Legge regionale n. 53 del 27 ottobre 1987  ( Versione vigente )
"Ulteriori modificazioni della L.R. 29 giugno 1978, n. 38 : 'Disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali '".
(B.U. 04 novembre 1987, n. 44)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 , è così modificato: "
L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non può superare la somma di lire 15.000.000 per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilità dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non può superare la somma di lire 40.000.000 per ciascun alloggio
".
Art. 2. 
 
L' 11° comma dell'art. 7 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 , è così modificato: "
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, i proprietari interessati devono far pervenire ai Comuni, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale che autorizza gli interventi:
a)
la domanda in carta legale contenente la richiesta del contributo regionale, la indicazione del fabbricato e della sua ubicazione e gli alloggi danneggiati;
b)
il certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale - Nuovo Catasto Edilizio Urbano - dal quale risultino il nominativo della ditta proprietaria e l'indicazione dell'immobile, contenente la sua ubicazione, la consistenza catastale e il numero degli alloggi
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 ottobre 1987
Vittorio Beltrami