Legge regionale n. 40 del 14 agosto 1987  ( Versione vigente )
"Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli."
(B.U. 26 agosto 1987, n. 34)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3.[3] 
(...)
Art. 4.[4] 
(...)
Art. 5.[5] 
(...)
Art. 6.[6] 
(...)
Art. 7.[7] 
(...)
Art. 8. 
(Disposizioni finali)
 
1 - I contributi per i programmi previsti dalla L.R. 22 aprile 1980, n. 27 , art. 8, possono essere estesi anche alle Associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 .
 
2 -
L' art. 11 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso a partire dalle seguenti parole e fino al termine dell'articolo stesso:"
Alle cooperative agricole e loro Consorzi può essere concesso un concorso negli interessi per prestiti di durata fino a cinque anni per l'anticipazione del capitale sociale ...
".
 
Le parole soppresse sono sostituite dalle seguenti: "
Ai fini di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitale investito, alle cooperative agricole e loro Consorzi, può essere concesso per l'aumento del capitale sociale un contributo in conto capitale fino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci.
Ai soci delle cooperative agricole può essere concesso un contributo negli interessi finalizzato alla sottoscrizione e versamento del 70% della propria quota di capitale sociale per prestiti agrari di esercizio.
In alternativa al contributo in capitale:
- possono essere concessi contributi negli interessi di entità equivalente per prestiti agrari e mutui agrari;
- possono essere concesse forme combinate tra contributi in capitale e contributi negli interessi complessivamente di entità equivalente al contributo in conto capitale.
L'agevolazione è condizionata all'esistenza di un idoneo progetto di consolidamento ed all'obbligo della partecipazione finanziaria diretta dei soci.
"
Art. 9.[8] 
(...)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 agosto 1987
Vittorio Beltrami

Note: