Legge regionale n. 39 del 30 luglio 1987  ( Versione vigente )
"Funzione del Centro di Soggiorno Pracatinat quale Laboratorio didattico sull'ambiente".
(B.U. 05 agosto 1987, n. 31)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione Piemonte, nello spirito dell' art. 5 dello Statuto regionale ed in ottemperanza delle leggi regionali 2 novembre 1982, n. 32, sulla tutela dell'ambiente e 29 aprile 1985, n. 49, sul diritto allo studio, riconosce al Centro di Soggiorno Pracatinat, situato nel Parco regionale Orsiera-Rocciavrè, la funzione prevalente di Laboratorio didattico sull'ambiente, quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione ed all'aggiornamento dei docenti sulla didattica dell'ambiente, nonchè per iniziative culturali, formative e scientifiche inerenti all'ambiente ed alla sua tutela.
Art. 2. 
(Fruizione del Laboratorio)
 
Nel quadro delle finalità di cui al precedente articolo la Regione Piemonte, d'intesa con il Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Pracatinat e sentiti i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Ambiente, favorisce l'utilizzazione del Laboratorio didattico sull'ambiente prioritariamente da parte della scuola italiana, durante l'intero arco dell'anno, nonchè, ad integrazione, per attività di formazione.
 
La Regione Piemonte, in particolare, incentiva la fruizione del Laboratorio didattico sull'ambiente da parte di classi e di docenti delle scuole del territorio piemontese, per attività residenziali di studio, per seminari e corsi residenziali di aggiornamento sulla didattica dell'ambiente, partecipando agli oneri di organizzazione e funzionamento del Laboratorio didattico sull'ambiente, d'intesa con il Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Pracatinat, e coinvolgendo gli Enti locali piemontesi nella gestione organizzativa e finanziaria delle iniziative didattiche.
Art. 3. 
(Convenzione)
 
I rapporti organizzativi e finanziari tra Regione Piemonte e Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Pracatinat sono regolati da apposita convenzione, adottata con deliberazione della Giunta Regionale, che disciplina gli impegni reciproci volti alla migliore organizzazione e gestione del Laboratorio didattico sull'ambiente.
Art. 4. 
(Commissione Tecnica)
 
La Giunta Regionale costituisce, con propria deliberazione, una Commissione tecnica di studio, della durata di almeno un triennio, d'intesa con i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Ambiente, con l'IRRSAE per il Piemonte e con il Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Pracatinat, avente come finalità generale l'approfondimento della didattica dell'ambiente in relazione allo sviluppo dell'esperienza del Laboratorio didattico sull'ambiente di Pracatinat.
Art. 5. 
(Collegamenti con altri Centri)
 
Al fine di far acquisire al Laboratorio didattico sull'ambiente, anche attraverso il recupero dell'intero complesso edilizio di Pracatinat, una rilevanza europea, la Regione Piemonte, tramite gli organismi competenti, favorisce il collegamento con analoghi Centri dei Paesi europei, anche al fine di uno scambio delle reciproche esperienze nel campo dell'educazione all'ambiente.
Art. 6. 
(Finanziamenti)
 
Per l'attuazione dell'articolo 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di L. 380.000.000.
 
A tale onere si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 12500 del bilancio 1987 e l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario medesimo del seguente capitolo: "Partecipazione della Regione alle spese di funzionamento del Laboratorio didattico sull'ambiente presso il Centro di Soggiorno Pracatinat", con lo stanziamento di L. 380.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
Per gli esercizi 1988 e successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 luglio 1987
Vittorio Beltrami