Legge regionale n. 33 del 12 giugno 1987  ( Versione vigente )
"Modifiche alla L.R. 25 marzo 1985, n. 22 'Tutela sanitaria delle attività sportive '".
(B.U. 17 giugno 1987, n. 24)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 22 , è sostituito dai seguenti: "
Gli accertamenti diagnostici e le certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive aventi finalità agonistiche dilettantistiche e semiprofessionistiche sono eseguiti, di norma, nell'ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle Unità Socio Sanitarie Locali o presso istituzioni sanitarie ritenute idonee - secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, assunti d'intesa con il C.O.N.I. e convenzionate dalle Unità Socio Sanitarie Locali anche ai fini degli accertamenti e del rilascio della certificazione.
Sono fatte salve le competenze dei Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana in materia di accertamenti e certificazioni, ai sensi dell' art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e dell' art. 5 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 633 , convertito nella legge 20 febbraio 1980, n. 33 .
Nei casi in cui il cittadino richieda, in regime privatistico, il rilascio della necessaria certificazione ai soggetti legittimati ai sensi dei precedenti 3° e 4° comma, l'onere per i relativi accertamenti non può essere posto a carico delle Unità Socio Sanitarie Locali. In tali casi, il certificato è rilasciato in duplice copia; una copia è consegnata all'interessato, la seconda copia è inviata all'Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio, unitamente alla documentazione sanitaria relativa agli accertamenti eseguiti e deve essere conservata per almeno tre anni a disposizione delle strutture pubbliche che ne facciano legittima richiesta
".
Art. 2. 
 
L' ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 22 , è sostituito dal seguente: "
Per l'effettuazione degli accertamenti strumentali, i medici di cui al precedente comma si avvalgono obbligatoriamente, limitatamente ai soggetti non professionisti, delle strutture specialistiche gestite direttamente dalle Unità Socio Sanitarie Locali e di quelle convenzionate
".
Art. 3. 
 
L' art. 17 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 22 , è sostituito dal seguente: "
Per l'attuazione degli obiettivi della presente legge e per l'assolvimento di attività accertative e certificative finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive, le Unità Socio Sanitarie Locali possono avvalersi di accordi convenzionali, autorizzabili sulla base di piani predisposti dalle stesse Unità Socio Sanitarie Locali ed approvati dalla Giunta Regionale, con le istituzioni pubbliche o private che, per qualificazione strutturale e funzionale, diano garanzie in ordine all'affidabilità degli accertamenti e giudizi e in ordine alla integrazione funzionale con le strutture operative delle Unità Socio Sanitarie Locali, semprechè siano in possesso dei requisiti individuati dal Consiglio Regionale, secondo quanto disposto dal 3° comma del precedente art. 6. In linea prioritaria, gli accordi convenzionali suddetti debbono essere stipulati con le istituzioni sanitarie di denominazione pubblica e, ai sensi dell' art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con le strutture private già convenzionate e in ogni caso non possono essere stipulati se non per periodi di tempo predeterminati, per consentire alle Unità Socio Sanitarie Locali di organizzare i propri servizi ai fini della diretta erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 giugno 1987
Vittorio Beltrami