Legge regionale n. 15 del 30 marzo 1987  ( Versione vigente )
"Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco regionale La Mandria."
(B.U. 08 aprile 1987, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco regionale La Mandria, istituito con la legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 .
Art. 2. 
(Accesso al Parco)
 
L'accesso all'Area attrezzata del Parco di proprietà regionale è consentito tutti i giorni esclusivamente dagli ingressi aperti al pubblico, nei luoghi aperti al pubblico (ivi compresi gli edifici), negli orari e secondo gli itinerari stabiliti dall'Azienda regionale dei Parchi suburbani.
 
L'accesso dei fruitori nell'Area attrezzata del Parco di proprietà privata è vincolato dai diritti di proprietà.
 
L'accesso nella Zona di preparco del Parco è libero e consentito tutti i giorni, fatte salve le normative di salvaguardia e tutela ambientale statali e regionali. La circolazione pedonale, fatta eccezione per i proprietari dei terreni e per gli aventi titolo, è consentita unicamente lungo la rete viabile e lungo i sentieri appositamente indicati ed è vietata nei terreni soggetti a colture agrarie.
 
Le violazioni alle norme di cui al primo e terzo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 3. 
(Circolazione con mezzi motorizzati)
 
L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nell'Area attrezzata del Parco di proprietà regionale è concesso esclusivamente lungo i percorsi appositamente individuati e segnalati dall'Azienda regionale dei Parchi suburbani: il parcheggio dei mezzi motorizzati è limitato alle aree di parcheggio appositamente predisposte ed indicate.
 
L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati di cui al comma precedente è consentito esclusivamente previo rilascio di apposito permesso di circolazione rilasciato dall'Azienda regionale dei Parchi suburbani: il permesso di circolazione non è dovuto per i mezzi in servizio di proprietà delle pubbliche Amministrazioni.
 
L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nell'Area attrezzata del Parco di proprietà privata è vincolato dai diritti di proprietà.
 
L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nella Zona di preparco è libero e consentito tutti i giorni, fatte salve le normative di salvaguardia e tutela ambientale statali e regionali.
 
Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 4. 
(Abbandono piccoli rifiuti)
 
È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da picnic e di carta e rifiuti di altro genere al di fuori degli appositi contenitori.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
 
La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.
Art. 5. 
(Accensione di fuochi)
 
L'accensione di fuochi è vietata, all'esterno delle apposite piazzuole attrezzate, in qualsiasi periodo dell'anno e, in ogni caso, in presenza di vento.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Art. 6. 
(Abbruciamenti)
 
L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.
 
Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
Art. 7. 
(Raccolta della flora spontanea)
 
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.
 
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.
 
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all' articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000: qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all' articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , si applicano le sanzioni previste all'articolo 38, sub g), della legge medesima, così come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29 , pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.
Art. 8. 
(Raccolta di funghi)
 
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, nell'Area attrezzata del Parco di proprietà regionale, sono regolamentati dall'Azienda regionale dei Parchi suburbani, in relazione alla situazione stagionale, d'intesa con i Comuni interessati in merito alle modalità di rilascio delle autorizzazioni.
 
Nell'Area attrezzata di proprietà privata e nella Zona di preparco la raccolta dei funghi è regolata dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 .
 
Le violazioni alle norme regolamentari di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
 
Le violazioni alla norma di cui al secondo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38, sub 1), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , e successive modificazioni, pari a L. 10.000 più L. 3.000 per ogni esemplare raccolto eccedente la quantità consentita.
Art. 9. 
(Introduzione di animali)
 
L'introduzione di animali di qualsiasi specie nell'Area attrezzata del Parco di proprietà regionale è vietata.
 
Nel restante territorio del Parco è vietata l'introduzione di specie animali non autoctone.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 10. 
(Danneggiamenti)
 
Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facoltà dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani di rivalersi dei danni subiti.
Art. 11. 
(Disturbo alla quiete)
 
L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonchè giradischi, mangianastri e simili all'interno dell'Area attrezzata del Parco è vietato: l'uso di tali apparecchi è consentito, purchè non arrechi disturbo, nelle aree pedonali appositamente indicate.
 
È sempre consentito l'uso di apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 12. 
(Esercizio della pesca)
 
L'esercizio della pesca nei corsi d'acqua scorrenti all'interno dell'Area attrezzata del Parco è vietato, fatti salvi gli interventi a carattere scientifico e per il ripopolamento di altri corsi d'acqua.
 
La pesca notturna è sempre vietata sull'intero territorio del Parco.
 
Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca.
 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Art. 13. 
(Commercio ambulante)
 
Limitatamente alle aree di proprietà regionale del Parco, ivi compresi i viali di accesso e le loro pertinenze, è vietato il commercio ambulante di qualsiasi genere.
 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 14. 
(Divieti temporanei di accesso.)
 
L'Azienda regionale dei Parchi suburbani può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali, agricoli e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.
 
L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 15. 
(Deroghe)
 
L'Azienda regionale dei Parchi suburbani può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purchè non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
 
Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
 
Il personale dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani ed ai soggetti di cui all' articolo 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 , previa convenzione con gli Enti di appartenenza.
Art. 17. 
(Procedure)
 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 .
 
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
 
Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente articolo 10, saranno introitate nel bilancio dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
 
Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 marzo 1987
Vittorio Beltrami