Legge regionale n. 67 del 28 dicembre 1987  ( Versione vigente )
"Istituzione della Commissione regionale per i problemi della raccolta, conservazione, distribuzione ed utilizzo del sangue umano".
(B.U. 05 gennaio 1988, n. 1)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
È istituita, presso l'Assessorato regionale alla Sanità, la Commissione regionale per i problemi della raccolta, conservazione, distribuzione ed utilizzo del sangue umano con i seguenti compiti:
 
1) studio e consulenza tecnico-scientifica nei confronti della Regione e delle UU.SS.SS.LL. per i problemi della raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue umano;
 
2) espressione di pareri su quanto già di competenza delle Commissioni Provinciali, previste dall' art. 3 della legge 14 luglio 1987, n. 592 e su ogni altro argomento inerente la materia, su richiesta della Regione o delle UU.SS.SS.LL..
 
La Commissione, costituita entro 60 gg. dall'approvazione della presente legge, è presieduta da un funzionario regionale, ed è composta da:
a) 
3 primari di Servizi Trasfusionali della Regione scelti fra quelli con rapporto di lavoro a tempo pieno;
b) 
1 docente di immunoematologia od ematologia designato dall'Università degli Studi di Torino;
c) 
1 direttore sanitario di Ospedale sede di Servizio Trasfusionale;
d) 
1 coordinatore sanitario di U.S.S.L. con Ospedale privo di Servizio Trasfusionale;
e) 
1 rappresentante della sanità militare designato dalla Direzione della sanità militare del Comando territoriale;
f) 
3 rappresentanti delle Associazioni di Donatori di Sangue, di cui 2 designati da A.V.I.S. e F.I.D.A.S. ed il terzo collegialmente dalle Associazioni con un numero di iscritti non inferiore a 1.000 e di cui almeno due terzi siano donatori attivi;
g) 
il direttore del Centro Trasfusionale A.V.I.S. di Torino;
h) 
il direttore della Banca del Sangue e del Plasma della Città di Torino;
i) 
un funzionario regionale.
 
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale in servizio presso l'Assessorato alla Sanità.
 
I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
 
La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte all'anno e può essere convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ogni qualvolta si renda necessario acquisire pareri o proposte.
 
La Commissione può istituire nel suo seno gruppi di studio e può invitare di volta in volta a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti qualificati appartenenti ad Enti pubblici la cui presenza si renda utile in relazione agli specifici argomenti da trattare.
Art. 2. 
 
Competono ai membri della Commissione le indennità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
Art. 3. 
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 4 milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1987 e successivi con la disponibilità di pari ammontare in termini di competenza e di cassa delle somme iscritte al capitolo 10683 del bilancio 1987, e corrispondenti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 dicembre 1987
Vittorio Beltrami