"Ulteriori modificazioni della L.R. 29 giugno 1978, n. 38 : 'Disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali '".
(B.U. 04 novembre 1987, n. 44)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il
terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 , è così modificato: "
".
L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non può superare la somma di lire 15.000.000 per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilità dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non può superare la somma di lire 40.000.000 per ciascun alloggio
Art. 2.
L'
11° comma dell'art. 7 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 , è così modificato: "
la domanda in carta legale contenente la richiesta del contributo regionale, la indicazione del fabbricato e della sua ubicazione e gli alloggi danneggiati;
il certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale - Nuovo Catasto Edilizio Urbano - dal quale risultino il nominativo della ditta proprietaria e l'indicazione dell'immobile, contenente la sua ubicazione, la consistenza catastale e il numero degli alloggi ".
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, i proprietari interessati devono far pervenire ai Comuni, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale che autorizza gli interventi:
a)
b)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 ottobre 1987
Vittorio Beltrami