Legge regionale n. 12 del 05 marzo 1987  ( Versione vigente )
"Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera".[1]
(B.U. 11 marzo 1987, n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
GENERALITÀ
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Al fine di promuovere l'armonico e razionale sviluppo del turismo nel quadro della programmazione regionale e delle esigenze di tutela dell'ambiente, la Regione, in armonia con i principi dello Statuto e della legge 17 maggio 1983, n. 217 , disciplina con la presente legge l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e delle attività promozionali in materia di turismo e industria alberghiera da parte dell'Amministrazione pubblica locale, nonchè da parte degli altri soggetti che con essa concorrono.
Titolo II. 
ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DL TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
Art. 2. 
(Funzioni esercitate dalla Regione)
1. 
La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di turismo e industria alberghiera, nonchè quelle concernenti:
 
- l'incentivazione dello sviluppo dell'offerta turistica;
 
- la promozione delle risorse turistiche regionali in Italia e all'estero;
 
- le Aziende di promozione turistica, ivi compresi i controlli, la nomina e la revoca degli amministratori;
 
- ogni altra attività trasferita o delegata alla Regione in materia di turismo e industria alberghiera ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e non espressamente delegata alle Province e ai Comuni o attribuita alle Aziende di promozione turistica ai sensi della presente legge.
Art. 3. 
(Funzioni delegate alle Province)
1. 
Sono delegate alle Province le funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera concernenti:
a) 
la rilevazione e la tenuta dei dati statistici sul movimento turistico;
b) 
la rilevazione e la tenuta dei dati statistici e amministrativi sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;
c) 
i prezzi e le tariffe della ricettività e dei servizi turistici;
d) 
l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche da individuare con specifica disciplina regionale;
e) 
il nulla osta per il rilascio della licenza di esercizio delle agenzie di viaggio e turismo;
f) 
la formulazione di pareri e la designazione di rappresentanti ed esperti per l'ambito sovraccomunale.
Art. 4. 
(Funzioni delegate ai Comuni)
1. 
A completamento delle attribuzioni già disposte dagli artt. 19 e 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , nonchè delle deleghe disposte con singole leggi regionali, sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera concernenti:
a) 
le opere, gli impianti e i servizi turistici o complementari alle attività turistiche;
b) 
la promozione e l'attuazione, anche in collaborazione con gli organismi di cui al successivo Titolo V, di manifestazioni e iniziative turistiche locali;
c) 
il vincolo di destinazione ricettiva e la locazione di immobili destinati ad attività ricettiva;
d) 
la classificazione delle strutture ricettive;
e) 
le autorizzazioni e simili atti di polizia amministrativa per l'esercizio di attività ricettive e turistiche;
f) 
l'imposta di soggiorno;
g) 
la vigilanza sulle attività turistiche e ricettive;
h) 
la formulazione di pareri e la designazione di rappresentanti ed esperti limitatamente all'ambito comunale.
2. 
Sono altresì subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio lacuale e fluviale di cui all' art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 5. 
(Modalità di esercizio delle funzioni delegate)
1. 
Le funzioni delegate o subdelegate vengono esercitate in conformità dei principi dello Statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione, nonchè in osservanza delle leggi che regolano le singole materie.
2. 
I Comuni possono esercitare le funzioni delegate o subdelegate in forma consortile, nonchè subdelegarle alle Comunità Montane.
3. 
La Giunta Regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, può emanare direttive e indirizzi riguardanti le modalità di esercizio delle funzioni delegate.
4. 
La Giunta Regionale può definire modalità e categorie di atti relativamente ai quali deve essere data comunicazione alla Regione.
5. 
I provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo: contro i provvedimenti è ammesso il ricorso in opposizione all'Ente che li ha emanati.
6. 
La Giunta Regionale verifica l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate anche disponendo controlli ispettivi.
7. 
In caso di inerzia dell'Ente delegato ad emanare singoli atti o a modificare atti contenenti vizi di legittimità, il Presidente della Giunta Regionale può invitare l'Ente stesso a provvedere entro congruo termine, decorso il quale provvede direttamente la Giunta Regionale.
Art. 5 bis.[2] 
(Rilevazione dei dati sul movimento turistico)
1. 
Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i seguenti soggetti sono tenuti a trasmettere mensilmente alla provincia territorialmente competente, nonché alla Città metropolitana di Torino, i dati statistici sul movimento turistico:
a) 
i titolari o gestori di strutture turistico-ricettive piemontesi alberghiere, extralberghiere, agrituristiche, alpinistiche, escursionistiche e all'aperto, ivi comprese quelle di carattere innovativo;
b) 
i titolari o gestori di aree di sosta attrezzate e di aree camper service insediate presso complessi ricettivi all'aperto;
c) 
i soggetti privati locatori di immobili per finalità turistiche e di garden sharing.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle strutture ricettive alpinistiche ed escursionistiche non gestite, ivi compresi i bivacchi fissi.
3. 
La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.
4. 
La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta per i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive interessate la sospensione di contributi economici eventualmente erogati dalla Regione, anche attraverso società partecipate, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 900,00 e per i soggetti privati locatori di immobili per finalità turistiche e di garden sharing l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.
5. 
Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle province territorialmente competenti, nonché dalla Città metropolitana di Torino, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g).
Art. 6.[3] 
(...)
Titolo III.[4] 
(...)
Titolo IV.[5] 
(...)
Titolo V. 
ASSOCIAZIONI, COMITATI E ORGANISMI DL PROMOZIONE TURISTICA
Art. 26. 
(Finalità)
1. 
La Regione riconosce e favorisce l'attività di Associazioni, Comitati e Organismi che integrano l'azione pubblica realizzando interventi che riguardino in particolare:
a) 
la tutela ed il miglioramento delle risorse turistiche locali;
b) 
la realizzazione di iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica della località nonchè la salvaguardia del patrimonio ambientale;
c) 
l'organizzazione di manifestazioni turistiche;
d) 
l'assistenza e l'informazione turistica;
e) 
la sensibilizzazione delle popolazioni residenti ai fini dello sviluppo delle attività turistiche.
2. 
La Regione favorisce altresì la costituzione di forme di organizzazione tra operatori turistici privati che abbiano come obiettivo:
 
