Legge regionale n. 63 del 16 dicembre 1987  ( Versione vigente )
"Partecipazione della Regione Piemonte alla società consortile 'Centro Agro-Alimentare Torino S.p.A. '".
(B.U. 23 dicembre 1987, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione Piemonte nell'ambito delle norme di cui alla legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (legge finanziaria 1986), di quanto previsto dall' art. 72 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 62/79 , assume una partecipazione azionaria nella società consortile "Centro Agro-alimentare Torino S.p.A. ", avente per oggetto, l'edificazione e la gestione del mercato all'ingrosso agro-alimentare di Torino.
Art. 2. 
 
La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della "Centro Agro-alimentare Torino S.p.A. ", fino ad un valore complessivo nominale di L. 1 miliardo, pari al 10% del capitale sociale.
Art. 3. 
 
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società di cui all'art. 1 la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 2458 e seguenti del Codice Civile , saranno nominati dal Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 10/85 .
 
I consiglieri di amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.
Art. 4. 
 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di un miliardo di lire a cui si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della 'Centro Agro-alimentare Torino S.p.A. '" e con lo stanziamento di L. 1.000.000.000, in termini di competenza e di cassa.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, mediante riduzione di L. 800.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 5103 e di L. 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 5285 dello stato di previsione della spesa per il 1987.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 bis.[1] 
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie alla società consortile Centro Agro-Alimentare Torino S.p.A., per le eventuali necessità di finanziamento, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente fissati con le leggi di approvazione dei bilanci stessi.
Art. 5. 
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 dicembre 1987
Vittorio Beltrami

Note: