Legge regionale n. 40 del 14 agosto 1987  ( Versione vigente )
"Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli."
(B.U. 26 agosto 1987, n. 34)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La presente legge ha lo scopo di promuovere in Piemonte il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola-alimentare con particolare riferimento a quella di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli attraverso interventi regionali straordinari.
Art. 2. 
(Soggetti)
 
I destinatari degli aiuti regionali straordinari previsti dalla presente legge, sono secondo quanto specificato nei successivi punti:
 
1. i consorzi di cooperative agricole e/o le cooperative agricole iscritte al registro prefettizio sezione agricola;
 
2. le cooperative agricole e/o i consorzi di cooperative agricole che abbiano incorporato od intendano avviare procedure di fusione mediante incorporazione di altre cooperative agricole;
 
3. gli enti cooperativi di cui al D.L. 7 maggio 1948, n. 1235 ;
 
4. le società per azioni il cui capitale sia sottoscritto per almeno il 51% da cooperative agricole, a larga base associativa, di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione e/o da associazioni di produttori. Il limite percentuale di cui sopra può anche essere raggiunto mediante la partecipazione congiunta di Enti pubblici e/o società per azioni a capitale prevalentemente pubblico. I soggetti di cui al presente art. 2 punti 1, 2, 3 devono essere per base sociale e/o volume di attività di rilevanza regionale;
 
5. possono infine beneficiare dell'intervento di cui al successivo punto 1.1. comma secondo dell'art. 4, i soci degli organismi di cui ai commi precedenti.
Art. 3. 
(Progetti di consolidamento e sviluppo)
 
1. Gli aiuti vengono concessi per interventi specifici inseriti in un organico progetto di consolidamento e sviluppo presentato con l'assistenza delle sezioni regionali delle organizzazioni delle cooperative agricole nazionalmente riconosciute.
 
2. Il progetto di consolidamento e di sviluppo, riguardante operazioni di aggregazione e di integrazione, dovrà dimostrare sotto il profilo tecnico-economico e finanziario l'idoneità a conseguire, in un periodo massimo di cinque anni, una migliore valorizzazione commerciale delle produzioni conferite dai soci ed in particolare:
 
1 - il razionale ed economico utilizzo delle strutture associate con interventi di specializzazione ed integrazione produttiva;
 
2 - il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione;
 
3 - l'impiego di personale qualificato e specializzato per l'attuazione di servizi ad elevato contenuto di innovazione tecnologica;
 
4 - l'acquisizione di strutture impianti, marchi e reti commerciali, nonchè partecipazioni societarie che permettano il controllo delle società acquisite anche nei termini previsti secondo il disposto del punto 4 dell'art. 2.
 
Il progetto può basarsi anche su interventi finanziabili dalla Comunità Economica Europea e/o dallo Stato.
Art. 4. 
(Aiuti regionali straordinari)
 
Gli aiuti regionali riguardano gli interventi di consolidamento e di sviluppo con l'obbligo della partecipazione finanziaria diretta dei soci persone fisiche o giuridiche.
 
1. Interventi di consolidamento
 
1. Capitalizzazione
 
Ai fini di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitali investiti, ai soggetti di cui al precedente art. 2, punti 1, 2, 3, 4, può essere concesso per l'aumento del capitale sociale un contributo in conto capitale fino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci. Ai soci delle cooperative agricole di cui al precedente art. 2, punto 5, può essere concesso un contributo negli interessi finalizzato alla sottoscrizione e versamento del 70% della propria quota di capitale sociale per prestiti agrari di esercizio fino a cinque anni.
 
2. Passività onerose
 
Gli aiuti vengono concessi ai soggetti di cui al precedente art. 2, punti 1, 2, 3. Possono essere concessi contributi in conto capitale, fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile, per il ripiano, l'estinzione o la trasformazione di passività onerose relative a:
 
- prestiti, mutui e altri finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti da concorso pubblico;
 
- interventi finanziari dei soci comprese le liquidazioni non percepite per i prodotti conferiti semprechè iscritti in apposite partite del bilancio.
 
Le passività devono essere state contratte entro il 31 dicembre 1986 se derivanti da prestiti mutui ed altri finanziamenti bancari ed entro il 31 dicembre 1985 per le altre passività.
 