- il miglioramento della qualificazione professionale;
 
- il miglioramento delle capacità produttive soprattutto attraverso forme di organizzazione di servizi comuni;
 
- la formulazione di offerte integrate di servizi turistici;
 
- la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico.
Art. 27.[6] 
(...)
Art. 28.[7] 
(...)
Titolo VI. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 29. 
(Soppressione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo)
1. 
Al 30 aprile 1987 sono soppressi gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura soggiorno e turismo del Piemonte.
Art. 30. 
(Successione)
1. 
In tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli inerenti il personale, facenti capo agli Enti soppressi succedono le APT competenti territorialmente.
Art. 31. 
(Destinazione del patrimonio)
1. 
I beni patrimoniali ed ogni altro rapporto giuridico conseguente già intestato agli Enti provinciali per il turismo e alle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo sono trasferiti alle APT e agli Enti locali sulla base delle funzioni attribuite a tali Enti dalla presente legge e dell'utilizzo in atto di ciascun bene, nonchè dei seguenti criteri particolari:
a) 
i beni di proprietà degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo utilizzati come sedi degli uffici amministrativi o degli uffici di informazione e accoglienza turistica sono trasferiti all'APT competente per territorio: gli altri beni sono trasferiti al Comune nel cui territorio sono siti;
b) 
i beni mobili, compresi quelli soggetti a registrazione, di proprietà degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo sono trasferiti all'APT competente per territorio; i beni costituiti da strumenti informatici acquistati con contributo della Regione sono trasferiti alle Province e alle APT secondo l'utilizzo prevalente in atto e sulla base delle funzioni attribuite a tali Enti.
2. 
L'individuazione della destinazione dei singoli beni è disposta dalla Giunta Regionale sulla base delle ricognizioni della consistenza patrimoniale effettuata dai Commissari liquidatori ai sensi del successivo art. 32 e secondo i criteri di cui al precedente comma.
3. 
I rapporti giuridici e contrattuali relativi ai beni di cui al presente articolo, nonchè i connessi oneri finanziari sono attribuiti all'Ente destinatario del bene.
Art. 32. 
(Commissario liquidatore e straordinario)
1. 
Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale scioglie gli organi degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e nomina un Commissario liquidatore, che è unico nel caso di più Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed Enti provinciali per il turismo aventi sede in uno stesso bacino turistico.
2. 
Entro la data di cui all'art. 29 i Commissari liquidatori compiono i seguenti atti:
 
- ricognizione della consistenza patrimoniale;
 
- ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale in servizio;
 
- redazione del conto consuntivo.
3. 
I Commissari compiono inoltre ogni atto loro demandato dalla Giunta Regionale.
4. 
Per ciascuna APT è nominato un Commissario straordinario che, per le APT operanti in bacini turistici già sede di Enti provinciali per il turismo o di Aziende autonome di soggiorno cura e turismo, è individuato nella stessa persona del Commissario liquidatore.
5. 
I compiti di Commissario straordinario cessano con la nomina del Presidente dell'APT.
6. 
Ai Commissari liquidatori sono corrisposte indennità pari a quelle previste per i Presidenti delle APT appartenenti alla 4a fascia; ai Commissari straordinari sono corrisposte indennità pari a quelle previste per i Presidenti delle rispettive APT.
Art. 33. 
(Decorrenza della costituzione delle APT e delle deleghe)
1. 
La costituzione delle Aziende di promozione turistica e le deleghe decorrono dal 1° maggio 1987.
Art. 34. 
(Prima assegnazione del personale)
1. 
Il personale di ruolo in servizio presso gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo alla data di soppressione degli Enti stessi confluisce, ai sensi dell' art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , in un ruolo unico regionale.
2. 
Nella fase di prima attuazione della presente legge, il personale è assegnato provvisoriamente alle APT, nei limiti dei posti previsti da un organico provvisorio fissato per ciascuna APT dalla Giunta Regionale, ovvero agli Enti locali destinatari delle deleghe ovvero alla Regione, sulla base delle funzioni attribuite a tali Enti dalla presente legge ed in coerenza con le mansioni prevalenti precedentemente svolte da ciascun dipendente.
3. 
L'assegnazione provvisoria del personale agli Enti avviene con provvedimento della Giunta Regionale d'intesa con le Amministrazioni interessate, sentite le Organizzazioni sindacali, esaminate le eventuali richieste dei dipendenti interessati.
4. 
A decorrere dalla data di assegnazione provvisoria e fino alla data di destinazione definitiva di cui al successivo art. 35, il personale degli Enti soppressi è a carico ed è amministrato dagli Enti di assegnazione.
Art. 35. 
(Assegnazione definitiva del personale)
1. 
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione determina con propria legge la disciplina inerente le dotazioni organiche definitive delle singole APT.
2. 
La Giunta Regionale, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 34 e sulla base delle esigenze funzionali rappresentate dagli Enti, provvede alla assegnazione definitiva del personale alle APT ovvero agli Enti locali destinatari delle deleghe ovvero alla Regione.
3. 
In caso di assegnazione agli Enti locali, questi sono autorizzati ad adeguare le proprie dotazioni organiche in riferimento a ciascuna qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente al personale assegnato.
Art. 36. 
(Inquadramento del personale)
1. 
Il personale dei soppressi Enti provinciali per il turismo e Aziende autonome di cura soggiorno e turismo, entro 60 gg. dalla data della assegnazione definitiva, è inquadrato, secondo la normativa economica e giuridica applicata per il restante personale degli Enti, nei ruoli degli Enti di cui al 2° comma del precedente art. 35 in base alla qualifica giuridicamente rivestita presso l'Ente di provenienza con riferimento alla data immediatamente precedente l'inserimento nel ruolo unico regionale e con decorrenza dalla data di inserimento nel ruolo stesso.
2. 
Con i medesimi termini di cui al comma precedente, la Giunta Regionale provvede ad inquadrare nei propri ruoli il personale assegnato alla Regione.
3. 
A decorrere dalla data di inserimento nel ruolo unico regionale fino all'inquadramento nel ruolo degli Enti di destinazione, al personale continuano ad applicarsi il trattamento giuridico, economico e di attività in vigore alla data immediatamente precedente l'immissione nel ruolo unico regionale.
4. 
A decorrere dalla data di inserimento nel ruolo unico, il personale sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla Cassa pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL) e all'Istituto Nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL), con onere a carico dell'Ente di assegnazione.
5. 
È fatta salva la possibilità di mantenere, a domanda del personale interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di inserimento nel ruolo unico, l'iscrizione presso altri Istituti di quiescenza, previdenza ed assistenza.
6. 
E altresì fatta salva la possibilità per il personale di richiedere la liquidazione della indennità di fine rapporto maturata alla data immediatamente precedente l'inserimento nel ruolo unico regionale su conti o polizze previsti dalle norme contrattuali precedentemente in vigore.
Art. 37. 
(Riconoscimento delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo)
1. 
Fino a quando non vengano modificate le disposizioni che regolano l'applicazione dei tributi turistici e la corresponsione dei contributi sostitutivi dei tributi soppressi, al riconoscimento delle stazioni di cura soggiorno e turismo e delle altre località di interesse turistico si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere dei Consigli Comunali interessati, nonchè il parere di cui al punto 1 dell' art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
