta di contribuzione, in presenza di specifici progetti, individuati nel Piano Socio-Sanitario Regionale, per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di emarginazione.
In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'interessato una quota di reddito per esigenze personali, la cui misura minima è determinata con le modalità di cui al precedente comma.
L'U.S.S.L. e il Comune su cui grava l'onere delle prestazioni ai sensi del precedente art. 24 bis esercitano l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati
".
Art. 13. 
1. 
L' art. 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è così modificato: "
Art. 36.
(Prestazioni erogabili dai singoli Comuni)
In deroga al disposto del precedente art. 8, le Assemblee delle Associazioni dei Comuni ovvero le Assemblee delle Comunità Montane possono individuare, mediante atto deliberativo su proposta motivata dei Consigli Comunali interessati, quali prestazioni siano erogate dai Comuni singoli sino al 30 settembre 1989.
Tali prestazioni sono individuabili fra le seguenti:
- assistenza economica;
- assistenza domiciliare;
- gestione delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale.
Non sono comunque derogabili le prestazioni assunte dalle Assemblee delle Associazioni dei Comuni ovvero dalle Assemblee delle Comunità Montane alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove sia stata data completa attuazione a quanto previsto dal precedente art. 8.
Sono in ogni caso esercitate dalle UU.SS.SS.LL. le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, individuate con deliberazione del Consiglio Regionale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 , nonchè l'assistenza economica e l'assistenza domiciliare a favore dei minori e la gestione delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale che ospitano i medesimi.
Spetta altresì alle UU.SS.SS.LL. la programmazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività socio-assistenziali svolte dai Comuni singoli.
Il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale, può individuare quali prestazioni erogare direttamente fino al 30 settembre 1989, fatta eccezione per le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario individuate con deliberazione del Consiglio Regionale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 , il cui esercizio è demandato alle UU.SS.SS.LL. sub-comunali.
Fino alla suddetta data, i Comuni non provvedono alla messa a disposizione delle Unità Socio-Sanitarie Locali del personale, dei beni e dei finanziamenti necessari per provvedere all'erogazione in forma singola delle prestazioni di cui ai precedenti commi; tale messa a disposizione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui al 1° e 6° comma del presente articolo
".
Art. 14. 
1. 
Alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è aggiunto il seguente art. 37 bis: "
Art. 37 bis.
(Amministrazione delle II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA.)
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA. attraverso un Collegio commissariale composto di cinque membri, nominati dal Consiglio del Comune in cui l'Ente ha sede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
In seno al predetto Collegio deve essere garantita la rappresentanza della minoranza consiliare nonchè, qualora siano evidenziati nello Statuto , degli interessi dell'Ente.
Il Presidente del Collegio viene eletto dal medesimo fra i propri componenti.
Il Collegio commissariale dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha nominato.
La nomina del Collegio commissariale deve avvenire entro 90 giorni dal rinnovo del Consiglio Comunale.
Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 nonchè dei relativi statuti, in quanto compatibili.
Gli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 6 gennaio 1978, n. 2 , sono abrogati
".
Art. 15. 
1. 
I termini previsti dall'art. 30 - 1° comma e 36 - 3° comma, della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , come modificati dai precedenti artt. 7 e 13, nonchè quelli previsti dagli artt. 31 ter - 8° e 11° comma, 31 quater - 6° e 7° comma e 37 bis, 1° comma della stessa legge, come aggiunti dai precedenti artt. 9, 10 e 14, sono riferiti all'entrata in vigore della presente legge "Integrazioni e modifiche della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte ' " .
Art. 16. 
1. 
Le erogazioni delle prestazioni socio-assistenziali previste dal precedente testo dell' art. 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e dall' art. 8 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9 , da parte dei Comuni singoli e del Comune di Torino successivamente al 31 ottobre 1987 e fino all'entrata in vigore della presente legge sono convalidate.
Art. 17. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell' art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 Marzo 1988
Vittorio Beltrami

Note: