La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 5 dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 1990.
[2] Il comma 6 dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 1990.
[3] Questo punto del comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 24 del 2009.
[4] L'articolo 12 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 27 del 1990.
[5] Il punto 2 del comma 1 dell' art 6 della l.r. 27/1990 modifica al capo II l'obiettivo 5, al punto 2 dell'allegato A sopprimendo le lettere b), c) e d) e al punto 3 dell'allegato A sopprimendo le lettere b), c) e d). Il punto 3 modifica il riparto programmatico del capo V