2. 
Il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo può essere conferito a località comprendenti tutto o parte del territorio di uno o più Comuni contermini, allorchè il movimento turistico costituisca elemento di essenziale o di rilevante apporto all'economia della località e concorrano altresì le seguenti condizioni:
a) 
l'attrezzatura ricettiva della località deve raggiungere un'adeguata capacità di posti letto in esercizi alberghieri o extralberghieri;
b) 
la località deve essere dotata di impianti igienici, servizio sanitario e farmaceutico e servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana adeguati alle esigenze determinate dall'afflusso turistico;
c) 
la località deve disporre di adeguata attrezzatura, con particolare riguardo agli esercizi pubblici ed agli impianti sportivi e ricreativi;
d) 
nel caso di stazione di cura, i relativi impianti devono rispondere alle esigenze della tecnica terapeutica.
3. 
Alla revoca e alla variazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo si provvede secondo le modalità di cui ai precedenti commi qualora vengano meno o si modifichino le caratteristiche per il riconoscimento.
4. 
Al riconoscimento delle altre località di interesse turistico si provvede secondo le modalità e i criteri stabiliti per il riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno e turismo qualora manchi alcuna delle condizioni la cui concorrenza è prevista per il riconoscimento delle stesse, tenute presenti le disposizioni di cui al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 1926 e successive modificazioni. Secondo le medesime modalità si provvede alla revoca qualora vengano meno o si modifichino le caratteristiche per il riconoscimento.
Art. 38. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge sono attribuite direttamente alle Province le entrate spettanti ai soppressi Enti provinciali per il turismo a titolo di contributi sostitutivi di tributi soppressi e sono assegnati ai Comuni contributi regionali annui proporzionali al numero delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggi e turismo operanti nel territorio di competenza di ciascun Comune.
2. 
Sono attribuite direttamente alle APT le entrate di natura tributaria o sostitutive di tributi soppressi già spettanti alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo cui esse succedono nonchè le quote dell'imposta di soggiorno versata nel territorio di competenza di ciascuna APT già spettanti alle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo e agli Enti provinciali per il turismo.
3. 
La Regione assegna inoltre alle APT contributi annuali per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, ripartiti tenendo conto della consistenza delle strutture turistiche, del movimento turistico, della fascia di classificazione, nonchè dell'esigenza di assicurare una base minima di entrata per ciascuna APT.
3 bis. 
(...)
[8]
4. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione ''contributi per l'organizzazione turistica'' e con la dotazione di L. 4.900.000.000 in termini di competenza e di cassa, cui si fa fronte mediante riduzione in termini di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno:
 
- cap. 12500 riduzione di L. 3.400.000.000;
 
- cap. 8240 riduzione di L. 900.000.000;
 
- cap. 8250 riduzione di L. 600.000.000.
5. 
Lo stanziamento del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1987 relativo a spese per attuazione delle deleghe è incrementato di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, cui si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
6. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1988 e successivi si farà fronte mediante apposite previsioni di spesa che saranno determinate con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 marzo 1987
Vittorio Beltrami

Allegato A 

BACINI TURISTICI


Note:

[1] La l.r. 75/1996 ha sostituito ogni riferimento alle Aziende di promozione turistica presente nella legislazione regionale, a decorrere dalla data della loro soppressione, con il riferimento all'Agenzia per la promozione turistica o alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, secondo le rispettive funzioni.

[2] L'articolo 5 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 125 della legge regionale 3 del 2023.

[3] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 75 del 1996. L'abrogazione decorre dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica.

[4] Il Titolo III è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 75 del 1996. L'abrogazione decorre dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica.

[5] Il Titolo IV è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 75 del 1996. L'abrogazione decorre dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica.

[6] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 36 del 2000.

[7] L'articolo 28 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 36 del 2000.

[8] Il comma 3 bis dell'articolo 38 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 36 del 2000.