Legge regionale n. 18 del 30 marzo 1987  ( Versione vigente )
"Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere".
(B.U. 08 aprile 1987, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere.
Art. 2.[2] 
(Accesso all'Area attrezzata)
1. 
L'accesso e la circolazione pedonale e ciclabile del pubblico e l'utilizzo delle strutture disponibili sono consentiti tutti i giorni dagli ingressi aperti al pubblico, secondo gli orari stagionali e gli itinerari stabiliti con deliberazione dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese.
2. 
L'accesso dei mezzi a motore è limitato esclusivamente alle aree di parcheggio fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e di vigilanza.
3. 
L'accesso nelle ore, nei luoghi e dagli ingressi non consentiti in base alle previsioni della deliberazione di cui al comma 1 e le violazioni alla norma di cui al comma 2, comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
Art. 3. 
(Abbandono piccoli rifiuti)
 
È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o di bevande e da pic-nic e di carta e rifiuti di altro genere al di fuori degli appositi contenitori.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
 
La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.
Art. 4. 
(Accensione di fuochi)
 
L'accensione di fuochi è vietata, all'esterno delle apposite piazzuole attrezzate, in qualsiasi periodo dell'anno e, in ogni caso, in presenza di vento.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Art. 5. 
(Raccolta di frutti e fiori)
 
La raccolta e la distruzione di fiori e di qualunque altro frutto o vegetale presente nell'Area attrezzata sono vietate.
 
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alla manutenzione dell'area.
 
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 6. 
(Introduzione di animali domestici)
 
L'introduzione di animali domestici sprovvisti di guinzaglio e/o di altri mezzi idonei ad impedire il disturbo di altri fruitori e al di fuori dei percorsi e delle aree ad essi appositamente destinate è vietata.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 7. 
(Danneggiamenti)
 
Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi dell'Area attrezzata comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facoltà dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani di rivalersi dei danni subiti.
Art. 8. 
(Disturbo della quiete)
 
L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonchè giradischi, mangianastri e simili è vietato.
 
È sempre consentito l'uso di apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso la Cascina Le Vallere.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 9. 
(Commercio ambulante)
 
Il commercio ambulante di qualsiasi genere nell'area di proprietà regionale è vietato.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 10.[3] 
(Deroghe)
1. 
L'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po Tratto torinese può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purchè non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi e Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative e temporanee.
2. 
Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.
3. 
Il personale dell'Ente di gestione può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio direttivo.
Art. 11.[4] 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza di cui all' articolo 14 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 .
Art. 12. 
(Procedure)
 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 .
 
Le somme riscosse a titolo di sanzione ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
 
Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente articolo 7, saranno introitate nel bilancio dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
 
Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 marzo 1987
Vittorio Beltrami

Note: