La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La l.r. 75/1996 ha sostituito ogni riferimento alle Aziende di promozione turistica presente nella legislazione regionale, a decorrere dalla data della loro soppressione, con il riferimento all'Agenzia per la promozione turistica o alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, secondo le rispettive funzioni.
[2] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 75 del 1996. L'abrogazione decorre dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica.
[3] Il Titolo III è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 75 del 1996. L'abrogazione decorre dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica.
[4] Il Titolo IV è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 75 del 1996. L'abrogazione decorre dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica.
[5] Nella lettera d del comma 2 dell'articolo 27 le parole "e disponga di strutture ricettive e di altre strutture, attrezzature e servizi turistici" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1991.
[6] Il comma 3 dell'articolo 27 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 del 1991.