Legge regionale n. 60 del 11 dicembre 1987  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 'Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte '".
(B.U. 16 dicembre 1987, n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 28 della L.R. 42/86 è sostituito dal seguente: "
Art. 28
(Norme per la prima copertura dei posti di 2a qualifica dirigenziale)
1.
Nella fase di prima attuazione della presente legge i posti di 2a qualifica funzionale dirigenziale, come risultano individuati per ogni settore regionale nell'Allegato 3 alla presente legge per farne parte integrante, vengono ricoperti mediante concorso per titoli e valutazione attitudinale ai sensi del successivo articolo 29.
2.
La Giunta Regionale, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera i contenuti e i requisiti dei profili professionali della 2a qualifica dirigenziale di cui all'Allegato 3 della presente legge.
3.
A seguito del concorso di cui al successivo articolo la Giunta Regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il personale da destinare al Consiglio, contestualmente alla nomina dei vincitori, provvederà in base alle esigenze funzionali dell'Ente, con separati provvedimenti relativi a ciascun vincitore, all'assegnazione degli stessi ai posti della struttura, ai corrispondenti profili professionali di cui all'Allegato 3 della presente legge, all'attribuzione degli incarichi di direzione dei settori ovvero degli incarichi di responsabilità di studio e di ricerca ed elaborazione previsti per ciascun settore.
4.
Gli incarichi suddetti sono assegnati per un periodo di tempo determinato comunque non superiore a 5 anni secondo quanto previsto dall'art. 21, e sue modificazioni, della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 .
5.
La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente comma, delibera la conferma del provvedimento di assegnazione o la sua modifica.
6.
L'assegnazione dei dirigenti agli incarichi di responsabile di struttura organizzativa e di responsabile di posizione di ricerca, studio ed elaborazione, e la eventuale sua modificazione, viene comunicata agli interessati prima dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte della Giunta Regionale
".
Art. 2. 
1. 
L' articolo 29 della L.R. 42/86 è sostituito dal seguente: "
Art. 29
(Norme per la prima copertura dei posti di 2a qualifica dirigenziale)
1.
Al concorso di cui al comma 1 del precedente art. 28 sono ammessi a partecipare i dipendenti che, per effetto della norma di prima applicazione di cui all' art. 43 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , sono stati inquadrati nella 1a qualifica dirigenziale.
2.
Il concorso avviene con le modalità stabilite dai successivi commi.
3.
I candidati al concorso devono presentare, nel termine di 15 giorni da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda di partecipazione al concorso per la 2a qualifica dirigenziale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento indirizzato all'Assessorato al Personale - Servizio Assunzioni e Inquadramento; per la determinazione del termine di scadenza farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
4.
Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere in possesso del requisito di cui al comma 1 del presente articolo e il titolo di studio posseduto. I candidati devono allegare alla domanda un curriculum compilato su apposito modulo, il cui modello con le relative istruzioni per la redazione è unito alla deliberazione G.R. n. 40-8781 del 4 novembre 1986 quale Allegato B), nel quale i candidati illustrano l'attività svolta presso l'Ente di provenienza e presso gli uffici regionali fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il curriculum non deve essere autenticato.
5.
La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata a norma di legge.
6.
I titoli valutabili ai fini del concorso devono essere posseduti alla data del 2 ottobre 1986.
7.
I titoli di cui alle lettere A) e C) del successivo comma 12 sono documentati d'ufficio dall'Amministrazione Regionale, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.
8.
Il titolo di studio di cui alla lettera B) dello stesso comma deve essere prodotto dai candidati all'atto della domanda, deve essere redatto in conformità alle vigenti disposizioni della legge sul bollo, deve essere rilasciato dall'Autorità competente e deve avere valore legale ai sensi delle vigenti leggi.
9.
La Commissione giudicatrice è formata dai componenti la Giunta Regionale e dal Presidente del Consiglio Regionale ed è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale.
10.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, scelto dalla Giunta Regionale tra i funzionari addetti ai servizi del personale.
11.
La Commissione decide sulla ammissione od esclusione dei candidati e formula la graduatoria di merito del concorso.
12.
La Commissione, per la formulazione della graduatoria del concorso, ha a disposizione punti fino ad un massimo di 80. La Commissione valuta i titoli di cui alle successive lettere A), B) e C) per un totale massimo di 56 punti e altresì, fa luogo alla valutazione attitudinale di cui alla successiva lettera D) per un totale massimo di 24 punti:
A)
TITOLI DI SERVIZIO: Fino a un max. di 28 punti

