Legge regionale n. 58 del 30 novembre 1987  ( Versione vigente )
"Norme in materia di Polizia locale".
(B.U. 09 dicembre 1987, n. 49)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Funzioni di Polizia locale)
 
Le funzioni di Polizia locale sono esercitate dalle strutture organizzative del servizio Polizia locale o dai competenti corpi o dal personale preposto degli Enti locali territoriali, o dei Consorzi di essi, nelle materie loro attribuite o delegate degli Enti medesimi.
 
Le medesime strutture od i corpi assicurano inoltre lo svolgimento dei compiti d'istituto nelle materie di competenza regionale allorquando una legge attribuisce loro la vigilanza e l'applicazione delle relative sanzioni.
 
La materia della Polizia locale è disciplinata da leggi e regolamenti al fine di assicurare l'esercizio delle relative funzioni e l'impiego del personale.
Art. 2. 
(Collaborazione tra Enti locali e Consorzi)
 
La Regione Piemonte promuove le opportune forme associative tra i Comuni, anche attraverso il loro consorziamento per i servizi di Polizia locale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dai Comuni interessati.
 
La costituzione dei consorzi è volontaria e, allorquando i consorzi medesimi siano stati costituiti, la competenza funzionale è riservata per i rispettivi territori agli organi dei singoli Enti consorziati.
 
Sono ammesse, nel territorio della Regione in caso di calamità o disastri, o di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne onde rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia municipale.
[1]
 
Le missioni verranno effettuate previ accordi tra le Amministrazioni interessate con espresso riferimento anche alla definizione dell'impiego tecnico operativo degli agenti. Sono fatte salve le disposizioni dei Regolamenti comunali del Servizio di Polizia municipale.
[2]
 
Vi è l'obbligo per le Amministrazioni interessate di dare comunicazione degli accordi alle rispettive Prefetture.
[3]
Art. 3. 
(Compiti dei servizi di Polizia locale)
 
Il personale preposto allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli precedenti, limitatamente ai servizi di istituto e alle qualifiche possedute, ha il compito di:
 
- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia locale;
 
- vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia locale urbana e rurale;
 
- svolgere i servizi di Polizia stradale attribuiti dalla legge alla Polizia municipale;
 
- espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto;
 
- vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 
- prestare nell'interesse della Amministrazione di appartenenza servizi d'ordine, vigilanza e scorta;
 
- eseguire la notificazione degli atti e le relative incombenze dell'ufficio giudiziario di conciliatura;
 
- prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati infortuni.
 
Gli appartenenti ai servizi di cui sopra adempiono inoltre alle incombenze di Polizia amministrativa previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , nonchè da quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 .
Art. 4. 
(Protezione Civile)
 
In caso di calamità il personale preposto ai servizi di Polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali.
 
La Giunta Regionale, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive che devono essere attuate dal personale dipendente dei singoli Enti interessati.
 
I competenti organi degli Enti locali territoriali sono tenuti a mantenere in efficienza operativa i mezzi e strumenti in carico alla Polizia locale e assicurare l'aggiornamento professionale per gli operatori addetti.
Art. 5. 
(Struttura dei servizi di Polizia locale)
 
L'ordinamento e la struttura dei servizi di Polizia locale sono determinati dagli Enti di appartenenza con regolamento, nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispetto delle indicazioni e parametri stabiliti con legge regionale in relazione alla classe di appartenenza del Comune.
 
Nell'articolazione dell'ordinamento e della struttura si dovranno tenere presenti:
 
- popolazione complessiva, sua densità insediativa, andamento demografico e fluttuazioni;
 
- estensione della zona interessata, collegamenti logistici, e caratteri urbanistici;
 
- sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
 
- sviluppo edilizio;
 
- tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
 
- importanza turistica della località;
 
- fasce di copertura dei servizi;
 
- suddivisione del territorio in circoscrizioni, zone, frazioni o altro;
 
- altri criteri di carattere socio-economico, che risultino particolarmente significativi nella specificità del territorio.
Art. 6. 
(Dipendenza del servizio di Polizia locale)
 
Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale od i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l'esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini.
 
Allorquando il servizio è consorziato il personale, pur essendo inquadrato nell'organico del Consorzio, esercita le proprie funzioni alle dipendenze del competente organo dell'Amministrazione presso il quale è comandato. Negli altri casi saranno i regolamenti comunali a determinare la dipendenza gerarchica e funzionale.
 
Quando si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia locale in concorso con quelli di altri Enti locali, o con le forze dell'ordine dello Stato o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative, attraverso la struttura gerarchica, sia per quanto attiene le modalità che i limiti dell'impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali.
 
In tal caso non resta modificata la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori.
 
