Legge regionale n. 41 del 25 agosto 1987  ( Versione vigente )
"Interventi nei confronti di Associazioni ed Enti a struttura associativa, finalizzati al sostegno delle attività svolte a favore di cittadini disabili".
(B.U. 02 settembre 1987, n. 35)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione Piemonte riconosce e sostiene la funzione sociale e l'attività istituzionale di Enti ed Associazioni che abbiano finalità di integrazione sociale e promozione dei diritti di cittadini disabili per una o diverse specifiche menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali o gravi malattie croniche invalidanti.
Art. 2. 
(Intervento della Regione)
 
L'intervento regionale si attua mediante la erogazione di contributi, con le modalità e le forme disciplinate dalla presente legge.
 
I contributi regionali sono esclusivamente utilizzati per attività dirette a realizzare, per i soggetti di cui alla presente legge, l'autonomia nella vita di relazione ed il superamento delle difficoltà connesse alla minorazione e/o alla malattia e, comunque, non possono essere finalizzati alla erogazione di servizi di competenza degli Enti locali singoli o associati.
Art. 3. 
(Albo degli Enti ed Associazioni)
 
La Regione, su domanda degli Enti ed Associazioni interessati ovvero sulla scorta delle istanze presentate per la assegnazione annuale dei contributi, provvede a definire un Albo degli Enti ed Associazioni di cui al precedente art. 1 che possono essere ammessi a godere di contributi previsti con la presente legge.
 
Per l'iscrizione nel predetto Albo gli Enti e le Associazioni interessati dovranno:
 
1) essere regolarmente costituiti, in conformità alle norme statali e regionali vigenti;
 
2) aver svolto e continuare a svolgere attività a livello nazionale o regionale ed essere operanti nel territorio della Regione Piemonte da almeno tre anni.
 
Il possesso dei requisiti di cui sopra è comprovato dall'esibizione dello statuto , dell'atto costitutivo ed eventualmente di altri atti che regolano il funzionamento interno dell'Ente od Associazione, nonchè dalla presentazione di una scheda informativa sull'Ente od Associazione stessa, dalla quale risultino le attività svolte, il numero degli iscritti, la presenza di sedi sul territorio regionale ed ogni altra informazione ritenuta utile.
 
L'Albo sarà definito con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa determinazione da parte del Consiglio Regionale dei criteri per l'iscrizione nell'Albo stesso di Enti ed Associazioni di cui al precedente art. 1.
 
L'Albo sarà soggetto a revisione annuale con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, per l'eventuale ammissione di altri Enti ed Associazioni che presentino i necessari requisiti e finalità sociali ovvero per la cancellazione di quelli cessati da ogni attività o che non rispondano più ai criteri di cui al presente articolo.
Art. 4.[1] 
(Procedure per la richiesta di contributo)
 
Le domande di contributo, unitamente al programma di attività nell'ambito della Regione Piemonte, con la previsione dei relativi impegni finanziari, devono essere presentate da Enti ed Associazioni iscritti all'Albo di cui al precedente art. 3, o congiuntamente alla richiesta di iscrizione entro il 30 giugno dell'anno per cui si chiede il contributo.
 
Alla domanda devono essere allegati:
a) 
copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata l'istanza di contributo, regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo Statuto dell'Ente o Associazione, nel quale siano evidenziati gli oneri da sostenere per l'esercizio delle attività nell'ambito della Regione Piemonte;
b) 
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nell'ambito della Regione Piemonte;
c) 
dichiarazione attestante il numero e l'ubicazione delle sedi sul territorio regionale, il numero dei soci disabili che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;
[2]
d) 
copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle UU.SS.SS.LL., dai Comuni o Comunità Montane.
 
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione.
 
Ai fini dell'assegnazione del contributo, il programma di attività di cui al 1° comma del presente articolo dovrà contenere i previsti interventi diretti alla integrazione, promozione e sensibilizzazione umana e sociale dei soggetti di cui alla presente legge, sulla base dei reali bisogni dei medesimi e in accordo con la programmazione regionale sarà valutato sulla base dei criteri generali approvati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 5.[3] 
(Criteri di ripartizione dei contributi)
1. 
I contributi vengono assegnati annualmente dalla Giunta regionale agli enti o associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) 
una quota del 35 per cento in misura uguale per tutti gli enti ed associazioni iscritti;
b) 
una quota del 35 per cento in proporzione al numero dei soci disabili residenti in Piemonte;
c) 
una quota del 30 per cento sulla base del programma previsionale di attività previsto all'articolo 4.
2. 
La quota di cui alla lettera d) è erogata in unica soluzione previa produzione degli atti attestanti l'effettiva realizzazione del programma.
3. 
Qualora si rilevino notevoli difficoltà attuative rispetto agli scopi ed alle finalità prospettate nella istanza di concessione di contributo, la Giunta regionale può autorizzare la variazione del programma di attività.
4. 
La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare in merito all'erogazione dei contributi e sulle attività svolte dagli enti ed associazioni di cui alla presente legge.
Art. 6. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000 nei termini di competenza e di cassa.
 
Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
 
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dei commi precedenti sono iscritte:
a) 
per l'anno 1987 a carico dell'apposito capitolo che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Contributi ad Associazioni ed Enti a struttura associativa a sostegno delle attività a tutela dei cittadini disabili" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 300.000.000;
b) 
per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
 
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede nel modo seguente:
a) 
per l'anno 1987 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 300 per lire 300.000.000;
b) 
per gli anni successivi con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. 
(Norma transitoria)
 
In sede di prima attuazione della presente legge le istanze di iscrizione all'Albo di cui al precedente art. 3 e di concessione di contributi devono essere presentate nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 agosto 1987
Vittorio Beltrami

Note:

[1] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 del 1989.

[2] La lettera c del secondo comma dell'articolo 4 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 68 del 1991.

[3] L'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 68 del 1991.