- Servizio di ruolo prestato in Regione in 1° qualifica dirigenziale, o nell'8° livello funzionale o nelle qualifiche corrispondenti di cui alla legge regionale 22/74 punti 2 per anno

- Servizio di ruolo in qualifiche dirigenziali presso Enti pubblici punti 1,5 per anno

- Servizio di ruolo e non di ruolo in carriera o posizione direttiva presso la Regione o altri Enti pubblici punti 1 per anno

B) TITOLO DI STUDIO: - Diploma di laurea punti 8

C) TITOLO CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE: Fino ad un max. di 20 punti

- Svolgimento in atto o pregresso della funzione di responsabile di servizio regionale, o di funzione ritenuta, con atto deliberativo della Giunta Regionale, ascrivibile alla medesima punti 4 per anno

D) ATTITUDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DELLA 2a QUALIFICA DIRIGENZIALE: Fino ad un max. di 24 punti.
13.
La valutazione dei titoli di cui alle lettere A), B) e C) è riferita alla data del 2 ottobre 1986, mentre la valutazione della attitudine di cui alla lettera D) è riferita al servizio prestato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
14.
I titoli di servizio di cui al precedente comma 12, lettera A), sono valutabili fino ad un massimo di 14 anni; non sono valutabili le frazioni di mese inferiori a 16 giorni; sono valutabili esclusivamente i servizi validi agli effetti giuridici, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
15.
Per il personale comandato, per il primo funzionamento della Regione, il periodo di servizio prestato in posizione di comando presso la Regione stessa è equiparato, ai fini della valutazione dei servizi di cui al precedente comma 12, lettera A), al servizio prestato nella qualifica di primo inquadramento regionale.
16.
Per i titoli di cui alla lettera C) sono valutabili esclusivamente le funzioni svolte, attribuite con atto deliberativo della Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 17 dicembre 1979, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni, o in attuazione di specifiche leggi di settore; non sono valutabili le frazioni di mese inferiori ai 16 giorni.
17.
Nel caso in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione disciplinare pari o superiore alla censura, il punteggio, di cui alla lettera C), non viene attribuito.
18.
La valutazione dell'attitudine di cui al precedente comma 12, lettera D), viene effettuata dalla Commissione tenendo conto dei seguenti quattro elementi di giudizio, riferiti al servizio prestato dai candidati fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
- preparazione ed esperienza professionale, adeguate al ruolo da ricoprire;
- capacità di autonomia di giudizio e capacità di assunzione di responsabilità, adeguate al ruolo da ricoprire;
- effettive collaborazione e partecipazione al raggiungimento degli obbiettivi dell'Ente, adeguate al ruolo da ricoprire;
- stima e prestigio goduti all'interno dell'Amministrazione, nonchè all'esterno dell'Amministrazione per rapporti d'ufficio, adeguati al ruolo da ricoprire.
19.
La Commissione su ciascun candidato esprime la propria valutazione, in ordine all'attitudine di cui alla lettera D), su proposta del componente della Commissione avente qualità di Assessore al Personale, formulata su parere del componente della Commissione avente qualità di Assessore competente per il settore cui fa riferimento l'attività svolta dal candidato, nonchè, per il personale del Consiglio Regionale, su parere del componente della Commissione avente qualità di Presidente del Consiglio Regionale. La proposta del componente della Commissione avente qualità di Assessore al Personale sarà riferita, per ogni candidato, alla sussistenza o non sussistenza di ciascun elemento di giudizio indicato al precedente comma 18. Il punteggio viene attribuito dalla Commissione assegnando ad ogni elemento di giudizio valutato positivamente punti 6; per gli elementi di giudizio valutati negativamente non è attribuito alcun punto; il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun elemento di giudizio. La valutazione della Commissione dell'attitudine di cui al precedente comma 12, lettera D), è portata a conoscenza dei candidati con la comunicazione relativa al provvedimento di approvazione della graduatoria. La Commissione, al fine della valutazione dell'attitudine di cui al precedente comma 12, lettera D), esamina i curricula presentati dai candidati e ogni altro documento ritenuto utile, esistente agli atti dell'Amministrazione, nonchè i fascicoli personali dei candidati acquisiti eventualmente dalla Commissione.
20.
