La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1]
[2] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 del 1989.
[3] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 65 del 1995.
[4] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 65 del 1995.