Legge regionale n. 28 del 15 maggio 1987  ( Versione vigente )
"Modificazione ed integrazione alla L.R. 18 febbraio 1981, n. 7 'Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte '".
(B.U. 27 maggio 1987, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Sanzioni amministrative)
 
L' art. 23 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 , è abrogato e così sostituito: "
Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per le violazioni di natura tributaria di cui alle leggi regionali 29 dicembre 1971, n. 1 e 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni, si applicano le seguenti sanzioni:
a)
la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per chi pesca nelle acque di proprietà privata o in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario;
b)
la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 200.000 per chi viola gli artt. 14, 15, 16 e 17 della presente legge e per chi esercita la pesca facendo uso diretto delle mani;
c)
la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per chi pesca senza essere titolare di licenza o essendo titolare di licenza non valida, nonchè per l'apprendista che esercita la pesca in violazione all'art. 11;
d)
la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 30.000 per chi è titolare di valida licenza e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, non ne faccia esibizione, unitamente alla ricevuta dei versamenti di cui al successivo art. 30 o da L. 50.000 a L. 300.000 nel caso non fornisca prova di essere titolare di valida licenza entro 30 giorni dalla mancata esibizione; tale prova deve essere fornita presso l'Ufficio cui appartiene l'agente verbalizzante;
e)
la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per chi pesca con attrezzi non consentiti.
Le specie ittiche oggetto della violazione sono sequestrate e vendute, se commestibili; la somma ricavata dalla vendita sarà versata sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Regionale al netto delle spese di versamento. In caso contrario, trattandosi di specie ittiche ''non commestibili '', dovrà essere redatto verbale di distruzione, da allegarsi al rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
".
Art. 2. 
(Procedure amministrative)
 
L' art. 24 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 , è abrogato e così sostituito: "
Alle violazioni di cui alla presente legge si applica la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
".
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 maggio 1987
Vittorio Beltrami