Legge regionale n. 56 del 10 novembre 1987  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 ".
(B.U. 18 novembre 1987, n. 46)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' art. 4 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi: "
2.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico-attuariale del Fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
3.
All'inizio di ogni legislatura - ovvero per quanto concerne la legislatura in corso, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione ''una tantum'' a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio Regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziario del Fondo.
4.
Per la legislatura in corso, l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo è ripianato con contribuzione ''una tantum'' da ripartire fra gli esercizi 1988, 1989 e 1990.
5.
Il relativo stanziamento è iscritto a bilancio nell'apposito capitolo 10 ricompreso fra le spese per il Consiglio Regionale, relativo alle ''Indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio Regionale''
".
2. 
Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino alla emanazione della legge quadro nazionale che regolerà la materia.
Art. 2. 
1. 
Agli oneri derivanti dalla presente legge, da prevedere per l'anno 1988 in L. 80.000.000 (ottantamilioni), si farà fronte con i fondi stanziati al capitolo 10 ''Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio Regionale''.
2. 
Per gli esercizi successivi al 1988 sarà la legge di bilancio a stabilire per ciascun anno l'entità della relativa spesa, ai sensi dell' art. 17 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 novembre 1987
Vittorio Beltrami