Legge regionale n. 23 del 09 aprile 1987  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli '".
(B.U. 15 aprile 1987, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Integrazioni all'art. 1)
 
All'art. 1, primo comma, dopo le parole: "
alle Amministrazioni provinciali
" sono aggiunte le parole: "
alle UU.SS.SS.LL.
".
Art. 2. 
(Modifica ed integrazione art. 2)
 
L'art. 2 è soppresso e così sostituito: "
Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi previsto dalle leggi vigenti, le Amministrazioni provinciali svolgono i compiti ad esse attribuiti dall' art. 62 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 , nominando ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed avvalendosi della collaborazione dei Comuni, anche mediante nomina da effettuare tra il personale dipendente delle Amministrazioni comunali
".
Art. 3. 
(Integrazioni all'art. 3)
 
Dopo l'art. 3 vengono aggiunti i seguenti articoli: "
Art. 3 bis.
(Obblighi degli operatori vitivinicoli - Sanzioni)
1)
Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti di cui all'art. 3, punto 1, della presente legge, è fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola del Comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento e a provvedere al relativo, completo e veritiero, aggiornamento annuale. Sono esentati dagli obblighi di cui sopra i soggetti dispensati dalla presentazione di tutte le seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni Comunitarie e Nazionali:
- dichiarazione di raccolta uve;
- dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
- dichiarazione di giacenza prodotti vinosi.
2)
L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente punto comporta:
a)
una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 3.000.000;
b)
in ogni caso, per i trasgressori, l'esclusione da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi sopra previsti.
I Servizi della Regione competenti per l'agricoltura, i Servizi delle Province ed i Comuni accertano, anche avvalendosi delle Commissioni comunali di cui all'articolo precedente, le violazioni della presente legge.
L'Autorità competente ad erogare le sanzioni amministrative è il Presidente della Giunta Regionale, che vi provvede con propria ordinanza-ingiunzione secondo le procedure dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
I proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui al primo comma punto 2, lett. a), del presente articolo saranno introitati in apposito capitolo, che sarà istituito nello stato di previsione dell'entrata dei bilancio di previsione dell'esercizio 1987 e successivi al Titolo III, Categoria 07, con la seguente denominazione 'Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni relative all'iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola ''. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Le entrate di cui al comma precedente saranno destinate a parziale copertura degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1987 e successivi:
- capitolo 3779 ''Contributi ai Comuni per la rilevazione e il controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli.
- capitolo 3780 ''Contributi alle Amministrazioni provinciali per la rilevazione ed il controllo della produzione ed il commercio dei prodotti vinicoli''.
- capitolo 3781 ''Spese a carico della Regione per l'applicazione della L.R. 13 maggio 1980, n. 39 , comprese quelle relative alla meccanizzazione dell'anagrafe vitivinicola ''.
''.
"Art. 3 ter. (Comitato regionale di coordinamento ) È costituito, ai sensi dell' art. 6, par. 5, della legge 7 agosto 1986, n. 462 , il Comitato regionale di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.
Il Comitato è così composto:
1 - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o suo delegato che la presiede.
2 - L'Assessore regionale per la sanità o suo delegato.
3 - Il responsabile o suo delegato per ognuno dei Servizi repressione frodi del Ministero Agricoltura e Foreste operanti in Piemonte.
4 - Il responsabile o suo delegato del nucleo antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri operante in Piemonte.
5 - Il responsabile o suo delegato del nucleo di polizia tributaria del Corpo della Guardia di Finanza operante in Piemonte.
6 - Il responsabile o suo delegato del Corpo Forestale dello Stato operante in Piemonte.
7 - L'Assessore provinciale o suo delegato competente dei Servizi di vigilanza per la repressione delle frodi di ognuna delle Amministrazioni provinciali.
Il Comitato ha sede presso l'Assessorato regionale agricoltura e foreste; dura in carica quanto il Consiglio Regionale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.
Il Comitato viene nominato con deliberazione della Giunta Regionale
Art. 4. 
(Integrazione all'art. 4)
 
All'art. 4 sono aggiunte le seguenti parole: "
comprendenti anche le modalità per il coordinamento, da parte della Regione dell'attività, nel campo specifico, delle Amministrazioni Provinciali, delle UU.SS.SS.LL. e dei Comuni.
Entro il 28 febbraio di ogni anno è fatto obbligo alle Province di inviare alla Regione una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
La relazione deve avere come riferimento di attività l'anno solare. Il mancato invio alla Regione della relazione di cui al comma precedente fa decadere le successive assegnazioni di fondi alle Province previste nel 1° comma del successivo art. 5.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 aprile 1987
Vittorio Beltrami