La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 17 del 1995.
[2] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 17 del 1995.
[3] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 del 1995.
[4] Il comma 2 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 1991.
[5] L'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 del 1991.
[6] Il comma 3 dell'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 62 del 1996.
[7] L'articolo 18 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 del 1995.
[8] L'articolo 19 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 del 1995.
[9] L'articolo 20 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 del 1995.
[10] L'articolo 21 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 del 1995.