Legge regionale n. 26 del 17 aprile 1987  ( Versione vigente )
"Disposizioni per la pubblicità dei requisiti di accesso e dei titoli posseduti dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali nonchè dei curricula presentati dai vincitori dei concorsi interni per la copertura di posti di 2a qualifica dirigenziale".
(B.U. 22 aprile 1987, n. 16)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
I requisiti di accesso ed i titoli posseduti dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, ai sensi dell' art. 21 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente al provvedimento della Giunta Regionale con il quale si approva l'inquadramento nelle predette qualifiche del personale stesso.
Art. 2. 
 
I "curricula" professionali di cui all' art. 29 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42 , presentati dai vincitori dei concorsi interni per la copertura di posti di 2a qualifica dirigenziale saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente alla pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale di approvazione dell'inquadramento dei medesimi nella 2a qualifica dirigenziale.
Art. 3. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 aprile 1987
Vittorio Beltrami