In caso di parità di punteggio totale conseguito a seguito della valutazione dei titoli e dell'attitudine ha precedenza il candidato in possesso della maggiore anzianità di servizio dirigenziale e, in caso di ulteriore parità, ha precedenza il candidato in possesso di maggiore anzianità di servizio complessivo.
21.
La Giunta Regionale copre tutti i posti disponibili provvedendo con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria, alla nomina dei vincitori ed all'inquadramento dei medesimi nei posti di 2a qualifica dirigenziale, nonchè provvede in base alle esigenze funzionali dell'Ente, con separati provvedimenti, all'assegnazione dei vincitori nominati ai posti di struttura ed alla attribuzione delle relative responsabilità, secondo quanto previsto al precedente art. 28.
22.
Acquisiscono il diritto all'inquadramento alla 2a qualifica dirigenziale tutti i dipendenti utilmente inseriti nella graduatoria nei limiti dei posti disponibili ed in ruolo alla data della nomina
".
Art. 3. 
1. 
Alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 , è aggiunto il seguente articolo: "
Art. 29 bis
(Corso concorso pubblico per l'accesso alla 1a qualifica funzionale dirigenziale)
1.
L'accesso alla 1a qualifica funzionale dirigenziale di cui all' art. 21 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , avviene per concorso pubblico, ovvero, per corso concorso pubblico, per profili professionali.
2.
Le procedure del corso concorso pubblico si articolano nelle seguenti due fasi:
a)
la prima fase, inerente la selezione dei candidati per l'ammissione al corso di formazione specifico per i posti messi a concorso; tale fase consiste in una valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonchè, dell'esperienza professionale maturata dai candidati, tramite un colloquio su argomenti, a scelta dei candidati stessi, attinenti la professionalità dei posti messi a concorso.
b)
la seconda fase, consistente nello svolgimento di un corso, la cui durata e le cui caratteristiche vengono determinate, a seconda dei profili professionali, con deliberazione di Giunta Regionale; al termine del corso viene effettuato un accertamento finale sulla formazione conseguita mediante due prove d'esame, che consistono in una prova scritta ed in un colloquio; il risultato dell'esame è dato complessivamente dalla somma del punteggio attribuito alla prova scritta ed alla prova orale.
3.
Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è determinato secondo i limiti e le modalità previste dal Regolamento sui concorsi, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 11 giugno 1981, n. 164-5269 così come modificato con deliberazione del Consiglio Regionale dell'11 marzo 1982, n. 262-2217.
4.
La Commissione giudicatrice farà luogo all'ammissione od esclusione dei candidati, alla valutazione dei titoli professionali, all'espletamento delle prove sopracitate, all'attribuzione dei relativi punteggi, alla formulazione della graduatoria di ammissione al corso e della graduatoria finale di merito.
5.
Almeno uno degli esperti componenti la Commissione giudicatrice dovrà essere scelto tra i docenti del corso di formazione.
6.
Gli specifici requisiti di accesso per ciascun profilo professionale, nonchè, le modalità di espletamento del corso di formazione e del relativo concorso, saranno determinati, previo confronto con le OO.SS., dalla Giunta Regionale.
7.
Entro 30 giorni dall'attuazione dell'art. 29 saranno indetti i concorsi per l'accesso alla 1a qualifica dirigenziale
".
Art. 4. 
1. 
All' art. 30 della L.R. 42/86 è aggiunto il seguente terzo comma: "
I candidati potranno presentare domanda di partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al primo comma
".
Art. 5. 
1. 
Al primo comma dell'art. 31 della L.R. 42/86 è aggiunto il seguente secondo comma: "
I concorsi speciali per le qualifiche 7a ed 8a saranno indetti per titoli ed esami i quali ultimi si effettueranno mediante una prova orale consistente nella esposizione di un argomento nell'ambito del profilo professionale previsto dal bando di concorso, con particolare riferimento al settore ove opera il candidato
".
2. 
Dopo l' ultimo comma dell'art. 31 della L.R. 42/1986 sono aggiunti i commi seguenti: "
I candidati che parteciperanno ai concorsi speciali per la 7a e 8a qualifica potranno presentare domanda di partecipazione ad un solo concorso; a tal fine le procedure concorsuali già avviate, relative ai concorsi speciali per la 7a qualifica funzionale, sono caducate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i concorsi speciali banditi ai sensi dell' art. 46 della L.R. 40/84 e successive modifiche, e per i concorsi interni, banditi ai sensi dell' art. 30 della L.R. 42/86 e successive modifiche, la Commissione giudicatrice è così costituita:
- dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che la presiede;