In conformità alle norme dei regolamenti organici di ciascun Ente il personale assegnato al servizio può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere funzioni di Polizia locale sul territorio di un Ente locale diverso da quello di appartenenza nell'ambito delle proprie attribuzioni, dandone preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio.
Art. 7. 
(Sezioni territoriali di Polizia locale)
 
Il servizio di Polizia locale può essere articolato in sezioni coincidenti con il territorio delle circoscrizioni o in zone di perimetro inferiore.
 
L'assegnazione di personale e mezzi alle sezioni dovrà essere proporzionata alle esigenze del territorio, con particolare riferimento agli elementi elencati al precedente art. 5.
Art. 8. 
(Doveri degli operatori della Polizia locale)
 
I responsabili dei Servizi di Polizia locale hanno l'obbligo di assicurare l'impiego ottimale degli operatori, il loro aggiornamento professionale e la disciplina.
 
Gli addetti alle attività di Polizia locale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive formulate dai Capi delle Amministrazioni di appartenenza o di assegnazione, in base all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge.
Art. 9. 
(Professionalità degli operatori della Polizia locale)
 
Agli agenti di Polizia locale dovrà essere garantita l'acquisizione, anche attraverso i corsi di cui ai successivi artt. 13 e 14, di una sufficiente professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 
- conoscenza di leggi, regolamenti, circolari, ecc.;
 
- autosufficienza operativa;
 
- capacità di intessere, con il cittadino e la società un rapporto equilibrato e corretto;
 
- capacità di instaurare con il cittadino un rapporto di reciproca fiducia atta ad agevolare l'espletamento delle funzioni degli agenti di Polizia locale.
Art. 10. 
(Qualifiche giuridiche)
 
Agli appartenenti ai servizi di Polizia locale si applicano le norme di cui all' art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 , per quanto attiene alle funzioni ivi previste, nonchè l' art. 273 della legge 3 marzo 1934, n. 383 , relativamente alla funzione di messo-comunale o provinciale e della legge 3 febbraio 1957, n. 16 , relativamente a quella di messo di conciliazione.
Art. 11. 
(Qualifiche funzionali e denominazione degli addetti alla Polizia locale)
 
Per il personale addetto a funzioni di Polizia locale sono stabilite ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti specifiche figure professionali, articolate eventualmente su diverse qualifiche funzionali in relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell'Ente.
Art. 12. 
(Assunzioni - Passaggi di qualifica)
 
Le assunzioni degli operatori della Polizia locale avvengono in base alla normativa presente nel contratto di lavoro vigente.
 
L'accesso alle qualifiche professionali superiori avviene previa partecipazione ai vari corsi di formazione professionale, organizzati dalla Regione o da altri organismi a ciò abilitati oltrechè in base alla capacità professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni.
 
Gli Enti locali, singoli o consorziati, sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno del numero dei partecipanti ai corsi del semestre successivo.
 
Gli Enti locali, singoli o consorziati, sentite le OO.SS. e nel rispetto delle leggi di recepimento dei C.C.N.L., stabiliscono nei propri regolamenti organici le norme per l'accesso alle singole qualifiche, le attribuzioni, i doveri e le responsabilità, nonchè quanto altro si riferisce ai limiti di impiego.
Art. 13. 
(Periodo di prova e corso di qualificazione per l'immissione in ruolo)
 
Ai fini dell'immissione definitiva in ruolo il superamento degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione a ciò predisposto costituisce titolo necessario per la valutazione del periodo di prova secondo la normativa contenuta nel contratto di lavoro vigente.
 
L'impiego del personale nei servizi sul territorio non può comunque aver luogo se non dopo il superamento del corso, salvo lo svolgimento dell'attività pratica durante i corsi di formazione professionale.
2 bis. 
Il personale in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni presso un Corpo o Servizio di Polizia locale piemontese come addetto di Polizia locale, alla data del 31 marzo 2018, che non ha frequentato il corso regionale di formazione di cui al comma 1 del presente articolo, è esentato dal dovervi partecipare.
[4]
 
Le Commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e costituite dal dirigente o da un funzionario di qualifica non inferiore alla settima dell'Assessorato regionale Polizia locale con funzione di Presidente, dal direttore tecnico del corso, che provvederà anche alla verbalizzazione dei lavori della Commissione, da due docenti del corso dei quali almeno uno Comandante di Polizia municipale inquadrato in una qualifica non inferiore alla settima, di un rappresentante dell'Amministrazione comunale presso la quale è stato effettuato il corso da designarsi tra i dirigenti o funzionari purchè di qualifica non inferiore alla settima, anche estranei all'Amministrazione comunale o docenti di materie giuridiche o liberi professionisti esperti, tutti, nelle materie trattate nel corso.
[5]
Art. 14. 
(Corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale)
 
La Regione Piemonte, tenuto conto delle esigenze degli Enti locali, direttamente o tramite organismi abilitati, istituisce, per gli operatori della Polizia locale, corsi di aggiornamento e, per coloro che sono inquadrati in livelli funzionali superiori, corsi di specifica qualificazione professionale.
 
