Legge regionale n. 61 del 16 dicembre 1987  ( Versione vigente )
"Norme per il funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali".
(B.U. 23 dicembre 1987, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge stabilisce le norme finalizzate ad assicurare il funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, sia nella fase di prima formazione dei Consigli, sia in caso di rinnovo.
Art. 2. 
(Prima formazione dei Consigli Direttivi e dei Consigli di Amministrazione)
1. 
Se gli Enti o i soggetti preposti alle nomine dei membri dei Consigli Direttivi o di Amministrazione degli Enti di diritto pubblico istituiti per la gestione dei Parchi e delle Riserve naturali non provvedono alle nomine medesime entro i termini stabiliti dalle leggi istitutive, la Giunta Regionale provvede direttamente, nominando in sostituzione un numero pari di funzionari regionali.
2. 
I funzionari di cui al comma 1. durano in carica, con gli stessi poteri dei membri dei quali svolgono le funzioni, fino all'avvenuta nomina dei membri effettivi da parte degli Enti competenti.
3. 
Nel caso di gestione affidata a Consorzi tra Enti territoriali, fatte salve le norme speciali contenute nelle leggi istitutive, fino alla data di effettiva costituzione del Consorzio ovvero se non si provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo, le funzioni di gestione sono direttamente esercitate dalla Giunta Regionale.
4. 
Le norme del presente articolo non si applicano per le nomine di competenza del Consiglio Regionale.
Art. 3. 
(Rinnovo dei Consigli Direttivi e dei Consigli di Amministrazione)
1. 
I membri dei Consigli Direttivi e dei Consigli di Amministrazione dei Parchi e delle Riserve naturali durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
2. 
In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
3. 
Fino a quando non sia riunito il nuovo Consiglio Direttivo o il nuovo Consiglio di Amministrazione sono integralmente prorogati i poteri del precedente.
4. 
Se gli Enti o i soggetti preposti alle nomine dei membri non provvedono alla loro sostituzione entro sei mesi dalla scadenza del mandato, la Giunta Regionale provvede direttamente, nominando in sostituzione un numero pari di funzionari regionali.
5. 
I funzionari di cui al comma 4 durano in carica, con gli stessi poteri dei membri dei quali svolgono le funzioni, fino all'avvenuta nomina dei membri effettivi da parte degli Enti competenti.
6. 
Le norme del presente articolo non si applicano per le nomine di competenza del Consiglio Regionale.
[1]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 dicembre 1987
Vittorio Beltrami

Note:

[1] Nel comma 6 dell'articolo 3 le parole "all'Azienda regionale dei Parchi suburbani e" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 del 1993.