Legge regionale n. 25 del 09 aprile 1987  ( Versione vigente )
"Organizzazione della vigilanza nel settore igienico sanitario e veterinario per specifiche indagini in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, nonchè di igiene e sicurezza del lavoro".
(B.U. 15 aprile 1987, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, nel pieno rispetto di quelle delle Unità Socio Sanitarie Locali e anche attraverso la loro collaborazione, disciplina l'attività di vigilanza nel settore igienico-sanitario e veterinario, per tutti quegli aspetti che richiedono un approfondimento specifico, o per la complessità e rilevanza dell'intervento o perchè interessano l'intero territorio regionale ovvero parte di esso, attraverso:
a) 
l'organizzazione e il coordinamento dell'attività di vigilanza per tutti gli interventi che interessino più Unità Socio Sanitarie Locali;
b) 
l'attività di vigilanza e controllo per situazioni di particolare complessità, che richiedono approfondimenti tecnico-scientifici di particolare rilevanza ovvero di grave pericolo per la salute pubblica.
Art. 2. 
 
Ai fini di perseguire, in coerenza con gli indirizzi della normativa di programmazione regionale in materia sanitaria, gli obiettivi di cui al precedente art. 1, la Regione si avvale di una apposita Commissione, come individuata al successivo art. 3, avente i compiti finalizzati a:
a) 
coordinamento permanente ai fini conoscitivi ed operativi delle funzioni di cui all'art. 1 della presente legge;
b) 
elaborazione di protocolli di intervento per la corretta attività di vigilanza e controllo;
c) 
promozione di indagini conoscitive sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio regionale per tutti gli aspetti di sanità pubblica.
 
Per gli interventi da svolgere per situazioni emergenti di particolare complessità o di grave pericolo, la Giunta Regionale si avvale della Commissione di cui alla presente legge, oltre che delle proprie strutture.
 
Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono disposte con deliberazione della Giunta Regionale.
 
Per approfondimenti di particolare complessità la Commissione può richiedere l'apporto tecnico-scientifico degli Istituti universitari, nei limiti dei rapporti convenzionali esistenti tra Regione e Università, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Convenzione di cui all' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
 
Per lo svolgimento dei propri compiti, la Commissione può avvalersi del personale ispettivo delle Unità Socio Sanitarie Locali, individuato secondo i criteri di cui al successivo art. 4.
Art. 3. 
 
La Commissione di cui al precedente art. 2 è cosi composta:
 
- responsabile del settore Sanità Pubblica della Regione Piemonte;
 
- responsabile del settore Veterinario della Regione Piemonte;
 
- 1 funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità, esperto in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 
- 1 funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità, esperto in materia di igiene degli alimenti e delle bevande;
 
- 1 funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità, esperto in materia di igiene dell'ambiente;
 
- 1 funzionario del settore Veterinario, esperto in sanità animale e di igiene degli allevamenti;
 
- 1 funzionario del settore Veterinario, esperto in materia di igiene degli alimenti di origine animale;
 
- 1 funzionario dell'Assessorato regionale all'Ambiente, esperto in materia di inquinamento atmosferico;
 
- 1 funzionario dell'Assessorato regionale all'Ambiente, esperto in materia di inquinamento delle acque;
 
- 1 funzionario dell'Assessorato regionale all'Ambiente, esperto in materia di inquinamento del suolo;
 
- 1 funzionario dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, esperto in materia di frodi vitivinicole;
 
- 1 funzionario dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, esperto in materia agro-alimentare;
 
- 3 esperti nel settore igienico con rapporto di consulenza con la Regione Piemonte;
 
- 1 responsabile di un Servizio di Igiene pubblica individuato tra le Unità Socio Sanitarie Locali aventi sede in capoluogo di Provincia;
 
- 1 responsabile di un Servizio di Igiene pubblica individuato tra le Unità Socio Sanitarie Locali non aventi sede in capoluogo di Provincia;
 
- 1 responsabile di un Servizio Veterinario individuato tra le Unità Socio Sanitarie Locali aventi sede in capoluogo di Provincia;
 
- 1 responsabile di un Servizio Veterinario individuato tra le Unità Socio Sanitarie Locali non aventi sede in capoluogo di Provincia;
 
- direttore dell'Istituto Zooprofilattico per il Piemonte e la Valle d'Aosta;
 
- 1 direttore di un reparto medico di un Laboratorio di Sanità pubblica;
 
- 1 direttore di un reparto chimico di un Laboratorio di Sanità pubblica;
 
- 1 direttore di un reparto fisico-impiantistico di un Laboratorio di Sanità pubblica.
 
La costituzione della suddetta Commissione è di competenza della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità.
 
La Giunta Regionale individua tra i membri della Commissione il responsabile della stessa, che la presiede e i responsabili delle singole sezioni di lavoro.
 
Inoltre la Giunta Regionale, con provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento della Commissione, prevedendone l'articolazione in sezioni, nonchè l'utilizzo dei funzionari individuati dal successivo art. 4, anche ai fini della delimitazione della sfera di competenze operative, ai fini della conseguente applicazione del terzo comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Art. 4. 
 
Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale, su proposta dei responsabili dei Servizi competenti, individuerà il personale da utilizzare per le attività di vigilanza, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge e comunicherà i nominativi e le professionalità specifiche all'Assessorato regionale alla Sanità.
 
L'individuazione del personale sarà effettuata tenendo conto dei seguenti requisiti:
a) 
possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ed avere già svolto in modo continuativo le funzioni richieste, come dipendente da Enti pubblici per almeno 8 anni per i Vigili Sanitari e almeno 3 anni per gli Assistenti Tecnici;
b) 
professionalità acquisita durante il periodo ispettivo.
 
La Giunta Regionale, tramite l'Assessore regionale alla Sanità, provvederà a verificare il possesso dei requisiti ed a determinare il conseguente elenco, distinto per settori di intervento all'interno della materia igienico-sanitaria e veterinaria, del personale utilizzabile sull'intero territorio regionale, secondo le indicazioni della Commissione di cui al precedente art. 3.
Art. 5. 
 
Gli oneri finanziari relativi alle attrezzature ed al trattamento di missione spettante al personale di vigilanza di cui alla presente legge sono anticipati dalle Unità Socio Sanitarie Locali di appartenenza e vengono rimborsati entro il mese di gennaio dell'anno successivo dalla Regione Piemonte, che provvede ad imputare la relativa spesa al cap. 10676.
 
Sono parimenti a carico dell'Amministrazione Regionale i compensi da attribuire, ove dovuti, nonchè il trattamento di missione, in base alla legislazione vigente, ai componenti la Commissione indicati al precedente art. 2.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 aprile 1987
Vittorio Beltrami