Legge regionale n. 21 del 30 marzo 1987  ( Versione vigente )
"Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea".
(B.U. 08 aprile 1987, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, istituito con la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 .
Art. 2. 
(Orario di accesso e di fruizione del Parco e dell'Area attrezzata)
 
L'Ente Parco disciplina l'accesso e la fruizione secondo un orario giornaliero che può variare nella stagione estiva e invernale: tale orario è indicato con apposite tabelle.
 
L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.
Art. 3. 
(Circolazione con mezzi motorizzati)
 
L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati, al di fuori dei percorsi appositamente individuati e segnalati dall'Ente Parco per il raggiungimento dei parcheggi, è vietato.
 
Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma:
a) 
i mezzi di proprietà delle pubbliche Amministrazioni;
b) 
i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio;
c) 
i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente Parco: tale contrassegno non può essere rilasciato per periodi di validità superiori ai 60 giorni e deve essere rilasciato soltanto per comprovate e motivate necessità. Contrassegni permanenti possono essere rilasciati esclusivamente per comprovate necessità su percorsi limitati e obbligatori. Contrassegni a validità giornaliera possono essere rilasciati direttamente dalla Direzione del Parco.
 
L'accesso alla piazza del Santuario è consentito, esclusivamente per lo stretto tempo necessario per lo scarico e carico delle merci, ai residenti e ai fornitori degli esercizi commerciali.
 
Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 4. 
(Consumo dei pasti)
 
Il consumo dei pasti al di fuori delle aree appositamente attrezzate o indicate dall'Ente Parco è vietato.
 
Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.
Art. 5. 
(Abbandono piccoli rifiuti)
 
È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic.
 
Ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, il deposito dei vetri deve essere effettuato utilizzando gli appositi contenitori.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
 
La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.
Art. 6. 
(Accensione di fuochi)
 
L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
 
Nelle aree di ristoro individuate e segnalate dall'Ente Parco è ammesso l'uso di fornelli da campo.
 
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Art. 7. 
(Abbruciamenti)
 
L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.
 
Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
Art. 8. 
(Raccolta della flora spontanea)
 
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.
 
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.
 
Le violazioni alle norme di cui al primo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all' articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all' articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , si applicano le sanzioni previste all'articolo 38, sub g), della legge medesima, così come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29 , pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.
Art. 9. 
(Raccolta di funghi)
 
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di funghi, anche non commestibili, sono sempre vietati.
 
È fatto salvo, nell'area a valle del viale di circonvallazione del Sacro Monte, il diritto di uso civico di fungatico a favore delle Comunità locali di Serralunga di Crea e di Ponzano Monferrato. Tale diritto deve essere esercitato nei modi, nei tempi e con i limiti di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 .
 
Alle Comunità locali di Serralunga di Crea e di Ponzano Monferrato è consentita altresì, nella sola area di cui al comma precedente, la raccolta dei tartufi secondo quanto stabilito dalla legge 17 luglio 1970, n. 568 , e successive modificazioni.
 
Ai soli fini della vigilanza i Sindaci rilasciano, sotto la propria responsabilità, un tesserino gratuito, predisposto dall'Ente Parco, ai residenti appartenenti alle rispettive Comunità; del rilascio di ogni tesserino deve essere data comunicazione alla Direzione del Parco.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.
Art. 10. 
(Raccolta anfibi e molluschi)
 
La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di rane, sono sempre vietate.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.
Art. 11. 
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)
 
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, ad eccezione della raccolta dei funghi epigei regolata dal precedente articolo 7, sono sempre vietati.
 
Le violazioni di cui alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 12. 
(Raccolta degli insetti)
 
La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.
 
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonchè l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 13. 
(Introduzione di cani)
 
È consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purchè al guinzaglio, nell'Area attrezzata, nel viale di circonvallazione del Sacro Monte, nei sentieri costituenti l'itinerario di visita delle Cappelle. È consentito alle persone autorizzate alla raccolta dei tartufi l'uso del cane senza guinzaglio nelle sole aree e con le modalità specificate nel precedente articolo 9.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 14. 
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)
 
L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonchè giradischi, mangianastri e simili, è vietato.
 
È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, quelli ubicati presso le abitazioni private e quelli utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate dall'Ente Parco.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 15. 
(Pascolo degli animali)
 
Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie è vietato.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 40.000 per ogni capo di bestiame.
Art. 16. 
(Attraversamento con mandrie di bestiame)
 
L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie può avvenire unicamente su strade provinciali, comunali o vicinali ed i conduttori debbono impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni alla vegetazione ed alle proprietà limitrofe od alle strade.
 
L'attraversamento deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque in giornata ed unicamente nelle ore diurne.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni capo di bestiame.
Art. 17. 
(Percorsi pedonali)
 
È vietato, nell'area interna al viale di circonvallazione del Sacro Monte, uscire dai sentieri costituenti l'itinerario di visita alle Cappelle.
 
La violazione della norma di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
Art. 18. 
(Divieti temporanei di accesso)
 
L'Ente Parco può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali e/o faunistici, in occasione di restauro delle Cappelle, di lavori di manutenzione delle strade e dei sentieri, di pericolo per i visitatori; tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.
 
L'accesso, in violazione alla norma di cui al presente articolo, comporta una sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 19. 
(Sosta di mezzi motorizzati)
 
È vietata la sosta dei mezzi motorizzati al di fuori degli appositi spazi.
 
L'Ente Parco può impedire l'accesso notturno ai parcheggi da parte dei mezzi motorizzati: tale divieto è indicato con apposite tabelle.
 
La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.
Art. 20. 
(Deroghe)
 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purchè non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ove siano di competenza di altri Organi o Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative e a termine.
 
Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
 
Il personale dell'Ente Parco può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni e i programmi del Consiglio Direttivo.
Art. 21. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente Parco e ai soggetti di cui all' articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 , previa convenzione con gli Enti di appartenenza.
Art. 22. 
(Procedure)
 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 .
 
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 Maggio 1987
Vittorio Beltrami