Note:
[1] Sono abrogate le disposizioni riferite agli immigrati extra-comunitari contenute nella l.r. 1/1987 in contrasto con quanto disposto dalla l.r. 64/1989.
[2] La lettera h del terzo comma dell'articolo 4 è stata abrogata dal comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 64 del 1989.
[3] L'art. 3 della l.r. 45/1988, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma di questo articolo, dispone che possono essere ammesse a contributo per il solo 1988 le Associazioni e Federazioni costituite con Statuto almeno 180 giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge e che operino a favore degli immigrati extra comunitari e degli emigrati piemontesi all'estero.
[4] L'articolo 23 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2023.
[5] In questo comma dell'articolo 24 le parole "agli articoli 10, 14, 18, 19 e 22 della presente legge" sono state sostituite dalle parole "alla presente legge" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 45 del 1988.
[6] In questo punto del terzo comma dell'articolo 24 le parole "per gli interventi di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22" sono state abrogate ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 45 del 1988.
[7] Questo comma dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 45 del 1988.
[8] L'articolo 25 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 45 del 1988.