Legge regionale n. 20 del 30 marzo 1987  ( Versione vigente )
"Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame".
(B.U. 08 aprile 1987, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, istituiti con la legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 , e della Riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame, istituita con la legge regionale 21 maggio 1984, n. 26 .
Art. 2. 
(Pascolo degli animali)
 
Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie è vietato.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 40.000 per ogni capo di bestiame.
Art. 3. 
(Attraversamento con mandrie di bestiame )
 
L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie può avvenire unicamente su strade comunali o vicinali ed i conduttori debbono impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni alla vegetazione ed alle proprietà limitrofe od alle strade.
 
L'attraversamento deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque in giornata ed unicamente nelle ore diurne.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni capo di bestiame.
Art. 4. 
(Circolazione con mezzi motorizzati)
 
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, sub 1), della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 , e dall'articolo 5, primo comma, sub d), della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26 , l'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati, al di fuori dei percorsi appositamente individuati e segnalati dall'Ente Parco per il raggiungimento delle aree attrezzate e del vivaio forestale "Fenale", è vietato.
 
La circolazione con mezzi motorizzati sugli argini demaniali è vietata.
 
Su tutto il territorio è vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati.
 
Sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti commi:
a) 
i mezzi delle pubbliche Amministrazioni;
b) 
i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio;
c) 
i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente Parco: tale contrassegno non può essere rilasciato per periodi di validità superiore ai 60 giorni e deve essere rilasciato soltanto per motivate e comprovate necessità. Contrassegni permanenti possono essere rilasciati esclusivamente per comprovate necessità su percorsi limitati e obbligatori. Contrassegni a validità giornaliera possono essere rilasciati direttamente dalla Direzione del Parco e delle Riserve.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 5. 
(Abbandono piccoli rifiuti)
 
È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o di bevande e da pic-nic.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
 
La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.
Art. 6. 
(Accensione di fuochi)
 
L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
 
Nelle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco è ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue.
 
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Art. 7. 
(Abbruciamenti)
 
L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.
 
Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
Art. 8. 
(Raccolta della flora spontanea)
 
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.
 
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.
 
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all' articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000: qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all' articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , si applicano le sanzioni previste all'articolo 38, sub g), della legge medesima, così come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29 , pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.
Art. 9. 
(Raccolta di funghi)
 
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, sono sempre vietati.
 
È fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore delle Comunità locali che possono esercitarlo unicamente nelle giornate di martedì, venerdì e domenica. Tale diritto deve essere esercitato nei modi e con i limiti di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 .
 
Ai soli fini della vigilanza i Sindaci rilasciano, sotto la propria responsabilità, un tesserino gratuito, predisposto dall'Ente Parco, ai residenti ed ai nativi appartenenti alle rispettive Comunità; del rilascio di ogni tesserino deve essere data comunicazione alla Direzione del Parco.
[1]
 
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.
Art. 10. 
(Raccolta di anfibi e molluschi)
 
La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di rane, sono sempre vietate.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.
Art. 11. 
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)
 
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, ad eccezione della raccolta dei funghi epigei eduli regolata dal precedente articolo 9, sono sempre vietati.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 12. 
(Raccolta degli insetti)
 
La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.
 
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonchè l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 13. 
(Introduzione di cani)
 
L'introduzione di cani di qualsiasi razza, anche al guinzaglio, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco, è vietata.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 14. 
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)
 
L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonchè giradischi, mangianastri e simili, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco, è vietato.
 
Nelle aree attrezzate l'uso dei citati apparecchi deve comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.
 
È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 15. 
(Esercizio della pesca)
 
L'esercizio della pesca nelle zone umide (lame) e nei corsi d'acqua scorrenti all'interno del Parco, fatta eccezione del corso principale del fiume Sesia, è vietato.
 
Nell'asta principale del fiume Sesia, scorrente all'interno del Parco, l'esercizio della pesca è consentito, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 .
 
La pesca notturna è sempre vietata.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Art. 16. 
(Attività fotografica)
 
Dal 1° marzo al 30 settembre, periodo riproduttivo della fauna tipica del Parco e delle Riserve naturali, l'attività fotografica, sia professionale, sia amatoriale (caccia fotografica), è vietata al di fuori degli appostamenti appositamente predisposti ed indicati dall'Ente Parco.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 16 bis.[2] 
(Visite per comitive)
1. 
Le comitive, le scolaresche ed i gruppi comunque organizzati possono effettuare la visita al Parco in gruppi di non più di 50 persone, solamente se accompagnati dal personale messo a disposizione dall'Ente di gestione e previa autorizzazione della Direzione del Parco. A tali fini gli organizzatori delle visite debbono provvedere ad avvisare con giusto anticipo circa il giorno e l'ora della visita gli uffici del Parco.
2. 
Le violazioni alle norme di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ciascuna persona.
Art. 17. 
(Divieti temporanei di accesso)
 
L'Ente Parco può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.
 
L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 18. 
(Deroghe)
 
L'Ente Parco può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purchè non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
 
Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
 
Il personale dell'Ente Parco può agire in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.
Art. 19. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui all' articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 , previa convenzione con gli Enti di appartenenza.
Art. 20. 
(Procedure)
 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 .
 
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 marzo 1987
Vittorio Beltrami

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 9 le parole "ai residenti appartenenti alle rispettive Comunità" sono state sostituite dalle parole "ai residenti ed ai nativi appartenenti alle rispettive Comunità" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 del 1991.

[2] L'articolo 16 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 del 1991.