Legge regionale n. 4 del 19 gennaio 1988  ( Versione vigente )
"Determinazione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari e socio-assistenziali, nonchè negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle UU.SS.SS.LL.". [1]
(B.U. 27 gennaio 1988, n. 4)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Ai componenti ed al segretario delle Commissioni istituite per gli esami finali, di passaggio e di selezione nei corsi di base per operatori sanitari e socio-assistenziali, attivati presso le UU.SS.SS.LL. della Regione, ai sensi degli articoli 21 della L.R. 25 febbraio 1980 , nn. 8 e 26 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , è corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza di L. 50.000.
[2]
 
I compensi negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento organizzati dalle UU.SS.SS.LL. o dalla Regione sono corrisposti in modo forfettario e determinati con specifico riferimento al ruolo ed alle tabelle di riferimento di cui all'Allegato del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 , integrato dal D.M. 10 febbraio 1984, nella seguente misura:
a)
Ruolo Sanitario:
Tabelle A, B, C, D, E, F, G;
Ruolo Professionale:
Tabelle A, B, C, D;
Ruolo Tecnico:
Tabelle A, B, C;
Ruolo Amministrativo:
Tabella A - quadro 1°
L. 250.000
b)
Ruolo Sanitario:
Tabella H;
Ruolo Professionale:
Tabella E;
Ruolo Amministrativo:
Tabelle A - quadro 2°
L. 150.000
c)
Ruolo Sanitario:
Tabelle I - quadro 1°
Tabelle L, M;
Tabelle N - quadro 1°;
Profilo professionale:
Educatore Professionale
Tabella D;
Tabella E;
Ruolo Amministrativo:
Tabella B;
L. 100.000
d)
Ruolo Sanitario:
Tabella I - quadro 2°;
Tabella N - quadro 2°;
Ruolo Tecnico:
Tabelle F, G;
Profilo Professionale:
[cella]
Ausiliario Socio Sanitario
Ruolo Amministrativo:
Tabelle C, D
L. 75.000
 
I compensi di cui al 1° comma del presente articolo sono attribuiti altresì ai componenti esterni delle Commissioni nelle scuole gestite da privati
[3]
Art. 2. 
 
Ai componenti delle Commissioni di cui al precedente art. 1 competono altresì se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 3. 
 
Il compenso corrisposto è esaustivo della prestazione resa e quindi non da luogo, in ogni caso, al pagamento di eventuali ore di lavoro straordinario.
Art. 4. 
 
Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono a carico dell'Ente gestore dei corsi e devono essere impegnate contestualmente al provvedimento di nomina dei componenti; ciascun Ente gestore provvederà ad assumere sul proprio bilancio le spese relative.
Art. 5. 
 
La copertura delle spese relative ai corsi per operatori sanitari gestiti dalle UU.SS.SS.LL. è assicurata con la quota del Fondo Sanitario di parte corrente assegnata dallo Stato a destinazione indistinta.
 
La copertura delle spese relative ai corsi per operatori socio-assistenziali istituiti dalle UU.SS.SS.LL. è assicurata con i finanziamenti di cui all' art. 28 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20.
[4]
Art. 6. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell' art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 gennaio 1988
Vittorio Beltrami

Note:

[1]

Il titolo della legge è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 1988.

[2] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 1988.

[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 1988.

[4] Questo comma dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 del 1988.