Alla fine dei corsi, di cui al presente articolo, a seguito dell'esame finale verrà rilasciato apposito attestato che costituirà requisito necessario per la valutazione ai fini dell'avanzamento e progressione nella carriera.
 
La Commissione esaminatrice verrà costituita con le modalità dell'art. 13, 3° comma, della presente legge.
Art. 15. 
(Requisiti per l'ammissione ai concorsi)
 
Per l'ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti, negli organici dei servizi di Polizia locale, sono richiesti i requisiti previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti organici dei singoli Enti.
 
Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti:
 
- possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla cat. B;
 
- idoneità fisica accertata mediante visita medico-attitudinale da svolgersi presso i centri di medicina legale della U.S.S.L. competente per territorio.
 
I regolamenti dovranno altresì prevedere parità di mansione e di condizioni di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.
Art. 16. 
(Commissione tecnica per la Polizia locale)
 
La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione nomina una Commissione tecnica per la Polizia locale, composta da:
 
- l'Assessore regionale alla Polizia locale, che la presiede, o dal responsabile del servizio competente;
 
- sei esperti in materia di Polizia locale, di cui tre scelti tra i comandanti della Polizia municipale dei Comuni piemontesi;
 
- tre rappresentanti degli Enti locali, designati rispettivamente da A.N.C.I., U.P.I. ed U.N.C.E.M.;
 
- tre rappresentanti sindacali designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale.
 
La Commissione ha il compito di:
 
- suggerire studi sui problemi relativi alla Polizia locale urbana e rurale;
 
- formulare proposte per la formazione, l'aggiornamento e l'approfondita qualificazione professionale per gli addetti;
 
- promuovere la standardizzazione delle uniformi, dei gradi e delle attrezzature ed il rinnovamento degli strumenti operativi;
 
- promuovere l'aggiornamento degli adempimenti procedurali della Polizia locale;
 
- individuare opportune modalità per incontri, scambi con altre realtà nazionali ed europee nell'ambito della Polizia locale.
 
Ai membri della Commissione esterni all'Amministrazione Regionale verrà corrisposto, per la partecipazione alle sedute, il gettone di presenza dell'importo previsto dalla L.R. 33/76 .
 
La segreteria dei lavori della Commissione è svolta dai funzionari dei competenti uffici regionali.
Art. 17.[6] 
(Uniformità delle attrezzature. Divise)
1. 
La Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 16, stabilisce per i servizi di Polizia locale degli enti locali della Regione, al fine di assicurarne l'omogenea caratterizzazione e immediata riconoscibilità sul territorio:
a) 
le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi del grado, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari;
b) 
le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi operativi di cui i servizi devono essere dotati;
c) 
le caratteristiche di placca e tesserino personale di riconoscimento.
2. 
A far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti di cui all' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come modificato dalla presente legge, sono rispettivamente abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 , concernente 'Norme in materia di Polizia locale):
a) 
i commi 2 e 4, nonchè l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4;
b) 
l'articolo 5;
c) 
i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 6.
3. 
Gli enti locali danno attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale nei termini dalla stessa fissati nei singoli provvedimenti di cui all' articolo 17 della l.r. 58/1987 , come sostituito dalla presente legge.
4. 
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 10 della l.r. 57/1991.
Art. 18. 
(Inizio dei corsi)
 
Il Presidente della Giunta con proprio decreto stabilisce l'inizio e la durata dei corsi di formazione ai vari livelli.
Art. 19. 
(Norma finanziaria)
 
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato per l'anno 1987 in L. 150.000.000, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo in termini di competenze e di cassa dello stanziamento del cap. 12800 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987, e l'istituzione nello stato di previsione stesso di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per lo svolgimento delle funzioni in materia di Polizia locale" e lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 1988 e successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20. 
(Norme transitorie)
 
Gli Enti locali dovranno provvedere entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri regolamenti alle norme in essa contenute.
 
Le norme relative ai corsi per primo inquadramento previste dalla presente legge non sono applicabili ai concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della stessa.
Art. 21. 
(Entrata in vigore)
 
La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 novembre 1987
Vittorio Beltrami

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 62 del 1994.

[2] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 62 del 1994.

[3] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 62 del 1994.

[4] Il comma 2 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 155 della legge regionale 19 del 2018.

[5] Questo comma dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 62 del 1994.

[6] L'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004.