Non sono presi in considerazione i progetti che riguardano soltanto aiuti per le passività onerose.
 
2. Interventi di sviluppo
 
Per gli interventi di sviluppo inseriti nel progetto possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile.
 
Gli interventi possono riguardare le strutture, gli impianti, la rete commerciale, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per la attuazione del progetto.
 
3. Contributi negli interessi o forme combinate in alternativa per interventi di consolidamento e sviluppo.
 
In alternativa al contributo in capitale per gli interventi di consolidamento e sviluppo:
 
- possono essere concessi contributi negli interessi di entità equivalente per prestiti agrari e mutui agrari;
 
- possono essere concesse forme combinate tra contributi in capitale e contributi negli interessi complessivamente di entità equivalente al contributo in conto capitale.
 
4. Fondo Interbancario di Garanzia
 
I prestiti agrari ed i mutui agrari previsti dalla presente legge sono assistiti dalle garanzie sussidiarie del Fondo Interbancario di Garanzia di cui alla legge n. 454/61 ed alla legge n. 910/66 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 5. 
(Assistenza progettuale, gestionale ed amministrativa)
 
Agli Enti di emanazione delle sezioni regionali delle organizzazioni delle cooperative agricole riconosciute a livello nazionale, può essere concesso un finanziamento, nei limiti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale, per l'assistenza progettuale, gestionale ed amministrativa a favore delle cooperative e dei loro consorzi che fruiscono degli interventi della presente legge.
Art. 6. 
(Procedure)
 
1. I richiedenti, oltre a presentare il progetto di consolidamento e di sviluppo, devono documentare l'attività svolta negli esercizi precedenti la presentazione della domanda. I richiedenti di cui al precedente art. 2, punto 2 devono documentare altresì l'avvenuta incorporazione per fusione realizzata da non più di un anno precedente all'entrata in vigore della presente legge di una o più cooperative o presentare un piano di incorporazione comprensivo delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione, da perfezionarsi dopo la presentazione della domanda.
 
Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione:
 
- certificato di revisione biennale redatto dal Ministero competente o dalla Organizzazione cooperativistica di appartenenza;
 
- l'elenco delle agevolazioni pubbliche ricevute almeno nel quinquennio precedente;
 
- ogni altra documentazione che verrà precisata nelle istruzioni per l'applicazione della legge.
 
Il progetto allegato alla domanda deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione e dopo il provvedimento di impegno da parte della Regione deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.
 
2. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le istruzioni riguardanti in particolare l'entità degli aiuti, i limiti, i criteri, gli eventuali settori da privilegiare, i metodi, la documentazione, le scadenze e quant'altro necessario per l'applicazione della legge.
 
Le domande di agevolazione devono essere presentate entro la scadenza stabilita dal Consiglio Regionale con le istruzioni.
 
3. Per la valutazione tecnica ed economica dei progetti, l'Assessorato Agricoltura e Foreste si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da esperti di provata capacità ed esperienza in materia di economia agraria, economia aziendale, marketing, scelti tra il personale docente dell'Università degli Studi, di Istituti di livello universitario nonchè tra componenti di società di consulenza e/o di revisione.
 
Il nucleo di valutazione viene nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed è composto da non più di sei esperti designati dall'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste ed è presieduto da un dirigente regionale dell'Assessorato Agricoltura e Foreste designato dal competente Assessore.
 
Il nucleo di valutazione, in relazione a particolari esigenze, potrà ricorrere all'apporto di tecnici specialistici in campi determinati designati dall'Assessore all'Agricoltura. Con la deliberazione di nomina vengono inoltre stabiliti gli emolumenti per gli esperti esterni calcolati sulla base di tariffe professionali ritenute adeguate nonchè vengono indicati i tempi per la conclusione dei lavori.
 
4. Il finanziamento è concesso con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consultiva regionale per l'agricoltura e le foreste di cui alla L.R. 28 ottobre 1986, n. 44 .
 
5. Dopo la concessione del finanziamento regionale i titolari del progetto di consolidamento e di sviluppo sono tenuti a presentare alle scadenze prescritte i bilanci revisionati dalle rispettive Organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute nonchè lo stato di attuazione del progetto stesso allegando la documentazione comprovante le fasi attuate.
 
