a condizione che la professionalità richiesta non consenta di utilizzare il personale regionale ovvero che l'urgenza dell'espletamento della collaborazione e l'assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari all'espletamento della stessa non consenta l'assunzione di nuovo personale mediante pubblico concorso, ovvero ancora quando il personale regionale in possesso della professionalità richiesta sia impegnato in attività non altrimenti espletabili.
Gli stanziamenti annuali dei capitoli suddetti sono stabiliti in base ai piani previsionali di cui al precedente art. 2.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 42 del 1988.
[2] Nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "della Giunta Regionale" sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 42 del 1988.
[3] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 42 del 1988.
[4] L'art. 2 della l.r. 42/1988 dispone che l'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 11, commi 1° e 2°, è fissata al 1° gennaio 1989.
[5] Nel comma 2 dell'articolo 11 le parole "posteriore all'entrata in vigore della presente legge" sono state aggiunte ad opera dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 42 del 1988.
[6] Il comma 3 dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 42 del 1988.