- da un esperto delle materie oggetto d'esame designato dalla Giunta Regionale;
- da un esperto delle materie oggetto d'esame designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
- da un rappresentante del personale scelto congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Gli esperti della materia oggetto d'esame possono essere scelti tra docenti di istituti di istruzione universitaria, docenti, anche professionali, magistrati appartenenti alla magistratura ordinaria o amministrativa, dipendenti regionali e di Enti pubblici di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, studiosi ed esperti di chiara fama, professionisti iscritti nei relativi albi professionali.
In caso di mancata designazione dei componenti la Commissione, secondo quanto previsto al precedente 6° comma, entro 15 giorni dalla richiesta, la Giunta Regionale provvederà direttamente alla nomina.
Le funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice sono espletate da un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso.
In caso di assenza o impedimento di un componente della Commissione che si protragga per due sedute consecutive, la Giunta Regionale provvede alla sua immediata sostituzione.
In caso di parità dei giudizi espressi prevale il voto del Presidente della Commissione.
L'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, per i concorsi di cui all'art. 30 ed al presente articolo, nell'arco di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della medesima, gli ulteriori posti che si rendano comunque disponibili nel limite del 30% dei posti medesimi, salvo che per quelli derivanti da aumento di organico, oltre i posti resi disponibili per rinuncia, dimissioni, decadenza, decesso, collocamento a riposo dei vincitori
".
Art. 6. 
1. 
L' art. 32 della L.R. 42/86 è così sostituito: "
Art. 32
(Abrogazione di norme)
1.
Sono abrogate tutte le norme di organizzazione, anche previste da leggi regionali speciali di settore, in contrasto o incompatibili con la presente legge nonchè il 4° e 5° comma dell'art. 43 e l' art. 44 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40
".
2. 
Il punto a) dell'articolo 4 del Regolamento concorsi pubblici approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 293-4965 del 3 giugno 1982 è abrogato e sostituito dal seguente: "
- a) il numero dei posti o il posto messo a concorso e il profilo professionale;
".
Art. 7. 
1. 
Il titolo dell'Allegato 3 della L.R. 42/86 è così modificato: "
Posti di 2a qualifica dirigenziale da ricoprirsi mediante concorso per titoli e valutazione attitudinale
".
2. 
La nota dell'Allegato 3 della L.R. 42/86 , con i relativi riferimenti è abrogata.
3. 
L'Allegato 4 della L.R. 42/86 è soppresso.
Art. 8. 
1. 
I procedimenti concorsuali per la prima copertura dei posti di 2a qualifica dirigenziale mediante concorsi per titoli e colloquio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono caducati con effetto dalla medesima data.
2. 
È fatto salvo il provvedimento con cui sono stati approvati i contenuti dei profili professionali della 2a qualifica dirigenziale già deliberati ai sensi della L.R. 42/86 e sue successive modifiche.
3. 
Per i posti di 2a qualifica dirigenziale che si renderanno comunque disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria dei concorsi interni di cui al precedente art. 2, saranno banditi, ai sensi dell' art. 21 terzo comma della L.R. 40 del 16 agosto 1984 , per almeno il 75% dei posti stessi, concorsi interni per titoli ed esami scritti ed orali.
Art. 9. 
1. 
I termini previsti dall' art. 28, comma 2, della L.R. 42/86 , come sostituito dall'art. 1, e dall'art. 29, comma 3, comma 4 e comma 19 della L.R. 42/86 , come sostituito dall'art. 2, sono riferiti all'entrata in vigore della presente legge ''Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 'Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte ''.
Art. 10. 
1. 
I ''curricula'' di cui all' art. 2 della L.R. 17 aprile 1987, n. 26 , sono quelli previsti dall'art. 29, comma 4 e comma 19 della L.R. 42/1986 così come modificato dalla presente legge.
Art. 11. 
1. 
I concorsi speciali per la 3a e la 6a qualifica, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono espletati secondo le procedure previste nei rispettivi bandi e senza riapertura dei termini ivi previsti, fatta salva la composizione della Commissione giudicatrice che verrà nominata ai sensi del precedente art. 5 e fatta salva la facoltà di utilizzare la graduatoria ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 31, L.R. 42/86 come modificato dall'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge.
Art. 12. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 dicembre 1987
Vittorio Beltrami