6. La Giunta Regionale annualmente riferisce alla Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della legge.
Art. 7. 
(Norme transitorie)
 
I progetti presentati alla Regione ai sensi dell' art. 45 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni e non ancora finanziati possono essere inclusi dagli interessati nel progetto di consolidamento e di sviluppo purchè aventi requisiti della presente legge.
 
Sono fatte salve le eventuali procedure già espletate, purchè non in contrasto con la presente legge.
Art. 8. 
(Disposizioni finali)
 
1 - I contributi per i programmi previsti dalla L.R. 22 aprile 1980, n. 27 , art. 8, possono essere estesi anche alle Associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 .
 
2 -
L' art. 11 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso a partire dalle seguenti parole e fino al termine dell'articolo stesso:"
Alle cooperative agricole e loro Consorzi può essere concesso un concorso negli interessi per prestiti di durata fino a cinque anni per l'anticipazione del capitale sociale ...
".
 
Le parole soppresse sono sostituite dalle seguenti: "
Ai fini di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitale investito, alle cooperative agricole e loro Consorzi, può essere concesso per l'aumento del capitale sociale un contributo in conto capitale fino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci.
Ai soci delle cooperative agricole può essere concesso un contributo negli interessi finalizzato alla sottoscrizione e versamento del 70% della propria quota di capitale sociale per prestiti agrari di esercizio.
In alternativa al contributo in capitale:
- possono essere concessi contributi negli interessi di entità equivalente per prestiti agrari e mutui agrari;
- possono essere concesse forme combinate tra contributi in capitale e contributi negli interessi complessivamente di entità equivalente al contributo in conto capitale.
L'agevolazione è condizionata all'esistenza di un idoneo progetto di consolidamento ed all'obbligo della partecipazione finanziaria diretta dei soci.
"
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Sono autorizzate le seguenti spese:
a) 
per i contributi in capitale ed il concorso negli interessi da versarsi in forma attualizzata di cui all'art. 4 punto 1.1 della presente legge: L. 1.500 milioni per l'esercizio 1988, L. 2.000 milioni per l'esercizio 1989 e L. 2.500 milioni per l'esercizio 1990.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 sarà istituito un capitolo con denominazione "Contributi in capitale e contributi negli interessi attualizzati su prestiti fino a cinque anni per la capitalizzazione di cooperative e loro consorzi ";
b) 
per i contributi in capitale di cui all'art. 4, punti 1.2. e 2 della presente legge:
 
L. 3.350 milioni per l'esercizio 1988, L. 4.350 milioni per l'esercizio 1989, L. 5.350 milioni per l'esercizio 1990.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 sarà istituito un capitolo con denominazione "Contributi in capitale a favore di cooperative e loro consorzi per interventi di sviluppo e per il ripianamento di passività onerose ";
c) 
per i contributi in capitale di cui all'art. 5 della presente legge: L. 100 milioni per ciascun esercizio dal 1988 al 1990.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 sarà istituito un capitolo con denominazione "Contributi in capitale a favore delle Organizzazioni di cooperative agricole nazionalmente riconosciute per l'assistenza progettuale, gestionale e amministrativa ";
d) 
per le spese di cui all'art. 6, comma 3, della presente legge: L. 50 milioni per ciascuno esercizio dal 1988 al 1990.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 sarà istituito un capitolo con denominazione "Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione ".
 
All'onere complessivo pari a L. 5.000 milioni per l'esercizio 1988, a L. 6.500 milioni per l'esercizio 1989 e a L. 8.000 milioni per l'esercizio 1990 si provvede con l'utilizzazione di pari quota delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni per i rispettivi esercizi sull' art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752 .
 
Le autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge possono essere integrate o variate con apposita norma da inserire nelle leggi regionali di approvazione dei bilanci di ciascun esercizio finanziario o in altre leggi regionali.
 
Per il finanziamento dei contributi negli interessi di cui all'art. 4, punto 3 della presente legge è autorizzata l'utilizzazione delle somme assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 20 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , che saranno eventualmente inserite nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 e successivi in applicazione del secondo comma dell'art. 68 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 agosto 1987
Vittorio Beltrami