Legge regionale n. 50 del 07 settembre 1987  ( Versione vigente )
"Istituzione della Riserva naturale speciale del torrente Orba". [1]
(B.U. 16 settembre 1987, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione della Riserva naturale speciale)
1. 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale del torrente Orba.
Art. 2. 
(Confini)
1. 
I confini della Riserva naturale speciale del torrente Orba, incidente sui Comuni di Bosco Marengo, Casal Cermelli e Predosa, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:5000 facente parte integrante della presente legge.
[2]
2. 
Con la redazione del piano naturalistico, di cui al successivo articolo 6, comma 3., possono essere individuate aree interne alla Riserva con differenti classificazioni, a norma dell' articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni.
3. 
I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del torrente Orba".
4. 
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
1. 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale del torrente Orba sono così specificate:
a) 
tutelare la presenza delle specie avifaunistiche presenti o che dovessero in futuro insediarsi;
b) 
conservare e migliorare le condizioni e le caratteristiche ambientali dei luoghi;
c) 
organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici e culturali;
d) 
consentire e salvaguardare le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente e con il miglioramento delle caratteristiche dell'area, con tecnologie atte ad evitare inquinamenti delle acque e dei suoli.
Art. 4. 
(Durata della destinazione)
1. 
La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5.[3] 
(Gestione)
1. 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto vercellese ed alessandrino.
Art. 6. 
(Norme vincolistiche)
1. 
Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del torrente Orba, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) 
esercitare l'attività venatoria e la pesca;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;
e) 
costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva specificate al precedente articolo 3;
f) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
g) 
costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non i funzione delle finalità della Riserva;
h) 
apportare modificazioni all'assetto ed alla regimazione dei corsi d'acqua, fatte salve le normali operazioni di manutenzione delle sponde.
2. 
Sono fatte salve le attività agricole in essere e quelle compatibili.
3. 
Il piano naturalistico della Riserva naturale speciale, redatto a norma dell' articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni, può prevedere ulteriori norme finalizzate alla conservazione dell'area e delle sue caratteristiche naturali ed ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia delle sponde del torrente Orba, e stabilire le norme particolari di utilizzo delle aree boscate.
4. 
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui al comma precedente i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , e successive modificazioni.
5. 
Con successiva legge regionale sono stabilite le norme di dettaglio per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale.
Art. 7. 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5 .000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. 
Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e pesca.
3. 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f) del precedente articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g) del precedente articolo 6 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
5. 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) dell'articolo 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
6. 
Le violazioni alla norma di cui al comma 4. dell'articolo 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
7. 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 3, 4 e 5 comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. 
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 , per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
9. 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui al comma 3. dell'articolo 6 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8.[4] 
(Personale)
1. 
Per l'espletamento delle funzioni di direzione e di amministrazione di cui all'articolo 5, l'Ente a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale del Torrente Orba si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale.
Art. 9. 
(Norma transitoria)
1. 
I membri del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza e della Riserva naturale speciale del torrente Orba di nomina dei Comuni di Bosco Marengo e di Casal Cermelli, di cui al comma 2. dell'articolo 5 della presente legge, sono nominati dai rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Il Consiglio direttivo provvede, entro 90 giorni dalla sua integrazione con i membri di cui al comma precedente, alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 settembre 1987
Vittorio Beltrami

Note:

[1]

Nel titolo e nel testo della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, le parole "Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo" sono sostituite, ovunque compaiono, con le parole "Riserva naturale speciale del torrente Orba" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 del 1989.

[2] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 del 1989.

[3] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 65 del 1995.

[4] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 65 del 1995.